Sentenza 24 settembre 2018
Massime • 1
La confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2018, n. 28525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28525 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2018 |
Testo completo
28525-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3632/2018 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO -Presidente - CC 24/09/2018- VINCENZO SIANI R.G.N. 17563/2018 MARCO VANNUCCI Relatore - DOMENICO FIORDALISI GIUSEPPE SANTALUCIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NG NO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/03/2018 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
- B Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale della Repubblica, dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo: la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in subordine, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite in ragione di contrasto interpretativo quanto all'ammissibilità della richiesta di revoca, in sede incidentale di esecuzione, di confisca disposta con sentenza irrevocabile in applicazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 gennaio 2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, dichiarò AV ON responsabile della commissione, nel periodo compreso fra il 2006 e il 2011, di numerosi delitti di usura, estorsione, lesioni personali, abusivo esercizio di attività finanziaria, lo condannò alla pena ritenuta di giustizia e dispose che allo stesso fosse confiscata, in applicazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, la proprietà di quattro beni immobili, di beni mobili (anche registrati) e di danaro. Per quanto qui interessa, con sentenza emessa il 10 dicembre 2013 la Corte di appello di Roma: ordinò la restituzione a tale imputato dei quattro beni immobili, la cui proprietà era stata con certezza da lui acquistata in epoca lontana da quella di commissione dei delitti;
confermò la confisca degli altri beni e del danaro. Con sentenza n. 47420 emessa il 7 novembre 2016 questa Corte dichiarò inammissibile ricorso da ON proposto per la cassazione della sentenza di appello.
2. Con ordinanza emessa il 9 maggio 2016 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettò la domanda proposta dal condannato ON per la revoca, in funzione di revisione, della confisca di beni mobili e danaro disposta con la sentenza irrevocabile di condanna.
3. Adita dal ricorrente con l'opposizione di cui agli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen. (così qualificato il ricorso per cassazione di tale ordinanza dal ricorrente presentato), la Corte di appello di Roma, con ordinanza emessa il 14 marzo 2018, ha confermato la propria precedente decisione di segno negativo.
3.1 Questa, in sintesi, la motivazione dell'ordinanza da ultimo indicata: il condannato chiede la revoca della confisca di diritto speciale alla luce del contenuto di nuovi documenti (non acquisiti agli atti del processo definito con sentenza irrevocabile) che evidenzierebbero che in epoca lontana da quella di commissione dei delitti egli aveva una quanto mai consistente disponibilità di danaro e di titoli agevolmente convertibili in danaro;
tale domanda è ammissibile alla luce del principio di diritto affermato da Cass. S.U., n. 57 del 19 dicembre 2006, dep. 2007, NO, Rv. 234955, secondo cui la confisca disposta in applicazione dell'art.
2-ter, terzo comma, della legge n. 575 del 1975 (disposizioni contro la mafia) è suscettibile di revoca ex tunc, a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), allorché, alla luce del contenuto di nuove prove sopravvenute al giudicato (art. 630 e segg. cod. proc. pen.), sia affetta da invalidità genetica e debba, conseguentemente, essere rimossa;
nel merito, non può adottarsi il provvedimento, di segno sostanzialmente revocatorio, richiesto dal condannato, dal momento che se è vero che i documenti da questi depositati nell'incidente di esecuzione evidenziano che ben prima della commissione dei delitti egli disponeva di ingenti somme di danaro, è altrettanto vero che, anche alla luce dei documenti acquisiti al processo di merito, "l'enorme disponibilità di danaro contante" costituì uno dei pilastri sui quali il giudice di merito fondò la disposta confisca;
le disponibilità di consistenti somme di danaro da tempi anteriori alla commissione dei delitti è un dato "che non soltanto emergeva con evidenza dall'incarto processuale ma che la sentenza aggredita dall'appello aveva ampiamente valorizzato"; la Corte di appello confermò tale decisione quanto ai beni mobili ed al danaro;
i documenti acquisiti per la prima volta in sede di incidente di esecuzione provano fatti già apprezzati del giudizio di merito, con conseguente non sussistenza dei presupposti per disporre la revoca, in funzione di revisione, della confisca.
