Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In tema di condanna per la responsabilità civile, è legittima la statuizione con la quale il giudice penale, in accoglimento della richiesta di risarcimento in forma specifica avanzata dalla parte civile, disponga, a norma dell'art. 2058 cod. civ., il ripristino dello stato originario dei luoghi, alterato in conseguenza del reato (Fattispecie relativa all'ordine di ripristino di un muro perimetrale, parzialmente demolito in esecuzione di una D.I.A., presentata per l'apertura di un accesso carrabile, nella quale il ricorrente aveva falsamente attestato di essere proprietario esclusivo del cortile interessato dall'intervento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2019, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
00026-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Carlo Zaza - Presidente - Sent. n. sez. 3522/2019 Eduardo De Gregorio - UP 27/11/2019 R.G.N. 6638/2019 Michele Romano - Relatore - Irene Scordamaglia Elisabetta AR Morosini ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CI AR EL, nata a [...] il [...] 2. RA RG, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/10/2018 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile SE IC, avv. Paolo Santifaller, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore degli imputati, avv. Gianluca Quadri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva affermato la penale responsabilità di AR EL CI e RG RA per il reato di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e la sola CI per il delitto di danneggiamento condannandoli alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile SE IC. In particolare, alla CI si contesta di avere falsamente attestato in una denuncia di inizio di attività edilizia di essere proprietaria di un cortile, mentre in realtà era comproprietaria dello stesso unitamente a SE IC, ed al RA, tecnico progettista incaricato della predisposizione della documentazione allegata alla denuncia di inizio di attività (D.I.A.), si contesta di avere attestato nella stessa D.I.A., nella dichiarazione relativa alla titolarità medesima e nella relazione di asseverazione, che la AC era esclusiva proprietaria della predetta area. Inoltre, alla sola CI si contestava di avere danneggiato, demolendolo parzialmente, il muro perimetrale in comproprietà con SE IC, nonché l'area cortilizia, realizzandovi un nuovo accesso carrabile. La Corte di appello ha invece assolto la CI dalla imputazione di danneggiamento perché il fatto non sussiste e ha riqualificato l'altro delitto quale falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità, riducendo la pena, condizionalmente sospesa, a mesi tre di reclusione e riducendo l'importo liquidato in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno morale.
2. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione AR EL CI e RG RA, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a sei motivi.
2.1. Con il primo articolato motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 481 cod. pen., per difetto di falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, e dell'art. 49 cod. pen. per difetto di offensività della condotta, nonché mancanza, manifesta illogicità e insufficienza della motivazione in ordine all'effettiva rappresentazione dello stato dei luoghi ed al complessivo contenuto dell'atto ritenuto falso ed al difetto di offensività della condotta per l'impossibilità di influire sul procedimento formativo dell'atto amministrativo. Nello specifico, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello ha riqualificato il delitto per il quale essi sono stati condannati in una violazione dell'art. 481 cod. pen. sulla base della considerazione, espressa anche riportandosi ad un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 21159 del 30/11/2016, dep. 2017, Gandini, Rv. 269924), secondo quale la denuncia di inizio di attività (D.I.A.) contiene una serie di informazioni che il tecnico incaricato deve certificare sullo stato dei luoghi, sulla esistenza di eventuali vincoli sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento edilizio, rappresentando le opere che si intendono realizzare e affermando la loro conformità agli strumenti edilizi ed urbanistici;
