Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
La confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non rendendosi applicabile in tale ipotesi la disciplina della revoca di cui all'art. 7 Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che espressamente si riferisce al procedimento di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 307
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023095/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AS CA N. IL 20/02/1949;
avverso ORDINANZA del 23/12/2002 TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA
1. Con ordinanza del 19 ottobre 2000 il tribunale di Catania, in qualità di giudice dell'esecuzione, disponeva - ex art. 12-sexies dell'8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1992, n. 356 - la confisca di alcuni beni appartenenti a LA
AS AR e già sottoposti a sequestro preventivo durante le indagini preliminari. Al La TR, peraltro, con sentenza del 20 gennaio 2000, era stata applicata la pena concordemente richiesta dalle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 416-bis e 513-bis del codice penale.
Avverso l'ordinanza impositiva della confisca il La TR proponeva ricorso per Cassazione, ma il relativo giudizio di legittimità si concludeva con il rigetto dell'impugnazione proposta. La difesa del La TR presentava allora un'istanza di revoca della confisca al tribunale di Catania, fondata su nuovi elementi di prova, costituiti da una consulenza tecnica di parte volta a dimostrare l'assoluta liceità della provenienza dei beni oggetto di confisca. Con l'ordinanza qui impugnata (che è del 23 dicembre 2002, il tribunale dichiarava la richiesta inammissibile sulla base di una serie di considerazioni che possono così sintetizzarsi:
- alla confisca di cui all'art. 12-sexies l. n. 356/92 non è applicabile l'istituto della revoca previsto dall'art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, che è destinato ad operare nell'ambito del procedimento di prevenzione e riguarda solo le misure di prevenzione di carattere personale;
- quanto ai poteri spettanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., che pure contiene un espresso riferimento alla confisca, la norma richiamata gli attribuisce la competenza a decidere in ordine alla confisca e in ordine alla restituzione di cose sequestrate ma non anche in ordine alla restituzione di cose confiscate. Al giudice dell'esecuzione non può in particolare riconoscersi il potere di rimuovere in favore di un soggetto condannato un provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione, dal momento che, col passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, i beni sono legittimamente acquisiti a titolo originario al disposto la confisca, i beni sono legittimamente acquisiti a titolo originario al patrimonio dello Stato, per cui si è in presenza di una situazione da considerare ormai esaurita (p. 5);
- l'art. 236 c.p. inoltre, nel prevedere l'applicabilità alle misure di sicurezza anche patrimoniali delle disposizioni dettate per quelle personali, esclude però espressamente che alla confisca possa estendersi la previsione dell'art. 200 comma 1^ c.p., che impedisce l'applicazione della misura di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione nelle ipotesi di estinzione del reato, nonché la previsione dell'art. 207 c.p., recante disposizioni sulla revocabilità delle misure di sicurezza personali ove venga meno la pericolosità sociale;
- alla confisca, come misura di sicurezza, non può nemmeno applicarsi l'istituto della revisione, che ha carattere vincolante e consente solo in casi tassativi di rimuovere gli effetti del giudicato;
- queste considerazioni peraltro sono valide sia quando il provvedimento di confisca sia stato adottato in sede di cognizione sia quando, come nel caso in esame, sia stato adottato in sede esecutiva, in quanto difetta "una previsione normativa che consenta al giudice dell'esecuzione di rimuovere un provvedimento divenuto definitivo e che ha ormai prodotto effetti irreversibili". (p. 7).
2. Ricorre per Cassazione il La TR a mezzo del proprio difensore, deducendo, sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 7 l. n. 1423/56, che l'irrevocabilità delle ordinanze decisorie del procedimento di esecuzione è ad effetto rebus sic stantibus: nel senso che una declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione è correlata alla ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 666 comma 2^ c.p.p. (manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge ovvero mera riproposizione di un'istanza fondata su elementi di prova già esaminati). Nel caso in esame, osservava la difesa del ricorrente, il divieto del ne bis in idem, operante anche in sede esecutiva, non era invece destinato ad operare perché l'istanza di revoca della confisca si fondava su un elemento del tutto nuovo, accertato peraltro dallo stesso tribunale con una perizia all'uopo disposta:
l'acclarata liceità della provenienza del patrimonio confiscato dal giudice dell'esecuzione.