4. Per la cassazione di tale ordinanza ON ha presentato ricorso (atto sottoscritto dai difensori, avvocati Massimo Krogh e Gianluca Tognozzi) con il quale deduce che la stessa è caratterizzata da violazione ovvero erronea applicazione del precetto contenuto nell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992, in quanto: l'ordinanza espressamente afferma che esso ricorrente, alla luce del contenuto dei documenti depositati, era in possesso di quanto mai rilevanti disponibilità economiche da molti anni prima della commissione dei reati (anni compresi fra il 2006 e il 2011); secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità a tale norma di diritto speciale, la presunzione di illegittima acquisizione di beni da parte del reo deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale,dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione;
la sopravvenienza al giudicato formatosi sulla confisca di nuove prove che consentano, come nel caso di specie, di affermare il legittimo possesso di beni da parte del reo in tempi molto distanti dalla commissione di uno dei reati previsti dalla norma, determina il venir meno delle 2 condizioni di legittimità "che attiene all'assenza di giustificazione in ordine alla provenienza dei beni ed al loro valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica del soggetto colpito"; il danaro ed i titoli confiscati erano di consistenza equiparabile alle disponibilità di danaro di esso ricorrente negli anni '90 del secolo trascorso, ma l'ordinanza impugnata ha omesso di fare applicazione della richiamata regola di interpretazione.
5. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto: secondo costante giurisprudenza di legittimità, la confisca disposta, in applicazione dell'art. 12- sexies della legge n. 356 del 1992, con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendo applicarsi in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista dall'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, che espressamente si riferisce alla sola confisca di prevenzione;
in ogni caso, il ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni della decisione, avendo l'ordinanza impugnata evidenziato che nel processo di merito era noto che da molto tempo prima della commissione dei reati il ricorrente disponeva di un quanto mai ingente patrimonio, ma che la Corte di appello, con sentenza irrevocabile, aveva deciso di confermare la confisca di danaro e titoli;
l'ordinanza evidenzia dunque la mancanza del requisito della novità della prova previsto dall'art. 630 cod. proc. pen., ma il ricorrente censura solo la violazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992. Il Procuratore generale segnala poi possibile contrasto interpretativo fra i principi affermati da Cass. S.U., n. 57 del 19 dicembre 2006, NO (applicati dall'ordinanza impugnata) e quelli, di segno contrario, affermati dalla successiva giurisprudenza di legittimità quanto all'ammissibilità in sede di incidente di esecuzione (art. 676 cod. proc. pen.), di revoca di confisca disposta con sentenza irrevocabile di condanna in applicazione dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992. 6. Il ricorrente ha depositato memoria (sottoscritta dagli avvocati Massimo Krogh e Gianluca Tognozzi) recante confutazione specifica degli argomenti dedotti nella requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO La disciplina sostanziale e processuale della confisca di cui si discute è, in ragione del tempo in cui venne emessa la sentenza di condanna sopra indicata, dispositiva anche della confisca, quella contenuta nell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, nel testo 3 vigente prima delle modificazioni a tale articolo recate dall'art. 31 della legge n. 161 del 2017. Il citato art. 12-sexies prevede, per quanto qui interessa, che nel caso di condanna per delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) o per delitto di usura (art. 644 cod. pen.) *è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Le sopravvenute modificazioni normative recate dalla citata legge del 2017 mantengono ferma, per quanto qui interessa, la condanna, anche mediante sentenza di applicazione di pena pattuita, per la commissione dei delitti sopra indicati, quale presupposto necessario (ancorché non sufficiente) per disporre la confisca di cui si discute e la presunzione, relativa, di seguito indicata, non vinta dalla giustificazione della provenienza dei beni offerta dal condannato. La condanna (anche mediante sentenza di applicazione di pena pattuita) per la commissione dei sopra indicati delitti (al pari di quelli nominativamente elencati dalla norma) costituisce, come detto, il presupposto necessario, ma non sufficiente, per disporre la confisca speciale obbligatoria in discorso, dal momento che la presunzione iuris tantum dell'origine illecita dei beni del condannato (si presume che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone»: così, in motivazione, Corte cost. sent. n. 33 del 2018) sorge non per effetto della mera condanna, ma anche con onere della relativa prova a carico del pubblico ministero dall'accertamento - - della sproporzione tra tali beni e il reddito dichiarato o le attività economiche del N condannato stesso, senza che si debba ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e neppure tra i medesimi beni e una più generica attività criminosa del condannato: sproporzione che non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni (giurisprudenza di legittimità costante;