per la Corte di appello, tuttavia, anche la titolarità del diritto di proprietà e l'esistenza di diritti di terzi rientrava tra le circostanze oggetto di certificazione. In realtà la sentenza di legittimità richiamata dalla Corte di appello non estendeva il principio da essa affermato anche alla titolarità del diritto di proprietà, che neppure era necessario indicare, atteso che il procedimento amministrativo non prevedeva la verifica di posizioni soggettive rilevanti solo civilmente e comunque il titolo abilitativo conteneva la clausola di salvezza dei diritti dei terzi. Nel procedimento amministrativo assumeva natura di certificato solo la relazione tecnica relativa allo stato dei luoghi,che accompagnava la D.I.A. - - ai vincoli urbanistici, alla rappresentazione delle opere da realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. L'attestazione circa la titolarità del diritto di proprietà o circa l'assenza del pregiudizio ai diritti dei terzi esprimeva un giudizio e non poteva rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 481 cod. pen., che sanzionava il difetto di rappresentazione della realtà in maniera fedele. Nel caso di specie la attestazione del RA era conforme allo stato di fatto dei luoghi ed era conforme al principio secondo il quale il tecnico deve riprodurre la realtà in maniera fedele senza basarsi su quanto risultava dalle mappe catastali. Anche la Corte di appello aveva riconosciuto che la CI ed il IC si erano accordati per dividersi tra loro di fatto l'area cortilizia e tuttavia del tutto illogicamente la Corte di appello aveva affermato che il RA, al fine di accertare la titolarità del diritto di proprietà, avrebbe dovuto fondarsi esclusivamente sulle risultanze dei registri immobiliari. Il RA aveva fornito indicazioni sulla titolarità del diritto di proprietà innanzitutto descrivendo lo stato di fatto dei luoghi e poi allegando alla D.I.A. il titolo di provenienza della proprietà; dall'atto di acquisto il Comune era in grado di verificare che il cortile era proprietà comune della CI e del IC. Neppure, come invece affermato dalla Corte di appello, per gli effetti dell'usucapione era necessario che questa fosse accertata con sentenza passata in giudicato. Inoltre, poiché la CI aveva la facoltà, quale comproprietaria, di aprire un varco sul muro prospiciente la sua abitazione, non poteva sostenersi che la certificazione fosse falsa;
il diritto di eseguire i lavori spetta, infatti, anche al comproprietario, potendo questo, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., apportare alla cosa comune e a proprie spese tutte le modificazioni necessarie per il miglior 3 godimento del bene, purché queste non alterino la destinazione del bene e non impediscano agli altri condomini di farne parimenti uso. La CI era stata assolta dall'imputazione di danneggiamento per insussistenza dell'elemento soggettivo e tale circostanza valeva ad attestare la operatività dell'art. 1102 cod. civ.., la mancanza di danno, la assenza di una falsa certificazione e la inidoneità dell'attestazione a trarre in inganno l'autorità amministrativa. L'autorizzazione avrebbe, quindi, potuto essere rilasciata anche in assenza della attestazione di cui si lamenta la falsità ed a prescindere da essa. L'idoneità a trarre in inganno era un elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 481 cod. pen.. Per affermare la sussistenza del delitto di cui all'art. 481 cod. pen. era necessario che la dichiarazione che si assumeva falsa fosse idonea a spiegare effetti in ordine al rilascio dell'atto amministrativo, mentre il procedimento attivato con la D.I.A. non prevedeva la verifica di posizioni soggettive rilevanti solo sul piano del diritto civile e si concludeva con un atto che faceva salvi i diritti dei terzi;
