Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
La confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modd. nella L. 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento ablativo si deducano non situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice.
Commentario • 1
- 1. Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2009, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/01/2008
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 44
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 27970/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR CE, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata in data 8.4.2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania;
Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la conversione del ricorso in opposizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Alba, decidendo a seguito di udienza svolta a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 4, dichiarava inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di CE OR nelle forme dell'incidente d'esecuzione, volta alla revoca della confisca di immobile di sua proprietà, disposta D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, con ordinanza 5.5.2003 in sede esecutiva.
Osservava, a ragione, che nessuna norma prevedeva la revoca e che non poteva farsi applicazione estensiva o analogica della L. n. 1423 del 1956, art. 7 (secondo l'interpretazione datane da S.U. n. 57 del
19.12.2006, dep. 2007), ostandovi: la diversa natura della confisca in esame, misura di sicurezza, rispetto alla confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, costituente misura di prevenzione;
la differenza dei presupposti richiesti per la applicazione dei due istituti (in un caso una condanna per uno dei reati indicati nella norma;
nell'altro la mera condizione di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso); la diversità dei procedimenti per la loro applicazione. La introduzione in via interpretativa di una revoca o revisione del provvedimento ablativo avrebbe determinato inoltre una assoluta incertezza dei rapporti giuridici instaurati a seguito della destinazione dei beni confiscati.
Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del proprio difensore avvocato Cosimo Palumbo, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione di legge (in riferimento D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies e art. 670 c.p.p.).
Osserva che la possibilità di proporre incidente d'esecuzione per ottenere la revoca di un provvedimento ablativo irrevocabile quale la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, disposta nei confronti del OR discenderebbe dai principi affermati dalla sentenza a S.U. n. 57 del 19.12.2006 in tema di confisca di prevenzione (il ricorrente cita altresì sez. 6, n. 41195 del 29.9.2005, Cristaldi); che a torto il provvedimento impugnato aveva negato detta possibilità affermando che si trattava di istituti aventi diversa natura, giacché al contrario proprio la sentenza a S.U. richiamata aveva evidenziato l'analogia della confisca di prevenzione ("misura amministrativa di carattere ablatorio") e della confisca obbligatoria;
che l'interpretazione sistematica e analogica era imposta dalla natura della revoca e dall'adeguamento ai principi costituzionali (art. 24 Cost., comma 4) in funzione di rimozione di un provvedimento ingiusto che incideva su bene costituzionalmente tutelato (diritto di proprietà); che conseguentemente il rimedio all'ingiustizia del provvedimento di confisca, affetto da vizio genetico, simmetrico alla revisione doveva ricercarsi nell'istituto dell'incidente d'esecuzione; che diversamente opinandosi si doveva dubitare della legittimità costituzionale del D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies per violazione del principio di ragionevolezza
(art. 3 Cost.). In prossimità dell'udienza ha prodotto memoria l'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse dell'Agenzia del Demanio, in persona del rappresentante legale p.t., che insiste nella declaratoria di inammissibilità del ricorso rifacendosi agli argomenti del Tribunale ed osservando altresì che, anche ad ammettere estensibile il rimedio invocato alla ipotesi della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies il ricorso sarebbe comunque inammissibile (o infondato) non adducendo ragioni assimilabili a quelle indicate dall'art. 630 c.p.p. e conducenti ai fini della revoca ex tunc in funzione di revisione, secondo l'insegnamento della sentenza delle S.U. n. 57 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente il Collegio osserva che non può essere accolta la richiesta del Procuratore generale che ha chiesto la conversione del ricorso in impugnazione.
Il ricorrente mediante la proposizione di incidente d'esecuzione ha sollecitato al giudice dell'esecuzione la revoca della confisca disposta in sede esecutiva il 5.3.2003, ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, ex art. 12 sexies,.convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1992, n. 356 (aggiunto dal D.L. n. 399 del 1994 conv. in L. n.501 del 1994 e successivamente modificato) sostenendo l'applicazione,
in via estensiva o analogica, del rimedio di cui alla L. n. 1423 del 1956. Non essendo (e non potendo essere) per una istanza di tal fatta espressamente prevista alcuna regola procedurale, correttamente il Tribunale ha proceduto seguendo il rito partecipato indicato in via generale dall'art. 666 c.p., comma 3 e segg. e correttamente il difensore del richiedente ha proposto ricorso ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.
Il ricorso va tuttavia dichiarato inammissibile.
