Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice dinanzi al quale si celebra il processo di merito, inerendo a quest'ultimo in quanto tale, ha portata oggettiva e pertanto produce i suoi effetti anche con riferimento a titolo custodiale riemesso, successivamente alla sua adozione, nei confronti del medesimo imputato, per sopravvenuta perdita di efficacia del precedente titolo dovuta a ragioni formali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 16250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16250 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJIANO Pasquale Presidente del 03/03/2004
Dott. AGRÒ Stefano Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere N. 552
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 35856/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
VA AC;
contro l'ordinanza 18 agosto 2003 del Tribunale del riesame di Napoli.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Agrò Antonio Stefano;
Udito il P.G. Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello di VA AC contro il diniego di revoca della misura della custodia cautelare, negandone la perdita d'efficacia per lo spirare dei termini.
2. Ricorre l'AC che assume che l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottata dal Tribunale di merito dinanzi al quale è in corso il processo che lo vede imputato, non può riguardare il provvedimento di custodia disposto nei suoi confronti.
3. Il ricorso è privo di fondamento. Il ricorrente ricorda che l'ordinanza 22 ottobre 1997, titolo in base al quale era detenuto al momento dell'adozione dell'ordinanza di sospensione dei termini custodia (9 luglio 1999), era divenuta inefficace per ragioni formali. Sostiene dunque che la sospensione, perché precedentemente disposta, non si sarebbe potuta estendere all'ordinanza 15 ottobre 1999 in forza della quale è oggi custodito e che quest'ultima avrebbe quindi perso efficacia per decorrenza dei termini. L'assunto tuttavia non tiene conto della portata oggettiva della sospensione, la quale riguarda il processo di merito come tale e quindi ogni titolo di custodia, precedente o successivo alla sospensione, che ad esso inerisca.
5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2004