cfr, comunque, per tutte, a partire da Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490: Cass. Sez. 6, n. 45700 del 20 novembre 2012, Di Marzio, Rv. 253816; Cass. Sez. 1, n. 25728 del 5 giugno 2008, Cicala, Rv. 2404671). Del pari costante nella giurisprudenza di legittimità è l'indirizzo secondo cui la presunzione in discorso resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta ragionevolezza temporale»: ciò significa che il momento di 4 acquisizione del bene non deve risultare talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 11049 del 5 febbraio 2001, Di Bella, Rv. 226051; Cass. Sez. 1, n. 2634 del 11 dicembre 2012, dep. 2013, Capano, Rv. 254250; Cass. Sez. 4, n. 35707 del 7 maggio 2013, D'Ettorre, Rv. 256882 Cass. Sez. 1, n. 41100 del 16 aprile 2014, Persichella, Rv. 260529). La stessa delimitazione temporale che Cass. S.U., 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602, ha, mutatis mutandis, affermato operante in riferimento alla misura, affine a quella in esame, della confisca di prevenzione antimafia, già prevista dall'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965 e oggi disciplinata dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), anch'essa imperniata sull'elemento della sproporzione tra redditi e disponibilità del soggetto, trovante un limite temporale nella stessa pericolosità sociale del soggetto, presupposto necessario per la sua applicazione. Tale regola risulta essere stata seguita nel caso di specie, risultando dall'ordinanza impugnata che con la sentenza di appello sopra indicata la confisca di taluni beni venne revocata perché il relativo acquisto da parte dell'odierno ricorrente era avvenuto in tempo quanto mai distante dalle date di commissione dei reati. La "giustificazione" di provenienza - allegazione idonea ad elidere la presunzione di illecita derivazione fondata sulla precedente condanna per uno dei delitti cosiddetti "spia", sintomatici cioè di illecito arricchimento, e sulla sproporzione tra risorse lecitamente disponibili e valore dei beni al tempo dei rispettivi acquisti deve, per essere credibile, consistere nella prova della positiva liceità della provenienza dei beni e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta la condanna (cfr. per tutte: Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491; Cass. Sez. 1, n. 10756 del 18 febbraio 2009, Pelle, Rv. 242896; Cass. Sez. 2, n. 29554 del 17 giugno 2015, Fedele, Rv. 264147; Cass. Sez. 1, n. 33330 del 7 ottobre 2016, dep. 2017, Nure, Rv. 271105). La confisca c.d. "allargata" prevista dal citato art. 12-sexies ha natura di misura di sicurezza patrimoniale "atipica" (premesso che la confisca in discorso è tipica in quanto prevista dalla legge che, però, non la qualifica espressamente come misura di sicurezza, l'aggettivo è dalla giurisprudenza di legittimità utilizzato per distinguere i presupposti di applicazione del provvedimento previsto dalla disposizione di legge speciale da quelli propri della tradizionale confisca delineata dall'art. 240 cod. pen.) in quanto prescinde da collegamento pertinenziale con il 5 reato per la cui commissione è stata inflitta condanna dei beni che ne costituiscono l'oggetto e dall'epoca del relativo acquisto, anteriore ovvero successivo alla commissione del reato medesimo (cfr., sul punto: Cass. S.U., n. 920 del 17 dicembre 2003, dep. 2004, Montella, cit.; Cass. Sez. 1, n. 10756 del 18 febbraio 2009, Pelle, cit.; Cass. Sez. 6, n. 22020 del 22 novembre 2011, dep. 2012, Notarangelo, Rv. 252849; Cass. Sez. 5, n. 19358 del 21 febbraio 2013, Rao, Rv. 255381); tenuto conto, in particolare, della sua applicabilità sulla base dei presupposti della condanna per le tipologie di reato più gravi ed allarmanti e della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell'attività economica svolta, dell'intento di contrastare forme di accumulazione di ricchezza illecita per impedire un loro futuro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, l'istituto esplica una funzione preventiva e mantiene le caratteristiche proprie della misura di sicurezza patrimoniale di diritto speciale. La confisca di prevenzione, del pari assimilata alle misure di sicurezza patrimoniali (con conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 200 cod. pen.: cfr., per tutte, Cass. S.U., 26 giugno 2014, dep. 2015, Spinelli, cit.) e la confisca c.d. "allargata", di cui si discute in questa sede, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata;
tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (così, Cass. S.U., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci, Rv. 260247 che ha precisato che «che la finalità di impedire l'utilizzo per realizzare ulteriori vantaggi (non necessariamente reati) - coerente con i profili economici della sostanza della prevenzione - ben si distingue dalla finalità propria di una misura di sicurezza atipica che comunque, attraverso l'ablazione, mira principalmente ad impedire la commissione di nuovi reati»). Tale diversità di struttura delle due fattispecie giustifica una diversità di procedimenti per l'adozione, rispettivamente, della misura di prevenzione reale, disgiunta da quella personale, e della confisca c.d. "allargata" da parte del giudice dell'esecuzione penale quando sul punto non abbia provveduto quello di cognizione (v. Corte cost., sent. n. 106 del 2015). Se è pacifico che, in tema di misure di prevenzione personali, il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione dell'istituto della revisione che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 (espressamente disciplinante l'istituto della revocazione della confisca, applicabile ai procedimenti di prevenzione iniziati dopo l'entrata in vigore di tale