Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7686 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM7 686 / 0 1 IN NOME DEL POL SAZIONE Oggetto --- SEZIONE SECONDA CIVILE Pagamento PRESTA Ziom Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PROFESSIONAL Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 5057/99 Cron. 17714 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 2828 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. -Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 21/02/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA у sul ricorso proposto da: AN ES, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato CONTECE SASSANI BRUNO N.. che lo difende unitamente agli Richiesta copia a ' giusta avvocati SARTESCHI ALBERTO LUISO FRANCESCO P. dal Sig. IL-SOLE-24.0 9 per diritti L. 300.0 delega in atti;
7 GIU, 2001 IL CANCE ricorrente contro 155 13000 D'ANGINA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANCELLERIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell'avvocato DE MARTINO ROBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato DI DF455 388 2001 RICCIO FRANCO, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 935/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 22/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto notificato il 9 ottobre 1995 Con RO OR proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lucca in data 15 marzo - 14 luglio 1995 nella causa di opposizione da lui promossa avversO il decreto ingiuntivo contro di lui emesso dal Presidente di quel Tribunale per il pagamento in favore di UN D'IN dell'importo di 4. 14.110.561, oltre accessori, quale corrispettivo di prestazioni professionali relative al progetto di costruzione di un fabbricato in Antraccoli, sentenza con la quale l'opposizione era stata rigettata, al pari della domanda riconvenzionale per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno di cui al secondo comma dell'art. 1224 CC, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese del giudizio. Deduceva l'appellante che il giudice di prime aveva errato nella valutazione delle cure testimonianze rese in giudizio in ordine alla sussistenza della prova della conclusione del contratto in esame ed all'esecuzione della relativa prestazione nonché nella valutazione sul "quantum”, essendo stata contestata ogni singola attività di 3 controparte, prescindendo da qualsiasi valutazione economica. Si costituiva l'appellato deducendo la correttezza e condivisibilità della sentenza di primo grado e l'infondatezza dei motivi di gravame. - 22.7.98 la Corte d'appello Con sentenza 8.5. di Firenze rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RO OR sulla base di due motivi. Resiste con controricorso UN D'IN. у MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 4 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 99, 112 e 116 cpc, nonché nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte del merito desunto argomenti di prova dal mancato deposito della comparsa conclusionale, nonché per aver deciso senza tener conto della comparsa stessa. Rileva il ricorrente che tale comparsa risultava invece regolarmente depositata come da visto della Cancelleria - in data 31 maggio 1997. Pertanto la Corte fiorentina aveva deciso senza 4 tener conto delle argomentazioni e difese contenute in tale atto così violando il diritto di difesa di esso OR, nonché i principi che sovrintendono alla decisione della causa. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo per avere la Corte territoriale trascurato ogni valutazione sull'attendibilità della teste ON, vedova e quindi erede del geometra OM, nonostante le contestazioni di esso ricorrente contenute anche nell'atto di appello. Era chiaro, infatti, che l'accoglimento della propria tesi difensiva avrebbe portato ad individuare nel suddetto geometra colui che aveva conferito l'incarico al D'IN e quindi avrebbe fondato la responsabilità dell'erede di questi (per l'appunto la testimone), verso il predetto. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che qui di seguito si vanno ad esporre. Indubbiamente ha errato la Corte del merito nel desumere, ai sensi dell'art. 116 cpc, argomenti di senso negativo per l'attuale ricorrente, prova in sino a ritenere che egli di fatto avesse abbandonato la causa nella fase di appello, dalla 5 circostanza del mancato deposito della comparsa conclusionale, che risultava invece regolarmente depositata come da visto della Cancelleria, in data 31 maggio 1997, ben prima cioè dell'udienza Collegiale dell'8 maggio 1998. Tale errore però, ad avviso di questo Collegio, non può determinare l'annullamento della gravata pronuncia posto che gli altri argomenti di merito enunciati a sostegno del rigetto delle censure proposte dall'OR alla decisione di prime cure sono informati ad esatti principi giuridici e danno adeguata ragione della pronuncia medesima, senza essere minimamente intaccati dai rilievi ad essa mossi dal predetto con il secondo motivo di ricorso. Dopo aver ampiamente riportato il contenuto delle testimonianze raccolte in primo grado, ha concluso il giudice del gravame di merito, con motivazione adeguata esente da vizi logici come da insindacabile errori giuridici e pertanto che mentre i nell'attuale sede di legittimità, testimoni ON, MA e TA avevano fornito validi elementi precisi e specifici in ordine al conferimento dell'incarico di progettazione da parte dell'OR al D' IN, 6 emergente dal contenuto degli incontri avuti direttamente da parte del primo con il secondo nonché della volontà dell'attuale ricorrente di saldare il proprio debito, anche se poi senza seguito, gli altri testimoni non avevano riferito specifiche circostanze contrarie ai fatti individuati, essendosi limitati a dire di non aver visto il D' IN sul luogo, ciò che non era richiesto dal tipo di incarico ricevuto, mentre era accertato che egli aveva effettuato i disegni della progettazione ed aveva anche contattato ditte specializzate nella costruzione dei prefabbricati. Tal che, а parte la considerazione che il dopo aver dedotto come motivo di ricorrente, gravame di merito l'incapacità a testimoniare della ON ai sensi dell'art. 246 cpc, lamenta in questa sede la mancata valutazione da parte del giudice d'appello della inattendibilità della teste medesima introducendo quindi inammissibilmente una nelle pregresse questione nuova mai prospettata fasi del giudizio, sta di fatto che una valutazione positiva nel senso contestato dall'OR risulta invece dall'accurato raffronto operato dalla Corte fiorentina tra la testimonianza ON e quelle in particolare dei testi MA e TA elementi probatori del confermative degli aldell'incarico di progettazione conferimento D'IN da parte dell'OR emergenti dall'esame della deposizione della teste tacciata di "inattendibilità". Als ilAlla stregua delle svolte argomentazioni proposto ricorso va respinto con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il o ( La Corte, pagamento, in favore di UN ricorrente al presente giudizio che D'IN, delle spese del liquida in L.84500 oltre a L.
2.000.000 per onorari. e l i b a s n o p s e R a M Roma 21 febbraio 2001. a s s . D ( y i D l I . p рети IT Acuson IL CANCELLITRE C1 OL AL delic DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 7 GIU. 2001 IL CANCELLIER C1 40000 290000 8