per la sussistenza del reato era necessario che una norma giuridica attribuisse all'atto la funzione di provare i fatti attestati. Tenuto conto del complessivo contenuto della D.I.A. e degli allegati e della circostanza che il Comune era tenuto a controllare tale documentazione, doveva escludersi l'idoneità della dichiarazione a trarre in inganno. Il diritto di proprietà non era l'unica situazione giuridica soggettiva che legittimava alla presentazione della D.I.A. e comunque la funzione certificatoria di questa era limitata al contenuto dell'intervento edilizio e non si estendeva al pregiudizio per i diritti dei terzi. Il consenso del comproprietario non era necessario per la presentazione della D.I.A. o per il rilascio dell'autorizzazione, cosicché l'affermazione che la CI era unica proprietaria non integrava una falsa certificazione.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 42 cod. pen. e manifesta illogicità, mancanza e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo. La Corte di appello aveva affermato che poiché era chiaro agli imputati che il cortile era di proprietà comune e che nessun rilievo poteva avere l'intento della CI di acquisire la proprietà per usucapione, essi avevano agito con la consapevolezza di commettere il falso allo scopo di realizzare l'opera prescindendo dalla volontà del comproprietario IC. Tale osservazione era il risultato del travisamento delle risultanze istruttorie, poiché il RA non aveva affatto dichiarato di essere consapevole della comproprietà, ma solo che la situazione di fatto dei luoghi era diversa da quella 4 risultante dal catasto e dall'atto di acquisto;
il RA aveva spiegato di avere, prima del deposito della D.I.A., consultato l'avv. Mauro NA proprio a causa di tale divergenza e che dietro suo consiglio, al fine di non pregiudicare i diritti derivanti dall'usucapione in favore della CI, aveva compilato la D.I.A. indicandola quale proprietaria ed aveva allegato ad essa l'atto di acquisto della proprietà. Le dichiarazioni del RA erano state confermate dalla deposizione testimoniale del NA. Dalle dichiarazioni rese dal RA nel corso del suo esame, integralmente riportate nel ricorso, emergeva l'assenza del dolo, dovendosi escludere la volontà del tecnico di rappresentare il falso al fine di ingannare il Comune ed ottenere l'autorizzazione alle opere;
il parere espresso dal NA e seguito dal RA portava ad escludere il dolo, mentre la Corte di appello aveva omesso di verificare se la falsità non fosse dovuta ad una inesatta conoscenza di norme giuridiche o ad una leggerezza o alla negligente applicazione di una prassi amministrativa.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello non aveva applicato le circostanze attenuanti generiche affermando che non ricorrevano elementi che le giustificassero e che gli appellanti si erano limitati ad allegare l'assenza di precedenti penali e che il dolo era particolarmente intenso, poiché la CI aveva agito al fine di realizzare l'accesso nonostante la contraria volontà del comproprietario. In realtà, con l'atto di appello, oltre a segnalare l'assenza di precedenti penali, era stato evidenziato il corretto comportamento processuale degli imputati, che erano comparsi ed avevano reso dichiarazioni, dimostrando di voler contribuire all'accertamento dei fatti e di non volersi sottrarre al confronto dibattimentale. Quanto al dolo, la Corte di appello aveva trascurato che i due imputati avevano agito solo dopo aver richiesto il parere di un legale, che l'intervento edilizio era conforme agli strumenti urbanistici e non arrecava pregiudizio al comproprietario e che la CI aveva agito allo scopo di sottrarsi alle condotte moleste del IC. Peraltro l'affermazione della particolare intensità del dolo era in contrasto con la affermazione della insussistenza del dolo del danneggiamento, che era stato escluso perché la volontà della CI non era quella di danneggiare la proprietà del IC, ma di creare le condizioni per un godimento separato dell'area, pur essendo questa indivisa. 5 Né si potevano negare le invocate circostanze sol perché gli imputati non avevano confessato il fatto loro ascritto e si erano proclamati innocenti.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, superiore al minimo edittale. Per la quantificazione della pena la Corte di appello aveva fatto riferimento alla tipologia del falso ed alla avvenuta esecuzione delle opere contro la volontà del comproprietario, prendendo in considerazione la medesima circostanza di fatto già utilizzata per affermare la sussistenza del dolo e negare le attenuanti generiche, in violazione del ne bis in idem sostanziale.