decreto), è rappresentato dall'istituto della revoca o della modifica della misura di prevenzione, di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, anche nel caso in cui il provvedimento dispositivo di tale confisca sia divenuto definitivo (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. S.U., n. 57 del 19 dicembre 2006, dep. 2007, NO, Rv. 234955), non può però condividersi la tesi (fatta propria dall'ordinanza impugnata) della idoneità della revoca prevista dalla legge relativa alle misura di prevenzione patrimoniali a trovare applicazione alla misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 12-sexies disposta con sentenza irrevocabile di condanna. E' certamente vero che nel caso in cui sulla confisca non si sia pronunciato il giudice della cognizione relativa all'accertamento di uno dei delitti compresi nel catalogo in discorso, il diritto vivente è nel senso che la confisca di cui si discute, in quanto obbligatoria, può essere emessa dal giudice dell'esecuzione secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc., espressamente richiamato dal successivo art. 676 che si riferisce a tutti i casi di confisca obbligatoria previsti dal codice penale e da singole disposizioni contenute in leggi speciali (in questo senso, a partire da Cass. S.U., n. 29022 del 30 maggio 2001, Derouach, Rv. 219221, intervenuta in sede di risoluzione di contrasto interpretativo nella giurisprudenza delle sezioni semplici, cfr., fra le molte: Cass. Sez. 1, n. 22752 del 9 marzo 2007, Billeci, Rv. 236876; Cass. Sez. 6, n. 27343 del 20 maggio 2008, Ciancimino, Rv. 240585; Cass. Sez. 1, n. 49824 del 18 marzo 2016, Raggi, Rv. 268491). Dalla confisca disposta in applicazione dell'art. 12-sexies cit. dal giudice dell'esecuzione deriva il diritto della persona i cui beni siano stati confiscati di chiedere allo stesso giudice la revoca della confisca da lui ordinata, superando la preclusione processuale recata dall'art. 666, comma 2, cod. proc., prospettando fatti dallo stesso giudice non considerati al tempo dell'emissione (dopo l'instaurazione del contraddittorio con il destinatario del provvedimento ovvero in sede di esecuzione proposta ai sensi dell'art. 676, comma 4, cod. proc. pen.) dell'ordinanza dispositiva della confisca (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 4196 del gennaio 2009, Laforet, Rv. 242844; Cass. Sez. 1, n. 20507 del 21 aprile 2015, Caponera, Rv. 263479, che, in riferimento a decreto di confisca c.d. "allargata" emesso dal giudice dell'esecuzione senza prima instaurare il contraddittorio con la persona interessata contro il quale sia stata proposta tardivamente l'opposizione prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha evidenziato che la tardività dell'opposizione non può costituire «un ostacolo alla ammissibilità di una nuova istanza esecutiva con cui si prospetti la illegittimità ab origine della confisca, attraverso la produzione di elementi mai valutati»; in quanto in un quadro interpretativo costituzionalmente orientato, la decisione di 7 inammissibilità della nuova istanza finisce con il rendere del tutto "intangibile" un provvedimento di confisca emesso non soltanto in totale assenza di contraddittorio ma in assenza di ogni valutazione di merito sulla efficacia persuasiva (ed in tesi "neutralizzante") di elementi di fatto offerti dalla parte destinataria della ablazione»; con la precisazione, infine, che l'interpretazione adottata «basata sulla ridotta portata preclusiva in tal caso dell'effetto di formale esaurimento dei rimedi ordinari avverso decisioni sfavorevoli emesse in sede esecutiva consente di ritenere conforme ai principi costituzionali (art. 24 Cost., commi 2 e 4 nonché art. 111 Cost., comma 2) la vigente disciplina codicistica che non prevede la esperibilità della revisione (o di rimedio analogo, come previsto per le decisioni definitive della confisca in sede di prevenzione) avverso provvedimenti definitivi in tema di misure di sicurezza patrimoniale emessi in sede esecutiva ed ai sensi dell'art. 676 c.p.p.»). Il fatto, però, che l'art. 676 del codice di rito faccia espresso riferimento ad una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca, non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla revoca della stessa nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione l'iter processuale che la riguarda. La disciplina dettata dall'art. 676 è chiara nel senso: a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione;
b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità della sentenza che l'ha disposta;
c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato. Tali considerazioni hanno indotto la costante giurisprudenza di legittimità a ritenere non consentita in executivis la revoca della confisca c.d. "allargata", disposta con la sentenza irrevocabile di condanna (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 3877 del 20 gennaio 2004, La Mastra, Rv. 227330; Cass. Sez. 1, n. 26852 del 10 giugno 2010, Cavallaro, Rv, 247726; Cass. Sez. 1, n. 42386 del 10 giugno 2016, Polito, n.m.; Cass. Sez. 3, n. 15847 del 25 ottobre 2016, dep. 2017, Vertola, n.m.). Da tali considerazioni discende che: in questo senso deve essere corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.); il ricorso è inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Dalla inammissibilità del ricorso derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 settembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Marco Vannucci Francesco Maria Silvio Bonito ПанаѴалший DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 LUG 2019 IL CANCED LIERE IA LL 0