Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
Le false attestazioni contenute in elaborati allegati alla relazione di asseverazione integrata nella dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), in quanto la citata relazione ha natura di certificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2016, n. 21159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21159 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
2 1 159 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3037/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.37237/2016 ROSSELLA CATENA GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, nella persona del dott. Gabriele MAZZOTTA, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. Per l'imputato, l'avv. Filippo FONTANA ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2016 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale TO DI era stato ritenuto responsabile di più fatti di falso ex artt. 81 e 481 cod. pen., per avere, nella sua qualità di architetto progettista di alcune unità immobiliari, attestato dati (relative alle altezze dei sottotetti) non veritieri in più elaborati acclusi alla dichiarazione di asseverazione integrata nella D.I.A.. Nel capo di imputazione la data di commissione del reato è indicata "tra il 24 luglio 2008 ed l'11 settembre 2009, accertato il 5 maggio 2010". Dalla lettura della ricostruzione dei fatti si evince che la data finale dell'11 settembre 2009 si riferisce solo a delle correzioni apportate dall'imputato ad elaborati progettuali del 2008. 2. Con atto sottoscritto dal difensore, viene proposto ricorso nell'interesse dell'imputato.
2.1. Con un primo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'errata applicazione dell'art. 481 cod. pen. ed all'errata riconducibilità a tale fattispecie dell'ipotizzata falsa asseverazione contenuta nella DIA. In particolare, il deducente lamenta l'attribuzione alla relazione di asseverazione contenuta nella DIA della valenza di "certificato" e, in ordine a tale profilo, richiama la controversa giurisprudenza di questa Corte. Sottolinea peraltro che nel caso in esame la relazione di asseverazione ha ad oggetto elementi opinabili (tanto che le misure delle altezze del vano sottotetto effettuate in più occasioni sono risultate diverse); inoltre le prospettate difformità dal vero non sono strettamente funzionali all'ottenimento di uno specifico vantaggio.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali e travisamento della prova. Sostiene il ricorrente che "la motivazione della sentenza invoca precisi atti processuali per fornire una ricostruzione dei luoghi, che funge da premessa logica per dimostrare il dolo del reato attribuito al DI. Tali atti processuali sono completamente equivocati nel loro contenuto e, quindi, rappresentano una premessa di ragionamento ....del tutto errata...".
2.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali. Sostiene il ricorrente che le attestazioni fatte dal DI non hanno avuto incidenza ai fini della recuperabilità del sottotetto in oggetto, sicché il falso, se sussistente, sarebbe inutile.
2.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione alle dichiarazioni, ritenute non attendibili, della teste Paola Viganò.
2.5. Con il quinto motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, tenuto conto che "l'imputazione ...è incoerentemente estesa fino a comprendere la condotta ...tenuta per correggere le originarie indicazioni delle altezze. Tale condotta, invece, sulla base delle argomentazioni sviluppate in sentenza con riferimento alla condotta temporalmente precedente, rivela assoluta assenza dell'elemento 2 psicologico e l'inutilità del contestato falso".
2.6. Con il sesto ed ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limitati termini qui di seguito indicati.
1. In relazione al primo motivo e in punto di diritto, va precisato che, secondo la condivisibile e prevalente interpretazione giurisprudenziale di questa Corte, le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano reato di falsità ideologica ex art. 481 cod. pen., in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato e altro, Rv. 261513; Sez. 3, n. 35795 del 17/04/2012, Palotta, Rv. 253666; Sez. 3, n. 1818 del 21/10/2008, Baldessari, Rv. 242478; Sez. 5, n. 15860 del 21/03/2006, Stivalini e altro, Rv. 234601; in senso difforme si veda Sez. 5, n. 23668 del 26/04/2005, Giordano ed altro, Rv. 231906). Peraltro, certamente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati) il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all'art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato (Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola e altro, Rv. 247927; Sez. 5, n. 35615 del 14/05/2010, D'Anna, Rv. 248878). Alla stregua di tali principi, non si possono nutrire dubbi nel caso in esame sulla correttezza della contestazione del reato di cui all'art. 481 cod. pen. in relazione agli elaborati redatti dal DI quali allegati alla DIA presentata (con aggiornamenti) il 22 dicembre 2008. Sennonché, calcolati i periodi di sospensione intervenuti nel processo, con riferimento a tali condotte il reato deve ritenersi estinto per prescrizione. -Invero, dalla data di commissione dei fatti (giugno luglio e dicembre 2008) è integralmente decorso il termine di prescrizione di cui agli artt. 157 e 160 cod.pen. e, per completezza di esame, va osservato che non si ravvisano cause di inammissibilità del ricorso, non apparendo manifestamente infondate alcune delle doglianze proposte dal ricorrente, in particolare con il primo e il secondo motivo. Infatti, dalla stessa motivazione della sentenza si rileva che in ordine alle misure dell'altezza vano sottotetto in questione sono emersi dati discordanti. Va infine detto che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando i vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. 3 2. Fondato è il quinto motivo proposto dal ricorrente. Infatti, come si è già detto, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito consente di affermare l'insussistenza del reato con riferimento alle condotte successive al mese di dicembre 2008, giacché la data finale -indicata nel capo di imputazione- dell'11 settembre 2009 si riferisce solo a delle correzioni apportate dall'imputato agli elaborati progettuali del 2008. Ciò premesso, ritiene il collegio che, con riguardo al fatto in questione, l'impugnata sentenza vada annullata, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod.proc.pen. (e quindi anche indipendentemente dalle specifiche ragioni di censura proposte nel ricorso) perché il fatto non sussiste. A differenza, infatti, di quanto già è stato affermato da questa Corte con riguardo agli elaborati attestanti l'obiettivo stato dei luoghi, presentate a corredo della DIA, deve escludersi che abbia natura di "certificato", destinato, come tale, a provare la oggettiva verità di quanto in esso affermato, la correzione di alcuni dati delle relazioni già allegate alla denuncia di inizio di attività edilizia, peraltro determinati da elementi di fatto già nella disponibilità della pubblica amministrazione competente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al fatto commesso l'undici settembre 2009 perché insussistente. Annulla senza rinvio la stessa sentenza con riferimento ai fatti residui perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Paolo A. BRUNO Grazia Miccoli ☐ and 03 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Clamp's Lanzuice 4