Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 34961
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Sentenza 15 luglio 2010

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In tema di appello cautelare avverso una misura interdittiva, è legittima la partecipazione al relativo procedimento del P.M. presso il Tribunale del riesame, ancorché diverso da quello che abbia richiesto l'applicazione della misura, e, per l'effetto, l'esclusione di quest'ultimo dall'udienza camerale, ex art. 310, cod. proc. pen., in quanto la competenza funzionale dell'Ufficio del rappresentante della pubblica accusa, ex art. 51, comma terzo, cod. proc. pen., si uniforma, in via generale, alla regola del suo carattere derivato, normalmente connessa a quella del giudice presso il quale esercita le sue funzioni. (La Corte ha altresì osservato che l'inosservanza di tale regola generale può essere invocata solo in virtù di espressa deroga legislativa ed in "subiecta" materia tale volontà derogatoria riguarda esclusivamente il procedimento del riesame di misure cautelari personali nel quale, ex art. 309, commi ottavo e ottavo bis, il P.M. che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del P.M. presso il Tribunale del riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 34961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34961
    Data del deposito : 15 luglio 2010

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