Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod. pen.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.
Commentario • 1
- 1. Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 50621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50621 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 18/06/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1843
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 4161/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA AN IS N. IL 04/06/1960;
IV IA N. IL 29/10/1977;
avverso la sentenza n. 1856/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 19/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per annullamento con rinvio quanto alla qualificazione giuridica (art. 480 e non 479 c.p.) con rideterminazione della pena;
udito il difensore FINIGUERRA COSIMO DI Taurisano (anche sost. Proc. Dell'avv. CASCIANO).
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 19 aprile 2013 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di detta città nei confronti - per quanto qui rileva - di CA AN IN e IV CA Lecce, imputati, in concorso tra loro, dei reati di cui agli artt. 110, 481 cod. pen. (capo A); art. 81 c.p., comma 2, artt. 479 e 476 cod. pen. (capo B1); art. 81 c.p., comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181
(capi C) e D), riqualificava la condotta relativa al reato sub B) in quella di cui all'art. 81 c.p., comma 2, artt. 48, 479 e 476 cod. pen. confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale i predetti erano stati condannati per i detti reati ciascuno alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione oltre alle pene accessorie di legge (per il solo IV), previa concessione ad entrambi del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato, per la CA, alla demolizione dell'opera abusiva con contestale ordine a carico di quest'ultima della demolizione dell'opera e del rispristino dello stato dei luoghi.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo del loro difensore di fiducia, deducendo quattro specifici ed articolati motivi in tutto sovrapponibili tra loro. Con il primo violazione della legge penale per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 48, 476 e 479 cod. pen., per avere la Corte di merito riqualificato l'originaria imputazione indicata nel capo B1 confermando il giudizio di colpevolezza carico dei due imputati quali autori mediati (o concorrente morale) nel delitto di falsità ideologica ascritto al coimputato NN IO, poi assolto con ampia formula liberatoria.
Con il secondo motivo viene dedotto analogo vizio per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte distrettuale confermato il giudizio di condanna per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. sull'erroneo presupposto che l'autorizzazione paesaggistica ritenuta ideologicamente falsa costituisse atto pubblico e non certificazione amministrativa ex art. 480 cod. pen.. Con il terzo motivo viene dedotta violazione di legge per inosservanza della norma penale processuale (art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 cod. proc. pen.) per avere la Corte territoriale, sulla base dell'iniziativa assunta dal Pubblico Ministero di contestare l'ipotesi di reato ex art. 479 e 476 cod. pen. ai sensi dell'art. 48 cod. pen., riqualificato il fatto sotto il paradigma normativo dell'art. 48 cod. pen.. Con il quarto motivo viene dedotta altra violazione di legge per inosservanza della legge penale per avere la Corte omesso di osservare le disposizioni di cui agli artt. 522 e 597 cod. proc. Pen..
Con un quinto motivo redatto soltanto nell'interesse del ricorrente IV CA viene censurata la decisione impugnata per vizio di motivazione ritenuta insufficiente in punto di determinazione della pena avendo la Corte irrogato, senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche una pena nettamente superiore al minimo edittale e per avere applicato in ogni caso la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria. Sempre nell'interesse del IV viene dedotto un sesto motivo con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione dei reati di cui all'art. 44, lett. c) al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono fondati nei termini che seguono.
2. Appare utile premettere, in punto di fatto, che i due odierni ricorrenti sono stati chiamati a rispondere dei seguenti reati: a) reato p. e p. dagli artt. 110 e 481 cod. pen., per avere in concorso tra loro, il IV, quale tecnico incaricato da AZ AN IN, committente dei lavori, falsamente attestato, a ciò istigato dal CA AN IN, nella relazione tecnica a sua firma del 28 novembre 2008 e nelle planimetrie allegate alla pratica D.I.A. n. 69/08 che gli interventi edilizi oggetto di detta D.I.A. riguardavano la ristrutturazione ed il restauro di un fabbricato esistente di antichissima costruzione composto di due corpi di fabbrica, di cui uno di forma circolare e cilindrica (pajara) ed un altro composto da una muratura perimetrale priva di copertura e in gran parte crollata, nel mentre nell'area interessata non preesisteva alcuna pertinenza adiacente la vecchia pajara, ciò facendo allo scopo di consentire alla CA la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante presentazione di sola D.I.A., di un intervento edilizio soggetto al previo rilascio di permesso di costruire;
b) reato p. e p. dall'art. 81 c.p., comma 2, artt. 110, 479 e 476 cod. pen., per avere in concorso tra loro e con NN PE - dirigente dell'Ufficio tecnico Comunale del Comune di Mordano di Leuca, istigato a commettere il reato di cui agli artt. 81, 479 e 323 cod. pen. (reato contestato in udienza dal Pubblico Ministero); c) reato p. e p. dall'art. 81, comma 1, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere, in concorso tra loro, eseguito alcuni interventi edilizi senza le prescritte autorizzazioni;
d) reato p. e p. dall'art. 81, comma 1, e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, commi 1, lett. c) e 2 bis D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere, in concorso tra loro, eseguito interventi edilizi in difformità alla D.I.A. n. 69/08 ed all'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 2.12.2008.
