Sentenza 21 marzo 2006
Massime • 1
In materia di falso, le planimetrie presentate a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla P.A. una esatta informazione dello stato dei luoghi. Ne consegue che rispondono del delitto previsto dall'articolo 481 cod. pen. il professionista che redige le planimetrie e la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2006, n. 15860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15860 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 21/03/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE AN - Consigliere - N. 505
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 037948/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IV DO, N. IL 18/08/1948;
2) CA AN, N. IL 18/12/1963;
avverso SENTENZA del 20/05/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv.to MONARONI Paolo, del foro di Perugia, per i ricorrenti che ha chiesto accogliersi i ricorsi.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 20/05/2002, il Tribunale di Perugia dichiarava IV RO e ON AN responsabili di concorso in falso ex art. 481 cod. pen. e di induzione del pubblico ufficiale a commettere abuso di ufficio inducendolo in errore e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, li condannava entrambi alla pena di mesi sei di reclusione, ed il ON altresì alla pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per mesi quattro (pene tutte sospese).
Il Tribunale, invero, riteneva raggiunta la prova che lo IV nella qualità di proprietario di un'area sita in Comune di Perugia e ricadente in zona CAI, ed il ON, quale progettista di un edificio artigianale da realizzarsi in sito, onde ottenere il permesso di costruzione nonostante l'insufficiente estensione del lotto (mq.
1.550 anziché quella minima richiesta in mq. 2000) e l'impossibilità di rispetto della distanza dal confine (richiesta nel minimo di metri cinque), avessero una prima volta, in data 25/05/1998, falsamente rappresentato alla competente autorità comunale lo stato dei luoghi nella allegata planimetria catastale, arretrando la linea confinaria con la proprietà ER NO S.n.c. sì da recuperare graficamente circa 400 mq.; e che, ancora, ottenuto il permesso e però informati dell'esito negativo di una successiva verifica dell'ufficio comunale, operata dal tecnico geom. Porzi, attraverso un sopralluogo ed un confronto fra la cartografia catastale ufficiale e la documentazione privata, gli imputati avessero presentato il 19/01/1999 una seconda istanza, con la quale, segnalata la stessa difforme rappresentazione cartolare, avevano chiesto una variante ricorrendo peraltro, anche in tal caso, ad una alterazione grafica dello stato dei luoghi, facendo figurare nella planimetria, contra verum, lo spostamento della linea di demarcazione fra la zona PPU e la zona CAI, così da fare apparire un incremento di superficie della propria area (mq. 2.040), tale da ricondurla alla oggettiva condizione di edificabilità. Gli imputati ricorrono per Cassazione, a mezzo del comune difensore, e deducono:
- con un primo motivo, mancanza di motivazione in ordine a plurime censure sollevate con l'atto di appello (e relative all'estensione dell'area IV, all'insussistenza della falsità nella planimetria allegata alla domanda di concessione edilizia, all'effettiva posizione della linea di demarcazione delle zone urbanistiche CAI-PPU), nonché violazione di legge in ordine alla configurazione del falso ex art. 481 cod. pen. e, infine, vizio di motivazione nella ricostruzione della vicenda, con particolare riguardo: a) all'epoca del sopralluogo geom. Porzi;
b) alla conoscenza dell'esito del medesimo, in capo agli imputati, in data antecedente la richiesta di variante;
c) alla finalizzazione delle condotte ad una "indebita" concessione edilizia (contestandosi i vincoli di edificabilità ex art. 14 T.U.N.A (Ndr: testo originale non comprensibile)).;
- con un secondo motivo, erronea applicazione della legge penale quanto alla sussunzione del fatto nell'ipotesi criminosa ex art. 323 cod. pen., ovvero omessa motivazione sul punto.
Rileva la Corte che è infondato il primo motivo di impugnazione. Ed invero, quanto al tema di estensione dell'area IV - rilevante in punto di addebito di falso come finalizzato ad ottenere la concessione edilizia contra legem (difettando il requisito della superficie minima), occorre rilevare come la Corte territoriale, pure non esprimendosi ex professo, abbia tuttavia dato atto di un provvedimento di sospensione dei lavori seguito poi dall'avvio del procedimento di annullamento della concessione in esito all'esito del sopralluogo del geom. Porzi.
Poiché tale esito è riportato nella pronuncia di primo grado, e riferito nella sentenza impugnata, come attestativo di una superficie di mq. 1550, insufficiente ai fini della concessione edificatoria del fabbricato artigianale commissionato dallo IV e progettato dal ON, l'apprezzamento di un lotto inedificabile per tale ragione non è censurabile (peraltro in termini che essenzialmente si risolvono in una doglianza circa le modalità e gli strumenti adottati per la misurazione dell'area) se non a prezzo di una rivisitazione, notoriamente preclusa al giudice di legittimità, del compendio probatorio.