2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 185 cod. pen. e dell'art. 538 cod. proc. pen. per l'erronea condanna al rispristino dello stato dei luoghi in alternativa al danno patrimoniale e per la mancata rideterminazione del danno in conseguenza dell'assoluzione dalla imputazione di danneggiamento, nonché per difetto di individuazione dei canoni di quantificazione del danno indiretto e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione del risarcimento. La Corte di appello aveva violato l'art. 538 cod. proc. pen., perché aveva ordinato il ripristino dello stato originario dei luoghi, mentre tale disposizione consentiva solo di decidere in ordine alle restituzioni ed al risarcimento del danno;
la sentenza di condanna non poteva spingersi fino ad imporre un obbligo di fare. In ogni caso mancava qualsiasi motivazione in ordine alla determinazione dell'ammontare del risarcimento, sia nella forma specifica che in quella per equivalente, soprattutto in considerazione della circostanza che il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. non prevede la tutela diretta del privato controinteressato, essendo volto a tutelare esclusivamente la fede pubblica. Neppure indicava perché la somma dell'ammontare del risarcimento per equivalente, previsto in sentenza in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, fosse stato fissato in euro 10.000,00 e non si precisavano i criteri di quantificazione del danno patrimoniale e del danno morale. Né poteva valere in contrario l'osservazione della Corte di appello che gli imputati, laddove avessero ritenuto eccessiva la somma di euro 10.000,00, avrebbero potuto attivarsi ed ottenere un risparmio procedendo al ripristino dello stato dei luoghi, poiché in realtà la sentenza di primo grado non dava tale scelta agli imputati, ma alla parte civile, e determinava in euro 10.000,00 il costo del rispristino dello stato dei luoghi. 00 La motivazione era peraltro contraddittoria, poiché la sentenza di secondo grado assolveva la CI dall'imputazione di danneggiamento per mancanza di pregiudizio al diritto del IC e la condannava al risarcimento del danno. Neppure la sentenza di secondo grado motivava circa la mancata riduzione dell'ammontare del danno patrimoniale al quale la CI era stata condannata in primo grado anche quale responsabile del delitto di danneggiamento. Inoltre, il Tribunale aveva motivato in ordine all'ammontare del risarcimento del danno anche facendo riferimento al pregiudizio che i lavori arrecavano al pregio dell'immobile, mentre la Corte di appello aveva escluso anche detto pregiudizio, ma non aveva ridotto l'ammontare del danno patrimoniale.
2.6. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 535 e 600 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello rideterminato le spese processuali liquidate in favore della parte civile e mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione su tale punto. La parte civile era risultata in appello parzialmente soccombente, cosicché la Corte territoriale avrebbe dovuto regolamentare diversamente le spese processuali, anche quelle relative al primo grado di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorsi sono infondati.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. In primo luogo, esso è infondato nella parte in cui i ricorrenti sostengono che la condotta loro ascritta non integrerebbe una violazione dell'art. 481 cod. pen. e che pertanto essi dovevano essere assolti dalla corrispondente imputazione. L'art. 23, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 83 prevede che Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie>>. L'art. 29, comma 3, del citato d.P.R. stabilisce che Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità 7 di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale.>>. L'art. 481 cod. pen. punisce chi, nello svolgimento di un servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità>>. Occorre, quindi, per la sussistenza del reato, che esista una norma che attribuisca all'agente il potere di attestare determinati fatti in un atto, il certificato, al quale l'ordinamento assegna la funzione di provare i fatti stessi. Tale norma, nel caso di specie, è individuabile nell'art. 23 sopra citato, secondo la quale il progettista assevera>> la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. Dalla lettura coordinata e sistematica della normativa di riferimento (art. 23, commi 1 e 6, e art. 29, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001), emerge un sostanziale affidamento>> riposto dall'ordinamento sulla relazione tecnica che accompagna Il progetto e sulla sua veridicità, atteso che la relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento. La relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del titolo edilizio abilitante e quindi certificativo. Sulla base di tali considerazioni questa Corte di cassazione già in passato ha affermato che ... le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica ex art. 481 cod. pen., in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio>> (Sez. 5, n. 21159 del 30/11/2016, dep. 2017, Gandini, Rv. 269924; Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato, Rv. 261513; Sez. 3, n. 35795 del 17/04/2012, Palotta, Rv. 253666; Sez. 3, n. 1818 del 21/10/2008, Baldessari, Rv. 242478; Sez. 5, n. 15860 del 21/03/2006, Stivalini, Rv. 234601). Il potere certificatorio del progettista è tuttavia limitato a tali aspetti specificamente indicati dal comma 1 dell'art. 23 sopra citato e non si estende al possesso dei requisiti di legittimazione alla presentazione della domanda. La distinzione tra i due aspetti è più chiara nell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, relativo al permesso di costruire, laddove