Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione sostitutiva di certificazione resa dal privato ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 2000, anche quando essa non sia prevista dalla legge, ma sia frutto di una mera prassi amministrativa. (Fattispecie in materia di falsa attestazione di regolarità tributaria per gli autoveicoli usati, importati dall'estero e reimmatricolati in Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2010, n. 37512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37512 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 28/09/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1233
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 44626/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Perugia;
nei confronti di:
IZ O\, nato a *Todi il 20/06/1961*, NT EL LE, nato a *Matera il 1/10/1960*, FE TO, nato in *Germania il 19/5/1967*, LE AN, nato a *Acquaviva delle Fonti (BA) il 17/11/1966*, NT AR, nato a *Todi il 16/9/1951*, \\ ER, nato a *Perugia il 18/4/1960*, TR FR, nato a *Perugia il 6/10/1947*, TR AU, nata a *Perugia il 29/11/1976*;
avverso la sentenza del Gup presso il Tribunale di Perugia, in data 31 ottobre 2008;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data in data 31 ottobre 2008, il Gup presso il Tribunale di Perugia dichiarava non doversi procedere nei confronti di IZ O\, NT EL LE, LM TR, FE TO, LE AN, NT AR, \\ ER, TR FR e TR AU, per i reati di falso in dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di truffa aggravata per evasione dell'IVA perché il fatto non sussiste. La vicenda processuale riguardava l'importazione infracomunitaria di un rilevante numero di autoveicoli usati, che venivano reimmatricolati in Italia con evasione dell'IVA attraverso il meccanismo della cd. "truffa carosello"
Con riferimento all'imputazione di falso di cui all'art. 483 c.p. il Gup rilevava che all'epoca dei fatti non esisteva alcuna norma che consentisse agli uffici della Motorizzazione civile di pretendere dai privati l'attestazione di regolarità tributaria per i veicoli usati importati dall'estero. Da ciò discenderebbe l'insussistenza del reato in quanto la norma di cui all'art. 483 c.p. punisce le false dichiarazioni del privato confluite in un atto pubblico solamente laddove il privato abbia uno specifico obbligo giuridico di attestare la verità dei fatti dichiarati. Con riferimento all'imputazione di truffa aggravata ai danni dello Stato il Gup escludeva la sussistenza degli estremi della condotta punibile, osservando che il comportamento fraudolento era stato posto in essere nei confronti degli Uffici della Motorizzazione civile che avrebbero comunque dovuto procedere all'immatricolazione, a prescindere dalla regolarità tributaria dei veicoli, mentre il danno era avvenuto nei confronti dell'Amministrazione delle finanze, verso la quale non era stato posto in essere alcun raggiro.
Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M. deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione per essere contraddittoria e manifestamente illogica. Con riferimento all'imputazione di falso ideologico del privato in atto pubblico, il P.M. osserva che alla luce del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 76 il privato che attesti alla P.A. uno stato, una qualità o un fatto a sua conoscenza, ha l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, essendo, pertanto, irrilevante se la P.A. abbia o meno il potere di richiedere al privato il rilascio dell'attestazione.
Con riferimento all'imputazione di truffa aggravata ai danni dello Stato, il P.M. contesta come illogica e contraddittoria la motivazione del Gup, che, pur avendo riconosciuto la sussistenza degli artifici e raggiri e di un danno patrimoniale per evasione dell'IVA, ha escluso la sussistenza del reato sulla base della non corrispondenza tra il soggetto tratto in errore e quello danneggiato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda l'imputazione di falso ideologico del privato in atto pubblico, l'insegnamento consolidato di questa Corte è nel senso che la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 2000, integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15485 Ud. del 24/03/2009 Ud. Rv. 243521 in proc. Ferraglio;
Sez. 5, sent. 20570 del 10.5 - 15.6.2006 in proc. Esposito;
Sez. 5, sent. 5122 del 19.12.2005 - 9.2.2006 in proc. Grossi). Il fatto che, nel caso di specie, la dichiarazione sostitutiva non fosse specificamente prevista dalla legge, ai fini della validità del procedimento di immatricolazione delle autovetture usate, essendo la relativa richiesta frutto di una mera prassi amministrativa, è irrilevante dal punto di vista della condotta punibile, trattandosi di circostanza di fatto che esula dalla fattispecie penale tipica.
Ugualmente errate sono le conclusioni a cui è giunto il Gup con riferimento al reato di truffa aggravata in danno dello Stato per evasione dell'IVA. Al riguardo è stato osservato da questa Sezione che: "il reato di truffa non esige necessariamente l'identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata verso un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, purché, comunque, anche in assenza di una diretta relazione fra truffato e truffatore, sussista un rapporto causale tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10085 del 21/02/2008 Ud. (dep. 05/03/2008) Rv. 239508).
Non v'è dubbio, pertanto, che nella fattispecie il Gup abbia esorbitato dai propri poteri in quanto: "Il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43483 del 06/10/2009 Cc. (dep. 13/11/2009) Rv. 245464).
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IZ O\, NT EL LE, FE TO, LE AN, NT AR, \\ ER, TR FR, TR AU, essendo stata stralciata la posizione di LM TR, nei cui confronti si procede separatamente, con rinvio al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010