Afferma il ricorrente che l'identità di natura tra la confisca in esame e quella cosiddetta di prevenzione, disciplinata dalla L. n.575 del 1965, art. 2 ter imporrebbero di estendere alla prima il rimedio della revoca in funzione di revisione previsto per l'altra secondo lo schema riparatorio delineato da S.U. n. 57 del 19.12.2006, dep. 2007, Addonio in aderenza all'art. 24 Cost., comma 4. E sostiene tale opinione, in contrasto con quanto affermato dal provvedimento impugnato, evocando S.U. n. 18 del 3.7.1996, Simonelli e ancora S.U. n. 57 del 2007, Addonio, quanto ad assimilabilità degli istituti ablativi di cui si discute.
Ora, può ammettersi tale sostanziale omogeneità - che pare per altro di recente avvalorata da S.U. n. 26654 del 27.3.2008, Fisia allorché afferma che, quanto alle ipotesi confisca ed. "speciale", (prima individuate in quelle previste dalla L. n. 356 del 1992, art.12 sexies, e dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter), è in esse agevole riconoscere una comune "natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo" - e può altresì ammettersi che, allorché alla confisca di cui all'art. 12 sexies si proceda in sede esecutiva (sulla scorta di S.U. n. 29022 del 30.5.2001, Derouach), restano fuori dall'accertamento coperto dal giudicato di condanna (e suscettibile di revisione) le situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura che attengono alla assenza di giustificazione in ordine alla provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito (sicché non paiono applicabili al caso in esame i principi affermati da Sez. 1, n. 3877 del 20.1.2004, La Mastra;
Sez. 4, n. 2552 del 20.4.2000, El Yamini;
Sez. 2, n. 1885 del 23.9.1999, Colonna: tutte riferite a confisca disposta con sentenza divenuta definitiva). Tuttavia è assorbente e pregiudiziale il rilievo che, come rimarca la sentenza delle S.U. n. 57 del 2006, Auddino, più volte citata, la utilizzazione della richiesta di revoca ex tunc ai sensi della L. n.1423 del 1956, art. 7, comma 2, alla stregua di strumento riparatorio, presuppone che la richiesta di rimozione del provvedimento ablativo oramai definitivo si muova "nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 c.p.p. e segg., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento... fondato su atti falsi o su un altro reato". Insomma, perché possa porsi il problema della valutabilità di una richiesta di revoca in funzione di revisione, tendente a rimuovere ex tunc un vizio genetico del provvedimento ablativo, occorre che essa si fondi su argomenti o fatti nuovi, la cui deduzione non risulti preclusa dal divieto di bis in idem, valido per qualsivoglia provvedimento suscettibile di divenire definitivo seppure non assistito dalla garanzia del giudicato formale.
Nel caso in esame, invece, l'istanza di revoca prospettava l'erroneità della confisca sulla base della erroneità dei presupposti: A) relativi alle opere di ristrutturazione effettuati dal ricorrente sul bene, assertivamente autorizzati (ma la natura abusiva o meno non rileva all'evidenza ai fini che qui interessano) e protrattisi per tre anni (precedenti all'acquisto, finanziati con circa 50 milioni provenienti dai fratelli del ricorrente e dai fratelli della moglie); B) del valore finale del bene e di quello d'acquisto (dell'incremento di valore riferibile ad apporti economici del OR): sulla base di elementi, cioè, che risultavano già prospettati e valutati inconferenti nel corso della procedura relativa al provvedimento genetico, risultando dagli atti che nella ordinanza 15.11.2003, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il provvedimento che aveva disposto la confisca, si osservava che "inconferente appare la diversa stima del compendio immobiliare prospettata dal ricorrente, valendo le considerazioni sopra svolte (in punto di totale assenza di dimostrazione di entrate patrimoniali lecite per il OR e il suo nucleo familiare) anche con riferimento alla quotazione proposta dalla difesa, la quale è peraltro del tutto verosimilmente compiuta per difetto". E, lungi dall'evidenziare (e dimostrare) il carattere di novità degli elementi addotti nella istanza di revoca, il ricorrente espressamente parlava di un "errore di fatto" nel quale sosteneva fossero incorsi i precedenti giudici (e segnatamente la Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso). L'istanza di revoca in funzione di revisione non rispondeva dunque ai canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte in analogia ai casi dell'art. 630 c.p.p. ed era per tale ragione in radice inammissibile, anche a ritenere in astratto percorribile la via interpretativa sollecitata. E per la stessa ragione, e cioè per la sua manifesta irrilevanza attesi i contenuti in concreto della domanda, non era e non è prospettabile alcuna questione di legittimità costituzionale.
Sicché anche il ricorso avverso il provvedimento impugnato va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2009