Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
Le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all'art. 483 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2005, n. 5122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5122 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 19/12/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2529
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 40180/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS RT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 14.7.2004 dalla Corte d'appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe RT OS, assolto nel giudizio di primo grado celebrato con rito abbreviato, veniva, a seguito di appello del Pubblico Ministero, dichiarato responsabile del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p., così qualificato il fatto a lui originariamente contestato ex art. 494 c.p.) commesso il 2.8.1999 e condannato, in concorso di attenuanti generiche e con la diminuente del rito, alla pena di venti giorni di reclusione, convertita in Euro 760,00 di multa, con il beneficio della non menzione.
Il fatto originariamente contestato al OS consisteva nell'essersi, al fine di procurarsi il vantaggio consistente nel rilascio della concessione edilizia n. 45/1999, falsamente attribuito la qualità di soggetto iscritto all'albo imprenditori, sezione prima, cui era subordinato il rilascio della concessione edilizia in area agricola di interesse primario ai sensi dell'art. 46 del piano urbanistico comprensoriale vigente;
fatto commesso il 2.8.1999. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso l'imputato, lamentando con il primo motivo la violazione dell'art. 521 c.p.p.. Afferma il ricorrente che il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 494 c.p., sarebbe radicalmente diverso, quanto a condotta e a elemento soggettivo, rispetto a quello affermato in sentenza, rispondente al paradigma dell'art. 483 c.p., che si porrebbe "in rapporto di incompatibilità o comunque di eterogeneità rispetto all'imputazione".
In concreto il diritto di difesa del CR sarebbe stato leso per il fatto che la sua strategia difensiva, incentrata a contestare sussistenza del reato contestatogli, non è stata diretta, come pure avrebbe facilmente potuto con una semplice perizia grafica, a dimostrare che l'inciso "di essere iscritto nell'albo degli imprenditori agricoli sezione prima" contenuto nella dichiarazione a sua firma non era stato scritto da lui. Poiché la condotta addebitata al OS nel capo d'imputazione non recava alcun riferimento alla dichiarazione sostitutiva considerata nella sentenza di secondo grado, motivatamente l'imputato aveva ritenuto che già il pubblico ministero avesse escluso la riferibilità a lui dell'inciso di cui sopra.
Peraltro la Corte d'Appello neppure avrebbe accolto il gravame del pubblico ministero, che si era limitato a chiedere la condanna per il fatto originariamente contestato, ma del tutto arbitrariamente, pur confermando sul punto l'esclusione di ogni responsabilità del OS in ordine a tale reato, l'avrebbe condannato per un fatto diverso e del tutto nuovo, autonomamente contestato.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione di legge con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 483 c.p.p.. La dichiarazione, effettuata il 2 agosto 1999, costituirebbe elemento del tutto ininfluente in relazione al rilascio della concessione avvenuto in data 30 luglio 1999. Il falso contestato sarebbe perciò "innocuo" perché non incidente ne' sull'iter formativo ne' sull'esistenza e validità del provvedimento amministrativo, "deliberato, formato e rilasciato" in data antecedente la dichiarazione.
DIRITTO
1. Sia il primo che il secondo motivo sono manifestamente infondati.
2. Quanto al primo, osserva il Collegio che si ha mutamento del fatto quando quello ritenuto in sentenza risulta diverso nei suoi connotati essenziali rispetto al fatto contestato, ponendosi rispetto ad esso in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, ma che tale situazione è da escludere allorché la contestazione formale risulta semplicemente specificata o gli elementi considerati ai fini della diversa qualificazione risultavano già indubitabilmente desumibili dal tenore complessivo della imputazione. D'altro canto la violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa non può mai sussistere se l'imputato attraverso l'iter del processo sia stato posto in grado di difendersi in ordine al fatto accertato (tra molte:
Cass. n. 23675 del 22/04/2004; n. 0 7581 del 11/6/99; n. 35120 del 4/9/03; n. 34051 del 8/8/03) ne' quando i fatti asseritamente diversi risultano oggetto delle stesse prospettazioni difensive volte a fornire una diversa lettura dell'addebito o a giustificarlo, posto che la salvaguardia del principio evocato è funzionale ed è servente all'esercizio del diritto di difesa (tra molte, v. da ultimo sez. 2, n. 32802 del 31/5/2005, Marotta;
sez. 5 10.11.2005, Schirru), che l'imputato ha per l'appunto in tal modo esercitato. Orbene, è innanzitutto orientamento consolidato che le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell'atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, la fattispecie di cui all'art. 483 c.p. poiché è sulla base di queste dichiarazioni e degli eventuali documenti prodotti a riprova che la Pubblica Amministrazione consente, salvi gli opportuni accertamenti, alla realizzazione dell'attività edificatoria.
E non v'è dubbio che nella contestazione, secondo la quale OS il 2.8.1999 s'era falsamente attribuito la qualità di soggetto iscritto all'albo degli imprenditori, sezione prima, al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia, fosse chiaramente espresso che la falsa attribuzione di tale qualità era destinata ad integrare una delle condizioni legittimanti il "rilascio" della concessione stessa. A ciò aggiungasi che i fatti concreti ritenuti a carico dell'imputato (in particolare che l'attribuzione della qualità di imprenditore era contenuta nella dichiarazione 2.8.1999) erano stati ampiamente, nella loro materialità, dati per ammessi e analizzati dal ricorrente fin dalla memoria depositata il giorno 11.7.2003 al Giudice dell'udienza preliminare, nella quale doviziosamente s'illustrava la tesi difensiva secondo la quale la "dichiarazione di RT OS del 2.8.1999 (all. 24), contenente tale falsa attribuzione costituiva "- in sostanza - una dichiarazione innocua":
tema quest'ultimo affrontato, nei medesimi termini, dall'attuale secondo motivo di ricorso.
Sicché, indiscussa la forma, la destinazione e la funzione dell'atto in cui tale attribuzione era contenuta, l'unica qualificazione giuridica che realmente poteva essere oggetto di teorica (ma irrilevante in questa sede) discussione era se la falsità, esulante dal paradigma astratto dell'art. 494 c.p., andasse qualificata a norma dell'art. 495 o dell'art. 483 c.p.p.. Con il che resta assorbito e superato, ex art. 597 c.p.p., comma 2, lettera a), l'ulteriore rilievo del ricorrente che la Corte d'appello avrebbe altresì travalicato il limite del devolutogli con l'impugnazione del Pubblico Ministero.
3. Quanto al secondo motivo, è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p. che il provvedimento di concessione edilizia fosse già stato redatto ed emanato, allorché il dichiarante rese la dichiarazione incriminata, risultando dalla sentenza impugnata che il suo materiale "rilascio", la consegna cioè al ricorrente del titolo, venne condizionata alla sottoscrizione di tale dichiarazione. Correttamente perciò la sentenza impugnata ha ritenuto l'idoneità della falsa attestazione a produrre effetti giuridici autonomi, se non altro perché la comunicazione mediante consegna al destinatario dell'atto autorizzativo dal quale scaturiscono obbligazioni del privato, ne condiziona la efficacia.
4. All'inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006