si distingue tra 0 0 8 l'attestazione concernente il titolo di legittimazione, che compete al proprietario o a chi abbia titolo per richiedere il permesso, e la dichiarazione del progettista abilitato al quale è affidata l'asseverazione della conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed in genere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. E' quindi corretta l'osservazione dei ricorrenti nella parte in cui hanno sostenuto che la falsa attestazione in ordine al diritto di proprietà esclusiva in capo alla CI, che in realtà era solo comproprietaria, non vale ad integrare il delitto di cui all'art. 481 cod. pen.. La impossibilità di sussumere la condotta posta in essere dagli odierni ricorrenti nella previsione dell'art. 481 cod. pen. non significa, tuttavia, che essa non integri alcun reato. Difatti dalla sentenza impugnata e da quella del Tribunale si evince che l'attestazione in ordine al diritto di proprietà della CI è stata da lei resa ai sensi 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e gli stessi ricorrenti affermano che essa è stata da lei sottoscritta su suggerimento del RA, dopo che quest'ultimo si era confrontato con il legale NA. I due concorrono nella falsa attestazione che è sussumibile nel più grave delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. Le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. (Sez. 5, n. 5122 del 19/12/2005, dep. 2006, Grossi, Rv. 233404). Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione sostitutiva di certificazione resa dal privato ai sensi del d.lgs. n. 445 del 2000, anche quando essa non sia prevista dalla legge, ma sia frutto di una mera prassi amministrativa (Sez. 2, n. 37512 del 28/09/2010, Bizzarri, Rv. 248578). Il reato per il quale i due ricorrenti sono stati condannati deve, quindi, essere nuovamente qualificato quale concorso in falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico ex artt. 110 e 483 cod. pen., così come originariamente contestato dal Pubblico ministero e come ritenuto dal giudice di primo grado. Il divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. impedisce, comunque, l'applicazione ai ricorrenti del corrispondente più grave trattamento sanzionatorio. 9 2.2. Relativamente alla falsità della attestazione da parte della CI di essere proprietaria esclusiva dell'immobile interessato dalle opere, ossia del cortile e del muro perimetrale sul quale è stato aperto il varco, è ben vero che, come sostenuto dai ricorrenti, l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario i cui effetti si producono a prescindere dal loro accertamento giudiziale con una sentenza che ha valore solo dichiarativo e non costitutivo e che viene trascritta nei registri immobiliari per fini di mera pubblicità-notizia, ma nel caso di specie è evidente che, avendo il fratello di SE IC venduto alla CI e a suo marito l'immobile adibito ad abitazione e la comproprietà del cortile in data 20 giugno 1995 ed essendosi la CI accordata con SE IC per una spartizione di fatto dell'area solo in un momento successivo a tale data, non poteva ancora essere maturato il termine ventennale occorrente per l'usucapione quando è stata presentata la denuncia di inizio di attività, ossia il 3 settembre 2012; né può trovare applicazione l'art. 1159-bis cod. civ., trattandosi di un cortile comune all'interno di un palazzo sito nel centro storico del Comune di Gandino.
2.3. Neppure può sostenersi che ai fini del rilascio del titolo edilizio fosse irrilevante l'affermazione della CI di essere proprietaria esclusiva e non mera comproprietaria. In caso di intervento edilizio che risulti soggetto al preventivo rilascio di un permesso di costruire (art. 20 d.P.R. n. 380 del 2001) ovvero che rientri nel novero di quelle attività che possono essere realizzate previa segnalazione certificata, sia essa o meno alternativa al permesso di costruire (artt. 22 e 23 d.P.R. n. 380 del 2001), la pubblica amministrazione è sempre tenuta ad accertare, con serietà e rigore, che il soggetto interessato abbia titolo per attuare detto intervento;
in particolare essa deve accertare che l'istante sia proprietario dell'immobile oggetto dell'attività edilizia proposta o che, comunque, abbia un titolo di disponibilità tale da giustificarne la realizzazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, 2 novembre 2018, n.1640; Cons. Stato, sez. 4, 25 maggio 2018, n. 3143; Cons. Stato sez. 6, 22 maggio 2018, n. 30487; Cons. Stato sez. 4, 7 settembre 2016, n. 3823; Cons. Stato sez. 5, aprile 2012, n. 1990). Il soggetto legittimato alla richiesta del titolo abilitativo deve essere colui che ha la totale disponibilità del bene, pertanto l'intera proprietà dello stesso e non solo una parte o quota di esso. Non può invece riconoscersi legittimazione, al contrario, al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, poiché altrimenti il contegno tenuto da quest'ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento (Cons. Stato. Sez. 4 del 07/09/2016 n. 3823). 101 0 Pertanto, ogni qual volta è nota la situazione di comproprietà dell'immobile oggetto di intervento, l'ente locale è tenuto ad accertare che vi sia l'assenso di tutti i comunisti coinvolti, senza che possano essere opposte, al fine di escludere la necessità di tale assenso, vicende sostanziali e processuali che presuppongono accurate ed approfondite indagini circa i sottesi rapporti civilistici (Cons. Stato sez. 6, 05/04/2018, n.2121; Cons. Stato sez. 6, 4 settembre 2012, n. 4676; Cons. Stato Sez. 4, 10 dicembre 2007, n. 6332; Cons. Stato Sez. 4, 11 aprile 2007, n. 1654). Nel caso di specie, pertanto, la CI, laddove si fosse dichiarata mera comproprietaria, non avrebbe potuto conseguire il titolo edilizio senza il consenso di SE IC.