2.1 La Corte distrettuale confermava - con riferimento al primo dei reati in contestazione (concorso nel delitto di falsità ideologica in atto pubblico) - la responsabilità della ricorrente CA AN IN, ribadendo che le prove raccolte deponevano in modo certo per la non veridicità della situazione dei luoghi descritta nella relazione tecnica redatta ed asseverata dal geom IV (progettista incaricato dalla CA di eseguire alcuni lavori edilizi sulla sua proprietà), controfirmata dalla stessa CA. Quanto, poi alla responsabilità diretta del IV, la Corte territoriale, muovendo dalla premessa che il ruolo svolto dal IV fosse quello di persona incaricata di svolgere un servizio di pubblica necessità come previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, comma 3 ribadiva la configurabilità del delitto di cui all'art. 481 cod. pen. richiamando un precedente di questa Suprema Corte
(Sentenza n. 35795/12) che qualificava anche la relazione di accompagnamento alla denuncia di inizio attività (D.I.A.), laddove ideologicamente falsa, come atto punibile ai sensi dell'art. 481 cod. pen. Con riguardo alla seconda imputazione, frutto di una contestazione suppletiva mossa dal Pubblico Ministero nel corso del dibattimento, riteneva la Corte che - diversamente dal NN (prosciolto per insussistenza del fatto) gli altri due imputati dovevano rispondere del delitto, così riqualificato, di cui agli artt. 110, 48, 479 e 476 cod. pen. in quanto il NN (tecnico comunale incaricato del rilascio delle autorizzazioni) sarebbe stato tratto in inganno dai due odierni ricorrenti per effetto della relazione tecnica e della documentazione allegata alla D.I.A ideologicamente falsa e della quale entrambi i due ricorrenti erano pienamente consapevoli. Quanto, infine, alle due residue ipotesi contravvenzionali sub C) e D) la Corte ribadiva - con riferimento alla CA - che la stessa aveva consapevolmente realizzato opere diverse da quelle indicate nella D.I.A. (in quanto in tale denuncia di inizio attività si prevedevano interventi di restauro e ristrutturazione, mentre gli interventi edilizi erano consistiti nella demolizione del preesistente manufatto e nella ricostruzione di altra unità avente sagoma e volumi differente) oltre a realizzare, in aggiunta, altre opere non indicate nella D.I.A (e dunque prive di autorizzazione e necessitanti di un permesso in sanatoria). E di tali reati, quale progettista doveva rispondere anche il IV che ben conosceva la situazione dei luoghi dallo stesso falsamente rappresentata così concorrendo nelle violazioni urbanistiche e paesaggistiche contestate alla CA.
2.2 Tanto precisato, il primo motivo di ricorso non è fondato:
esattamente la Corte distrettuale ha qualificato la condotta indicata al capo A), come reato punibile ai sensi dell'art. 481 cod. pen. dal momento che il IV rivestiva, nella sua specifica veste di geometra progettista, la qualità di soggetto privato esercente un servizio di pubblica necessità. Ne deriva che oltre alla Denuncia di inizio attività (c.d. D.I.A.) avente natura di atto fidefaciente, che fa leva sul principio dell'autoresponsabilità (e non più sul carattere autoritativo derivante da un potere di verifica rimesso alla P.A.), anche la relazione di accompagnamento alla D.I.A. in quanto costituente parte integrante della denuncia di inizio attività, ha natura di certificato sia per quel che riguarda la descrizione dello stato attuale dei luoghi, sia per quanto concerne la ricognizione di eventuali vincoli esistenti nell'area oggetto di intervento edilizio, sia per la rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e sia infine, per l'attestazione della conformità di tali opere agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio. La relazione tecnica asseverata dal progettista assume in altri termini un valore sostitutivo del provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio ed in questo senso integra la D.I.A contribuendo a rafforzare il concetto dell'autoresponsabilità avente valore certificativo proprio (vds. sul punto le diffuse e condivisibili considerazioni svolte da Sez. 3^ 17.4.2012 n. 35795, Paolotta, Rv. 253666 richiamate alle pagg.
8-11 della sentenza impugnata;
conforme Sez. 3^ 20.5.120 10 n. 27699, Coppola e altro, Rv. 247927).