Secondo la difesa, peraltro, la giurisprudenza richiamata dal tribunale di Catania sull'art. 7 della legge n. 1423 del 1956 (la revoca ex nunc della misura di prevenzione personale non comporta di per sè la revoca della misura di prevenzione reale) non aveva affermato in alcun modo che la confisca non potesse essere revocata quando ad essere messa in discussione fosse la sussistenza ab origine dei suoi presupposti: tanto la dottrina che la giurisprudenza (di merito e di legittimità) si erano espresse nel senso della revocabilità ex tunc delle misure di prevenzione reali, ne' poteva delinearsi una differenza tra l'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12-sexies della l. n. 356/92 e quella ordinaria prevista dall'art. 240 c.p.. Da qui l'applicabilità in via analogica dell'art. 7 della l. n. 1423/56 ai provvedimenti di confisca disciplinati dall'art. 12-sexies l. n. 356/92. A chiusura del ricorso, la difesa del La TR prospetta un dubbio di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, in quanto, ipotizzando la non applicabilità ai provvedimenti di confisca previsti da questa norma, si arriverebbe al paradosso di riconoscere il diritto alla "revisione" al soggetto che ha avuto possibilità di difendersi per evitare ab origine che si formasse il giudicato su errati presupposti di fatto e di negarlo invece a chi tale possibilità non ha avuto o ha avuto solo in termini notevolmente ridotti.
In prossimità dell'udienza camerale, la difesa del La TR ha depositato una nota di motivi aggiunti, in cui precisa:
- che il tribunale di Catania, investito della revoca del provvedimento di confisca aveva omesso di considerare che l'art. 665 comma 1^ c.p.p. prevede espressamente e in modo non controvertibile,
con un rimedio alternativo alle impugnazioni e quindi svolgendo una funzione adeguatrice e complementare ai rimedi predisposti nella sequenza fisiologica del processo penale, che "salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato". La c.d. revisione ("revocazione") delle decisioni, dunque, è un principio generalissimo, destinato ad operare anche in executivis tutte le volte che sia riconosciuta l'ingiustizia (originaria o sopravvenuta) di una statuizione giurisdizionale e, essendo emerso un quid novi, non siano più esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione;
- la ritenuta esclusione di un potere del giudice dell'esecuzione, pur competente a decidere in ordine... alla confisca (art. 676 comma 1^ c.p.p.) di decidere sulla revoca della confisca è frutto di errore, atteso che l'opzione ermeneutica non può che essere quella di attribuire al giudice dell'esecuzione sia la competenza (residuale) ad applicare un provvedimento ablatorio pretermesso dal giudice di cognizione, sia la competenza a disporre la sua revoca ogni qualvolta venga prospettato un quid novi idoneo alla riconsiderazione della pregressa decisione, non avendo senso limitare le decisioni in ordine alla confisca in executivis ai soli provvedimenti costituivi del vincolo di indisponibilità;
- le Sezioni Unite di questa Corte (10 dicembre 1997, Pisco) hanno affermato che l'art. 7 della legge n. 1423/56, di cui il tribunale catanese ha escluso l'applicabilità alla confisca speciale di cui all'art. 12-sexies l. n. 356/92, contempla sia la revoca ex tunc per insussistenza originaria della pericolosità sociale del soggetto, sia la revoca ex nunc per sopravvenuta cessazione della pericolosità per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, escludendo per ciò stesso l'operatività dell'istituto della revisione per i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione: così ammettendo, pur senza far esplicito riferimento alla confisca, che la revoca di cui all'art. 7 l. n. 1423 del 1956 è l'istituto idoneo a tutelare il medesimo interesse posto a fondamento della revisione tutte le volte che si prospetti una prova nuova inerente alla legittima provenienza dei beni confiscati. Diversamente, ove si ammettesse che la misura della confisca speciale fosse esclusa dall'ambito di operatività degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento per la confisca ordinaria, si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra due "sanzioni", aprendo il varco a serie censure di illegittimità costituzionale.
3. Il ricorso non è fondato.
Deve essere subito rilevato che, a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento del processo esecutivo de quo (il tribunale ha disposto prima, su richiesta del P.M., una perizia al fine di accertare la liceità della provenienza del patrimonio confiscato al La TR, ritenendo così ammissibile l'istanza di revoca della misura patrimoniale disposta, e poi dopo un rinvio a tempo indeterminato originato da un vizio di forma, all'esito delta nuova udienza, ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revoca), appare pienamente condivisibile il tipo di decisione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione di Catania dichiarando l'inammissibilità di un incidente di esecuzione volto ad ottenere la revoca di una confisca divenuta ormai definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione proposto avverso l'ordinanza impositiva della confisca emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione.
Contrariamente a quanto afferma la difesa del ricorrente, a convincere della inesistenza di un potere del giudice dell'esecuzione di modificare una decisione in tema di confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92 che ha acquistato il crisma della irrevocabilità è
proprio l'approccio interpretativo che al problema della revoca della particolare confisca prevista dall'art. 12-sexies l. n. 356/92 ha dato il tribunale di Catania, aderendo ad una decisione di questa Corte, l'unica peraltro sull'argomento (Cass., Sez. 2^, 22 aprile 1999, n. 1885, Colonna, in Cass. pen. mass. ann., 2000, n. 1615, p. 3003).