2.4. Quanto alla idoneità della falsa dichiarazione a trarre in inganno il Comune di Gandino, deve considerarsi che con la DIA i tradizionali modelli procedimentali in tema di autorizzazione sono stati sostituiti con uno schema diverso ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private, con la conseguenza che per l'esercizio delle stesse non è più necessaria l'emanazione di un titolo di legittimazione. A seguito della denuncia, il potere di verifica di cui dispone l'amministrazione · a differenza di quanto accade nel regime a previo atto amministrativo non è - - finalizzato all'emanazione di un provvedimento di consenso all'esercizio dell'attività, ma al controllo, privo di discrezionalità, della corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato rispetto ai canoni normativi stabiliti per l'attività in questione. Con la DIA, quindi, al principio autoritativo si sostituisce il principio della autoresponsabilità dell'amministrato, che è legittimato ad agire in via autonoma, valutando l'esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore. Il ricorso al procedimento della DIA, conseguentemente, porta con sé una peculiare assunzione di responsabilità, in relazione al particolare affidamento che l'ordinamento pone sulla veridicità di quanto in essa attestato e certificato, atteso che tali attestazioni e certificazioni si sostituiscono, in via ordinarla, ai controlli dell'ente territoriale ed offrono le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento. Peraltro, non rileva che l'ente pubblico, attraverso i successivi controlli, avrebbe potuto rilevare che la CI era mera comproprietaria. L'attestazione al pubblico ufficiale di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa al pubblico ufficiale integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen., pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del 11 falso innocuo, atteso che l'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso-ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 11681 del 30/09/1997, Brasola, Rv. 209266). Peraltro, nel caso di specie, come segnalato dalla Corte di appello, il Comune di Gandino non ha tempestivamente rilevato che la CI non era legittimata, quale mera comproprietaria, alla presentazione della DIA, tanto che la stessa ha poi provveduto alla esecuzione delle opere pur in assenza del necessario consenso del IC.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Nel caso di specie, invece, i ricorrenti vorrebbero trarre dalle dichiarazioni del RA e dalla deposizione del NA la conclusione che non è configurabile l'elemento soggettivo del reato, che dovrebbe essere il risultato di una rivalutazione del contenuto di tali prove dichiarative che viene chiesta a questo Collegio. Anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Peraltro, del tutto logicamente la Corte di appello ha tratto la convinzione che il RA e la CI fossero ben a conoscenza della qualità di mera comproprietaria di quest'ultima sulla base dell'affermazione resa dal NA di avere suggerito al RA di non indicare che la CI non era proprietaria esclusiva perché tale indicazione rischiava di compromettere l'eventuale perfezionamento dell'usucapione>>, che quindi non era ancora intervenuto.