2.3 Diversa, invece, la conclusione da adottare con riferimento al reato di cui al capo B), per il quale, va anzitutto escluso che nella specie si versa - come sostenuto dalle difese dei due ricorrenti - in una ipotesi di difetto di correlazione tra l'accusa e la sentenza:
ciò in quanto il giudice di merito si è limitato ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, fermo restando il concorso nell'ipotizzato delitto di falso pubblico come contestato dal Pubblico Ministero, (v. in questo senso tra le tante, Sez. 5^ 15.6.2006 n. 27133, P.M. in proc. Mercurio, Rv. 235010; Sez. 6A 6.5.2005 n. 24438, Musiu e altri, Rv. 231855; S.U. 19.6.1996 n. 16, Di Francesco, Rv. 205619).
3. Non può poi condividersi la soluzione data dalla Corte di merito sfociata nell'affermazione di responsabilità a titolo di istigatori e concorrenti morali della CA e del IV nel delitto di falsità ideologica ex art. 479 cod. pen. ascritto a NN PE, dirigente dell'U.T.C. interessato che avrebbe poi rilasciato l'autorizzazione edilizia.
3.1 L'art. 48 cod. pen. presuppone, come è noto, una induzione in errore da parte di determinati soggetti nei riguardi di altro qualificabile come autore mediato di una condotta integrante gli estremi del reato. Ora con riferimento all'ipotizzato delitto di falsità ideologica ex art. 479 cod. pen. ascritto a titolo di autore mediato al NN ed agli odierni ricorrenti quali concorrenti istigatori va osservato che presupposto per la sua configurabilità è la natura di atto pubblico dell'atto ideologicamente falso emesso dall'autore mediato.
3.2 Senonché va ricordato che il c.d. "falso per induzione" diretto a ottenere una concessione edilizia che riproduca le false dichiarazioni del privato e le eventuali false planimetrie è punibile ai sensi degli artt. 48 e 480 c.p. (v. per tutte S.U. 20.11.1996 n. 673, Botta, Rv. 206661; v. anche Sez. 5A 25.9.2001 n. 38453, Perfetto, Rv. 220001, secondo la quale "quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48- 480 e 48-481 cod. pen.), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sè come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere"; in senso analogo Sez. 5A 15.7.2008 n. 37555, P.G. in proc. Anello, Rv. 241643) e non ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., come contestato al capo B1. 3.3 La risposta fornita sul punto dalla Corte territoriale alla specifica censura sollevata sul punto con i due atti di appello, è, dunque, errata in diritto in quanto muove dall'inesatto presupposto che l'autorizzazione paesaggistica (così come quella edilizia) non costituisce atto pubblico ma autorizzazione amministrativa rientrante, quindi, nel paradigma dell'art. 480 cod. pen. (in termini Sez. 5A 16.7.2008 n. 37555, P.G. in proc. Anello e altri, Rv. 241643;
in senso analogo con riferimento alla natura di autorizzazione amministrativa riconosciuta alla concessione edilizia di cui alla L. n. 10 del 1977 v. S.U. 20.11.1996 n. 673, Botta, Rv. 206661; conforme
Sez. 5A 30.9.2002 n. 38827, Mostacciuolo e altri, Rv. 222990; v. anche Sez. 5A 25.9.2001 n. 38453, Perfetto C, Rv. 22001). Non ignora questo Collegio il diverso orientamento espresso in materia da Sez. 2A 28.1.1997 n. 2529, P.M. in proc. Testa Rv. 207307: ma indipendentemente dal rilievo che trattasi di una decisione isolata, in ogni caso si ritengono del tutto condivisibili le articolate argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite dianzi citata che ha non solo riaffermata la natura autorizzatoria della concessione edilizia ma escluso la natura di atto pubblico costitutivo, risultando assenti in tale tipo di atto i requisiti propri dell'atto di concessione amministrativa che giustificherebbero la natura di atto pubblico mancando in tale atto i requisiti (vds. In particolare, le pagg. 10 e ss. Della sentenza ora citata). 3.4 È semmai il caso di soggiungere che il permesso di costruire che ha sostituito la concessione ad aedificandum, a parte l'innovazione linguistica, ha mantenuto intatta la sua natura autorizzativa e non costitutiva, in quanto la P.A. una volta valutata l'esistenza delle condizioni legittimanti la possibilità per il provato di edificare, non può astenersi dal rilasciare il detto permesso: il che non fa che ribadire l'assenza di una discrezionalità amministrativa che viceversa caratterizza l'atto pubblico di natura costitutiva.
3.5 Va quindi, sul punto annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per nuova motivazione sul punto.
4. L'accoglimento di tale motivo assorbe il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di IV CA, estendendosi, però, alla posizione della ricorrente CA in punto di rideterminazione della pena da parametrarsi non sull'art. 479 cod. pen., bensì sul meno grave delitto di cui all'art. 480 c.p., tenendo anche conto della maturata prescrizione per i reati contravvenzionali oggetto del sesto motivo del ricorso IV che come il precedente, rimane assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014