Versione
4 giugno 1976
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24 febbraio 1994
24 febbraio 1994
Art. 1159.
Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale.
La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu' del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita' e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.(43) ((96)) ---------------- AGGIORNAMENTO (43)
La L. 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non supera complessivamente le lire cinquemila." ---------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 10 maggio 1976, n. 346 , come modificata dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non supera complessivamente le lire 350.000".
Usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale.
La proprieta' dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtu' del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non e' proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprieta' e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalita' e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprieta'.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.(43) ((96)) ---------------- AGGIORNAMENTO (43)
La L. 10 maggio 1976, n. 346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non supera complessivamente le lire cinquemila." ---------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 10 maggio 1976, n. 346 , come modificata dalla L. 31 gennaio 1994, n. 97 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 1159-bis del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonche' ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 , non supera complessivamente le lire 350.000".
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- 1. Art. 1159 bis c.c., Usucapione speciale per la piccola proprietà ruraleVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 novembre 2024 · 312.419
video suggerito 9:00 Art. 1159 bis c.c., Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale L'articolo 1159 bis del Codice Civile, di cui al Libro III, […] A cura di Virginia Sacco Dottoressa in Giurisprudenza L'art. 1159 bis del Codice Civile, di cui alla Sezione III, […] sezione 2, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36626 "L'istituto dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, […] n. 16219 "In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, ai fini dell'applicabilità dell'art.1 della l. n.604 del 1954 all'acquisto dei fondi rustici per usucapione speciale ex art.1159 bis c.c., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1042Provvedimento: […] MAIO del Foro di Messina sito in Messina, via Centonze, n. 200, che la rappresenta e difende INTERVENUTA avente per OGGETTO: domanda di usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.. […] 30251 del 20.11.2019); inoltre è stato riconosciuto che “Per l'applicazione dell'usucapione 3 TRIBUNALE di MESSINA speciale di cui all'art. 1159-bis cod. civ. - introdotta dalla legge n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, […]Leggi di più...
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