Deve aggiungersi, peraltro, che il tema di effettiva dimensione dell'area IV ricadente in zona CAI era (ed è) assolutamente irrilevante ai fini del falso contestato (e si dirà in prosieguo quanto all'abuso di o ufficio), in ordine sia all'elemento oggettivo - stante che l'addebito è consistito nella falsa rappresentazione della situazione dei luoghi con riferimento all'area, e non già nell'attestazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà od altro, di una superficie pari a mq. 2000 - sia a quello soggettivo, atteso che il dolo (generico) del falso come contestato è integrato dalla consapevolezza dell'attestazione coatta verum di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità; il motivo, sul punto, sottintende in realtà la "protesta" di insussistenza di uno scopo di ingiusto vantaggio economico (peraltro non contestato art. 481 cod. pen., ex comma 2) che vale, in ogni caso, a rendere il dolo, già presente, più intenso.
Proprio in punto di dolo del reato, l'impugnata sentenza ha adeguatamente dato conto della rappresentazione, nelle due planimetrie succedutesi, di una situazione dei luoghi difforme dal vero, con incrementi fittizi del lotto IV - ottenuti ora attraverso lo spostamento della linea di confine tra tale proprietà e quella ER (primo episodio), ora modificando l'andamento della linea di piano delimitante la zona CAI dalla zona PPU (secondo episodio) - ed ha altresì negato ogni credito all'ipotesi di un errore, nella indicazione della linea delimitatrice della zona CAI, originato dalla difficoltà di trasporre in scala 1:2000 una cartografia di P.R.G. in scala 1:10.000, evidenziandone l'assoluta implausibilità sulla base delle fonti cartografiche consultate dal geometra incaricato della riconfinazione nonché rilevando, quanto alla planimetria di corredo alla richiesta di variante, come il ON in ogni altra planimetria avesse sempre rappresentato esattamente la zona CAI (disegnando la linea di delimitazione all'interno della particella 43 quale proiezione della linea di demarcazione della limitrofa particella 58).
Trattasi di motivazione che fonda su una lettura non incoerente delle risultanze processuali - testimoniali e documentali - e, pertanto, immune dalle censure di manifesta illogicità; e va detto, peraltro, che la tesi dell'errore "involontario" nella rappresentazione grafica dello stato dei luoghi viene riproposta, nella presente sede, in termini meramente enunciativi e non minimamente corredati di rilievi specificamente aggressivi della motivazione medesima. Assolutamente corretta, poi, è la sussunzione del fatto, per entrambi gli episodi, nella figura criminosa di cui all'art. 481 cod. pen., costituendo principio del giudice di legittimità che le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi;
conseguendone, pertanto, che rispondono del delitto previsto dall'art. 481 cod. pen. il professionista che redige le planimetrie e la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele (Cass. Sez. 5^ 08/03/2000 - 28/04/2000 n. 5098, Stenico ed altri, nonché Cass. Sez. 5^, 23/04/1993 n. 5298, P.M. in proc. Santachiara e Cass. Sez. 5^, 07/05/1986 n. 9821, Borghi). Costituisce evidente censura di merito, ancora, la deduzione in punto di datazione del sopralluogo del geom. Porzi al 14/01/1999; tale datazione è indicata in sentenza come attestata dal funzionario nella segnalazione 15/01/1999 dell'esito del sopralluogo medesimo, e la Corte territoriale ha privilegiato tale attestazione, rispetto alla testimonianza Trastulla, di per sè generica, valorizzando per nulla illogicamente, al di là dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto e del rilevato disinteresse del geometra ad una dichiarazione non veridica, che già il 19/01/1999 era intervenuta l'ordinanza di sospensione dei lavori, seguita il giorno dopo dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento della concessione.
In tali termini risulta inattaccabile, evidentemente, la conclusione che la presentazione della domanda di variante, in data 18/01/1999 (così protocollata e "singolarmente" datata lo stesso 15/01/1999), costituisse ulteriore strumento messo in opera dagli imputati, nella piena consapevolezza delle difficoltà edificatorie insorte in seguito al sopralluogo del tecnico comunale, onde recuperare il lotto alla condizione di edificabilità attraverso il fittizio incremento della superficie su altro versante.
E, d'altra parte, è del tutto evidente che, anche a voler condividere l'assunto secondo cui la domanda di variante precedette il sopralluogo del tecnico, non di meno tale circostanza non varrebbe ad escludere il falso sub specie di alterazione in planimetria, allegata alla domanda stessa, della linea di divisione tra la zona PPU e la zona CAI, ne' mai potrebbe indirizzare ad ipotesi di resipiscenza o "ravvedimento spontaneo" (sostenute dai ricorrenti per ricavarne l'insussistenza del dolo ab origine), cui è ovviamente incompatibile la reiterazione del reato.
Privo di fondamento, poi, è il rilievo che l'area IV, non risultando ancora lottizzata, e pertanto inqualificabile come lotto, non sarebbe stata assoggettabile ai criteri di edificabilità ex art. 14 del T.U.N.A. (Ndr: testo originale non comprensibile), viceversa applicati dal Comune di Perugia;
e che, su tale punto, la sentenza impugnata non avrebbe fornito risposta.