Ed invero, se è pacifico che, in tema di misure di prevenzione personali, il sistema offre una soluzione alternativa all'applicazione dell'istituto della revisione, che è rappresentato dall'istituto della revoca o della modifica della misura di prevenzione ex art. 7 comma 2^ l. n. 1423/56 anche nel caso in cui il provvedimento applicativo sia divenuto definitivo (Cass., Sez. 4^, 4 gennaio 2000, n. 8, Di Martino, in Cass. pen. mass. ann., 2000, n. 1896, p. 3429), non appare altrettanto convincente la tesi prospettata della idoneità della revoca ex art. 7 l. n. 1423 del 1956 ad estendere la sua area di operatività anche a situazioni diverse di carattere non personale (qual è certamente il caso della misura di sicurezza patrimoniale atipica prevista dall'art. 12-sexies l. n. 356/92) e sganciate in ogni caso dal procedimento di prevenzione tradizionale.
Ritiene il Collegio che va certamente riconosciuta una competenza del giudice dell'esecuzione a disporre un provvedimento di confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92 che non sia stata disposto dal giudice di cognizione (nel caso in esame: il giudice che emesso la sentenza di patteggiamento del 20 gennaio 2000) (cfr. Cass., Sez. Un., 30 maggio 2001, Derouach, in Cass. pen. mass. ann., 2001, n. 1563, p. 3385), ma va senz'altro esclusa l'applicabilità dell'art. 7 comma 2^ l. n. 1423 del 1956 a misure di carattere reale, stante gli effetti irreversibili che esse provocano.
Il fatto che l'art. 676 c.p.p. faccia espresso riferimento ad una competenza del giudice dell'esecuzione in ordine alla confisca, non implica necessariamente che lo stesso giudice sia competente anche in ordine alla revoca della stessa nei casi in cui questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito l'iter processuale che la riguarda. Come ha ben evidenziato questa Corte nella pronuncia dianzi citata, la disciplina dettata dall'art. 676 è chiara nel senso: a) di ricondurre al giudice dell'esecuzione un potere di disporre la confisca quando ciò non ha fatto il giudice della cognizione;
b) di non ricondurre allo stesso giudice il potere di revocare la confisca, che comporta un trasferimento in via definitiva a favore dello Stato con la irrevocabilità del provvedimento che l'ha disposta (in proposito viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite 28 gennaio 1998, secondo cui la revoca della sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p. per abolitio criminis non si estende anche alla misura della confisca disposta con sentenza divenuta irrevocabile); c) di ricondurre al giudice civile la competenza a risolvere una controversia sulla proprietà delle cose confiscate, non potendosi ovviamente giustificare una confisca che cada su beni non appartenenti al condannato.
È stato accertato che contro l'ordinanza impositiva della confisca il La TR ha proposto ricorso per Cassazione e che questo è stato rigettato, sicché la confisca è divenuta irrevocabile. In questo contesto nessun potere può essere riconosciuto al giudice dell'esecuzione di modificare una situazione che è stata ormai definita sotto ogni profilo e che ha prodotto effetti irreversibili. Contrariamente poi a quanto ritiene la difesa, non appare prospettabile un dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 12- sexies l. n. 356/92 in riferimento all'art. 3 Cost., stante la peculiare natura della confisca prevista da questa norma che non richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di "pertinenzialità" dei beni da confiscare con uno dei reati indicati nella disposizione, o, più genericamente, con un'attività delittuosa della persona condannata (cfr. Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 31, Montella). Nel caso dell'art. 12-sexies l. n. 356/92, il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno derivati dal reato per il quale è stata inflitta condanna. Così congegnata, la norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, rispetto ad altre ipotesi normative similari, e in particolare a quella dettata dall'art. 240 c.p., perché il nesso di pertinenzialità è qui peculiare e più lato, essendo stabilito tra il bene e l'attività delittuosa facente capo a un soggetto e non tra il bene e uno specifico fatto delittuoso (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 1998, n. 5111, Sibio, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1881, p. 3552. Sulla manifesta infondatezza delle varie questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla norma in esame vedi, peraltro, Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18; e anche Cass., Sez. 6^, 15 aprile 1996, Berti, in Cass. pen. mass. ann., 1996, n. 2024, p. 3649, dove, con specifico riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. evocato dal ricorrente, si fa presente "la non omogeneità della comune situazione di chi ha disponibilità di denaro o beni sproporzionati alla capacità di reddito e quella derivante dalla previsione della confisca solo in relazione a soggetti condannati per determinati reati"). Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio specificate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. RIGETTA
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004