Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 16250
CASS
Sentenza 3 marzo 2004

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La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice dinanzi al quale si celebra il processo di merito, inerendo a quest'ultimo in quanto tale, ha portata oggettiva e pertanto produce i suoi effetti anche con riferimento a titolo custodiale riemesso, successivamente alla sua adozione, nei confronti del medesimo imputato, per sopravvenuta perdita di efficacia del precedente titolo dovuta a ragioni formali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 16250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16250
    Data del deposito : 3 marzo 2004

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