È evidente, infatti, che quand'anche il Comune di Perugia avesse erroneamente assoggettato l'area IV ai vincoli di superficie e distanza minima applicando malamente l'art. 14 T.U.N.A. (Ndr: testo originale non comprensibile), non di meno non verrebbe meno il falso ex art. 481 cod. pen., ne' il pubblico ufficiale avrebbe mai potuto rilasciare la concessione edilizia in violazione delle norme attuative de facto in vigore (e non messe in discussione da alcuno). E, peraltro, occorre rilevare che, sul punto, le sentenze di primo e secondo grado si integrano, rendendo una risposta reiettiva assolutamente congrua e coerente alle risultanze dibattimentali. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come la richiesta di concessione edilizia, dopo una prima bocciatura, fosse stata accolta, con il provvedimento 02/12/1998, proprio recependo l'osservazione dello IV che l'ormai avvenuta edificazione della massima parte dell'area rendeva superflua l'adozione di un piano di lottizzazione;
la Corte Territoriale, a sua volta, ha coerentemente colto, nei termini sopra ricordati, episodi di falso strumentali al superamento del vincolo di inedificabilità dato dalla insufficiente dimensione dell'area, evidentemente operante e pacificamente "riconosciuto" dalla stessa parte privata, di tal che è decisamente da escludersi che la sentenza abbia abdicato al dovere di vagliare l'assunto difensivo di inapplicabilità dei vincoli edificatorii all'area IV.
Deve dirsi fondato, viceversa, il secondo motivo di impugnazione. Nella previsione di responsabilità ex art. 48 cod. pen., invero, il deceptus realizza il fatto costitutivo del reato per errore incolpevole nel quale è stato indotto dal decipiens cui, pertanto, viene addebitato il reato con esclusione della punibilità del primo e sostituzione della responsabilità, trasferita - stante il nesso eziologico e la volizione tipica del dolo del reato - in capo al secondo;
perché una tale ipotesi si realizzi, peraltro, occorre evidentemente che la condotta del deceptus configuri il fatto-reato voluto dal decipiens, che dell'autore immediato si è servito come strumento, in assenza di dolo e per errore incolpevole sopra un elemento essenziale del fatto.
Orbene (pur pacifica l'applicabilità dell'art. 48 cod. pen. anche ai reati propri), deve rilevarsi anzitutto che, nella fattispecie, il reato di cui il decipiens dovrebbe infine rispondere quale autore mediato è quello di abuso di ufficio disegnato nell'art. 323 cod. pen.; reato che si configura allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La condotta del pubblico ufficiale costituisce "abuso", dunque, allorquando costui, presente ogni altro presupposto oggettivo normativamente enunciato, abbia intenzionalmente procurato a sè o ad altri l'ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecato ad altri danno ingiusto;
e, cioè, quando l'agente si sia rappresentato ed abbia realmente voluto l'uno o l'altro evento come conseguenza diretta e immediata della propria condotta. Nella specie, allora, è del tutto evidente che l'attività ingannatoria degli imputati non ha indotto il pubblico ufficiale - il funzionario dell'amministrazione comunale di Perugia - a commettere il reato di abuso d'ufficio, di per ciò stesso che la condotta di costui, pure connotata oggettivamente dalla violazione di norme regolamentari (le norme tecniche attuative del piano regolatore generale), non è stata minimamente finalizzata dall'autore immediato all'ingiusto vantaggio patrimoniale dello IV ne' in tal senso è stata oggetto di rappresentazione e, tanto meno, di volizione;
e, in realtà, gli imputati, con la loro comune attività frodatoria, non hanno certo voluto che il pubblico ufficiale si risolvesse all'abuso di ufficio loro rilasciando la concessione edilizia.
L'evento tipico dell'atto amministrativo (la concessione edilizia), piuttosto, è risultato la naturale conseguenza (il frutto) di un provvedimento non connotato dall'abuso del pubblico ufficiale, e tanto meno da tale abuso prodotto, ma sì invece illegittimo perché fondato su una falsa rappresentazione, dal medesimo non percepita perché tratto in inganno, di sussistenza dei requisiti per la sua legittima emanazione;
di tal che, è evidente che il fatto commesso dall'autore immediato (o indiretto) non ha integrato il reato ex art. 323 cod. pen. e dello stesso, dunque, non può rispondere l'autore mediato (o diretto), la volontà viziata del pubblico ufficiale avendo semmai prodotto un falso ideologico in certificato (che, nella specie, non è stato contestato e, per diversità ontologica del fatto, non può ricevere in questa sede nuova qualificazione giuridica).
In ordine all'addebito ex artt. 48 e 323 cod. pen. (capo B), pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, e rinvia per la determinazione della pena in ordine ai reati di falso (posti in continuazione, quoad poenam, dal giudice di merito, con il più grave reato di abuso di ufficio) alla Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui agli artt. 48 e 323 cod. pen. (capo B) perché il fatto non sussiste, e rinvia, per la determinazione della pena relativamente ai reati di falso, alla Corte di Appello di Firenze;
rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006