Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
Non sussiste obbligo di avvisare previamente il difensore di fiducia dell'indagato dell'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal giudice, né, per la polizia giudiziaria, obbligo di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/07/2010, n. 37937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37937 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/07/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1008
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 3799/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LA N. IL *21/07/1956*;
avverso l'ordinanza n. 75/2009 TRIB. LIBERTÀ di TREVISO, del 19/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG, Dott.ssa De Sandro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1- RC TO, indagata ex art. 187 C.d.S., commi 1 e 1 bis, propone ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Treviso, del 19 novembre 2009, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del provvedimento del locale Gip, del 22 ottobre 2009, con il quale è stato convalidato il sequestro dell'autovettura di sua proprietà, disposto dalla P.G., ed è stato contestualmente disposto il sequestro preventivo della stessa auto.
Nell'impugnato provvedimento il tribunale, alle censure proposte dalla RC\ circa l'omesso avviso all'indagata di farsi assistere, all'atto del sequestro, dal difensore di fiducia e la mancanza di prova circa un suo stato di alterazione psico-fisica, dovuta all'assunzione di stupefacenti, nel momento in cui si trovava alla guida della propria auto, ha rilevato: a) che l'art. 321 bis cod. proc. pen. non prevede che la P.G., all'atto di operare il sequestro dell'auto, debba preventivamente dare il predetto avviso all'interessato, mancando anche qualsiasi richiamo alla citata norma da parte dell'art. 356 c.p.p., che indica espressamente i casi in cui è prevista l'assistenza del difensore;
b) che nella sede del riesame il compito del giudice deve limitarsi all'accertamento, in via incidentale, dell'esistenza di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto e la fattispecie contestata e che, nel caso di specie, gli elementi sintomatici registrati dal personale operante ed i risultati degli accertamenti clinici eseguiti sono ampiamente sufficienti a dimostrare il "fumus commissi delicti", idoneo a legittimare il sequestro;
c) che nel caso di condanna per il reato ipotizzato la confisca dell'auto è obbligatoria. Avverso tale decisione ricorre, dunque, la RC\ che deduce: a) violazione ed inosservanza degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., art. 178 disp. att. c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 356 disp. att. c.p.p., in relazione all'omesso avviso all'indagata della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia;
sostiene la ricorrente che la norma di cui al citato art. 114 disp. att. c.p.p. deve trovare applicazione anche nel caso di sequestro preventivo, ciò a tutela del diritto di proprietà, come, peraltro, questa Corte ha in alcune occasioni affermato;
b) violazione dell'art. 187 C.d.S. e art. 321 e segg. cod. proc. pen., considerato che la condizione di alterazione derivante dall'assunzione di stupefacenti deve essere accertata, non solo attraverso gli esami di laboratorio, ma anche con l'effettuazione di una visita medica;
non essendosi provveduto ad eseguire tale visita, mancherebbe, a giudizio della ricorrente, il fumus del reato contestato, e dunque la legittimazione a disporre il sequestro.
2- Il ricorso è infondato.
a) Per quanto attiene al primo dei motivi proposti, occorre rilevare che questa Corte ha, anche di recente (Cass. n. 42512/09) affermato che: "In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato della esecuzione del sequestro disposto dal giudice, ne sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo". Dunque, alla stregua di tale condivisibile principio, inesistente è il vizio dedotto. In ogni caso, deve comunque osservarsi: a) che secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 15739/08) la violazione dell'obbligo di avvertire l'interessato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., del diritto di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o di un sequestro, da un difensore di fiducia, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, nel senso che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina;
ciò che non risulta essere avvenuto nel caso di specie;
b) che nel corso del suo intervento, il personale di PG operante ha certamente rivolto alla RC\ l'avviso in questione, come emerge dai verbali relativi agli accertamenti eseguiti a norma dell'art. 354 c.p.p., comma 3, compilati nello stesso contesto, che registrano l'intenzione dell'interessata di non farsi assistere dal difensore.
b) Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Come ha esattamente osservato il giudice del riesame, nella sede cautelare reale non occorre svolgere un'indagine specifica ed accurata per verificare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ai fini di un giudizio prognostico di responsabilità dell'imputato, dovendosi il giudice limitare alla verifica del "fumus commissi delicti", cioè dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato dedotta dagli elementi acquisiti in atti. Fumus nel caso di specie legittimamente ravvisato dai risultati degli accertamenti di laboratorio, che hanno attestato le condizioni di alterazione psico-fisica della donna per tossicosi da alcol e da psicofarmaci, peraltro direttamente verificata dal personale di PG che ha avuto modo di riscontrarne lo stato confusionale.
Quanto alla visita medica, alla quale pure accenna l'art. 187, comma 3 v'è da dire che essa assume rilievo del tutto secondario, rispetto ai risultati degli esami cimici sui liquidi biologici, e rappresenta, in sostanza, solo un ulteriore, seppur più qualificato, strumento di verifica dello stato di alterazione del soggetto assuntore di stupefacenti, la cui assenza non pregiudica, quantomeno nella sede cautelare, il positivo risultato di detti esami.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2010