4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. 12 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento alla particolare intensità del dolo. Né tale motivazione può ritenersi illogica sol perché, in relazione al delitto di danneggiamento, la EO è stata assolta per insussistenza della volontà di danneggiare il bene comune, in quanto la volontà di danneggiare non è richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.. 5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile atteso che, anche in relazione al meno grave reato di cui all'art. 481 cod. pen., la pena irrogata risulta inferiore al medio edittale. In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). In ogni caso la Corte di appello ha indicato che il discostamento dal minimo edittale trova giustificazione nell'esecuzione delle opere senza il consenso del IC, ossia nel conseguimento dello scopo al quale il delitto di falso era finalizzato.
6. Il quinto motivo è infondato.
6.1. E' manifestamente infondato laddove sostiene che il giudice penale non possa disporre, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato al ripristino dell'originario stato dei luoghi. Il risarcimento in forma specifica è, insieme a quello per equivalente, una delle modalità di risarcimento del danno al quale il responsabile di un reato può essere condannato. In tema di condanna per la responsabilità civile è quindi legittima la statuizione con il quale il giudice penale, con la sentenza di condanna, dispone la demolizione di opera in accoglimento della richiesta di risarcimento del danno in forma specifica avanzata dalla parte civile a norma dell'art. 2058 cod. civ. (Sez. 6, n. 12221 del 22/09/1999, Carbone, Rv. 216027). 13 6.2. E' inammissibile laddove si duole della quantificazione del danno patrimoniale previsto in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi. Difatti i ricorrenti sostengono che la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare l'assenza di pregiudizio derivante da tale quantificazione per essere stata loro rimessa la scelta tra il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente, in quanto laddove la Corte di appello avesse letto attentamente il dispositivo della sentenza del Tribunale avrebbe verificato che in realtà tale scelta era rimessa alla parte civile. Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza di primo grado rimette tale scelta, da effettuarsi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, innanzitutto ai ricorrenti e solo laddove essi optino per il risarcimento per equivalente o laddove risultino inadempienti, facoltizza la parte civile a procedere direttamente al ripristino. I ricorrenti non si confrontano con l'esatto tenore della decisione, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile.
6.3. Il motivo è infondato laddove si sostiene che la condanna al risarcimento del danno presenta profili di illogicità o contraddizione perché la CI è stata assolta dal delitto di danneggiamento. La assoluzione della CI, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, è dovuta non all'inesistenza del danno, che è insito nella avvenuta modificazione della cosa comune senza il consenso del comproprietario e che giustifica la condanna al suo ripristino, ma nell'assenza dell'elemento soggettivo per la mancanza del dolo del danneggiamento. Nemmeno la condanna al risarcimento del danno presenta profili di illogicità o contraddizione in ordine alla sua quantificazione sol perché l'ammontare è rimasto il medesimo pur essendo la CI stata assolta dal delitto di danneggiamento. La assoluzione della CI dall'imputazione di danneggiamento non comporta necessariamente una diminuzione dell'ammontare del risarcimento per equivalente. Il danno conseguito al delitto di falso è costituito dalla modificazione della cosa comune senza il consenso del comproprietario, quale ha diritto a che il bene sia ripristinato nella sua consistenza originaria a spese dei condannati. La sostanza del facere al quale i due ricorrenti sono stati condannati non è rispetto a quella fissata nella sentenza di primo grado e mutata conseguentemente neppure poteva mutare l'ammontare della spesa occorrente al ripristino. 14 Ne costituisce conferma la circostanza che già con la sentenza di primo grado i due ricorrenti erano stati condannati in solido alle medesime prestazioni pur essendo solo la CI stata condannata per il delitto di danneggiamento.
7. Anche il sesto motivo di ricorso è infondato. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 4, n. 4497 del 15/10/1999, dep. 2000, Barbisan G, Rv. 216462). In particolare, ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l'imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile. Pertanto, il parziale accoglimento del ricorso dell'imputato non elimina la condanna e, per tale motivo, se impedisce la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, consente di condannarlo alle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione (Sez. 3, n. 10581 del 19/10/1993, Micheletti, Rv. 196451). Il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5 civ., n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183).
8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla rifusione in favore della parte civile delle spese relative al giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre Iva ed accessori di legge. 15
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 483 cod. pen., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 27/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Zazafor Michele Romano IL FUNZIO 16