Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Non è consentita "in executivis" la revoca della confisca disposta a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 con la sentenza irrevocabile di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 26852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26852 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 1709
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 44217/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL US, N. IL 07/02/1955;
1) AGENZIA DEL DEMANIO DI CATANIA;
avverso l'ordinanza n. 1548/2008 TRIBUNALE di CATANIA, del 21/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Iacoviello F.M., che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 21.10.2009 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta da AV EP tesa ad ottenere la revoca della confisca di un immobile disposta, L. n. 356 del 1992, con sentenza irrevocabile 14.02.2003. Ed invero detto Tribunale da un lato rilevava come la definitività della sentenza precludesse, secondo un orientamento più rigoroso, la revoca della confisca in fase esecutiva, dall'altro come - in ogni modo - non fossero stati offerti elementi di novità tali da inficiare il giudizio di non proporzionalità espresso in sede di cognizione, tale non essendo la decisione in sede civile che riconosceva la moglie di esso AV proprietaria per metà dell'immobile in questione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo : -la confisca era revocabile in sede esecutiva, secondo giurisprudenza più recente della Corte di legittimità, anche se disposta dal giudice della cognizione;
- era stata provata la legittima provvista e quindi la non sproporzione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità.
4. In data 25.05.2010 la difesa depositava memoria a sostegno delle sue tesi.
5. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Ed invero deve dapprima essere ribadito che non è consentita la revoca in sede esecutiva, in favore del condannato, di confisca disposta L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies con il giudicato di condanna, secondo i principi stabiliti da questa Corte di legittimità che qui vanno richiamati e ribaditi (Cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 3877 in data 20.01.2004, Rv. 227330, La Mastra) che rilevava la non applicabilità, stante la radicale diversità di presupposto, del disposto L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2. Al contempo deve essere rilevata la non pertinenza della invocazione difensiva della decisione n. 4196 in data 09.01.2009, Rv. 242844, Laforet, di questa Corte, atteso che essa - che pure perveniva a decisione di inammissibilità - si atteneva a situazione sostanzialmente diversa (confisca disposta con ordinanza in sede esecutiva). Peraltro, anche ad ammettere la possibilità di una rivisitazione in chiave revisionistica (secondo Cass. Pen. SS.UU. n. 57 in data 19.12.2006, Rv. 234955, Auddino), non può essere superata l'affermazione dei giudici del merito, in sè non contrastata dal ricorrente se non in termini aspecifici, secondo cui gli elementi prospettati dall'istante sono stati già esaminati in sede di cognizione e quindi non presentano carattere di novità (e dunque sono coperti dal giudicato). Infine, essendo vietata l'interposizione fittizia di persona, situazione prevista ex art. 12 sexies come genetica di confisca, il giudicato civile invocato a favore della moglie non è idoneo, in capo al ricorrente AV, a rimuovere il definitivo provvedimento ablatorio. Egli non è legittimato, dunque, ad invocare una parziale proprietà della moglie. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sua assoluta infondatezza, ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente AV EP al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010