Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 2
In tema di condanna per la responsabilità civile, è legittima la statuizione con il quale il giudice penale, con la sentenza di condanna, dispone la demolizione di una porzione di un fabbricato abusivo in accoglimento della richiesta di risarcimento del danno in forma specifica avanzata dalla parte civile (privato confinante) a norma dell'art. 2058 cod. civ.
In tema di abuso di ufficio, integra l'elemento della violazione di legge considerato dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 323 cod. pen. il rilascio di concessione edilizia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, risolvendosi ciò nella violazione dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che impone al sindaco di rilasciare le concessioni "in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici". (Fattispecie in cui era stata assentita l'edificazione di un fabbricato le cui dimensioni eccedevano il rapporto superficie-volumetria stabilito dal piano regolatore. Nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, la S.C. ha precisato in tal modo, a norma dell'art. 619, comma primo, cod. proc. pen., la specifica violazione di legge che ricorreva nel caso di specie, non indicata nel capo di imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/1999, n. 12221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12221 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 22.9.99
1. Dott. IG Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. G. Giulio Ambrosini " N. 1335
3. Dott. Ugo Scelfo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Tito Garribba " N. 11106/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) ON IE
2) CO AU
3) CO GE
avverso la sentenza 3 novembre 1998 dalla Corte di Appello di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Garibba
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. Matera che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla statuizione di demolizione;
rigetto; nel resto;
Uditi per la parte civile, gli Avv.ti Giuseppe Fusco e Guido Calvi, che hanno concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori avv.ti Antonio Pesce e Massimo Krogli, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 28 ottobre 1997 il Tribunale di Nola dichiarava OT IG, sindaco del Comune di Cimitile, colpevole del delitto punito dall'art. 323 cod.pen., per avere rilasciato una concessione edilizia in violazione delle norme del piano regolatore (perché, considerando come asservita alla costruzione un'area finitima destinata invece alla realizzazione di una strada pubblica, autorizzava la costruzione di un fabbricato di cubatura superiore a quella consentita dallo strumento urbanistico). Dichiarava altresì colpevoli di concorso nello stesso reato CO GE, progettista dell'opera, e i coniugi ON IE-CO AU, beneficiari del provvedimento amministrativo. Conseguentemente li condannava alle, pene ritenute di giustizia nonché in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (le confinanti EL RM e EL AR AR e il Comune), da liquidarsi in separato giudizio. Proposta impugnazione dalle parti private, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3 novembre 1998, dichiarava l'estinzione del delitto per sopravvenuta prescrizione, e, nel confermare le statuizioni civili, ordinava il risarcimento del danno in forma specifica mediante la demolizione della porzione di fabbricato eccedente la volumetria consentita.
Avverso detta sentenza ON IE, CO AU e CO GE hanno proposto ricorso per cassazione e con motivi comuni denunciano:
1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché mancherebbe nel capo d'imputazione, e comunque non sarebbe stata specificata dai giudici del merito, la "violazione di norme di legge o di regolamento" che, secondo il testo vigente dell'art. 323 cod.pen., è indispensabile per integrare la condotta abusiva tipica del pubblico ufficiale;
2) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, perché il giudice di merito avrebbe circoscritto l'accertamento del dolo soltanto all'ingiusto vantaggio patrimoniale, senza prendere in esame la consapevolezza circa la violazione di norme di legge o regolamento;
3) inosservanza dell'art. 185 cod.pen., perché, avendo il giudice di primo grado dichiarata l'estinzione per prescrizione della contravvenzione edilizia (art. 20 lett. b, legge 1985 n. 47), il giudice d'appello non avrebbe potuto ordinare la restituzione in pristino dello stato dei luoghi.
P.
2. Il ricorso proposto da CO AU è
inammissibile, perché presentato dopo la scadenza del termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. Invero, all'imputata, contumace nel giudizio d'appello, la sentenza, per il cui deposito fu fissato il termine di 40 giorni, fu notificata il 4.12.1998.Assunto tale giorno come "dies a quo" (v. art. 585, comma 2, lett. d, cod.proc.pen.), il 2dies ad quem" venne a cadere il 18.1.1999, mentre il ricorso fu depositato in cancelleria soltanto il 27.1.1999.
P.
3. Cominciando dall'esame del primo motivo di ricorso, si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, affinché "la violazione di legge o di regolamento" possa integrare, insieme con gli altri elementi richiesti dall'art. 323 cod.pen., il delitto di abuso d'ufficio, occorrono due condizioni. La prima è che la norma violata vieti puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale produttivo dell'ingiusto vantaggio patrimoniale, per cui sono irrilevanti le violazioni di norme a carattere meramente programmatico o quelle procedurali destinate a svolgere la loro funzione solo all'interno del procedimento, senza incidere sul momento decisorio. La seconda condizione è che l'agente violi norme di legge o di regolamento, ossia norme che di questi atti abbiano i caratteri formali tipici, non essendo sufficiente un qualunque contenuto materialmente normativo della disposizione trasgredita (v. Sez. VI, 30.9.1998, De Simone;
idem, 3.11.1998, Caffarello). Passando all'esame del caso concreto, si osserva che il capo d'imputazione addebita al sindaco di avere abusato del suo ufficio "rilasciando favore di ON IE e CO AU una concessione edilizia illegittima, poiché comprendeva anche particella contrassegnata dal n. 291, da ritenersi appartenente al Comune per essere stata da tempo destinata alla realizzazione di una strada pubblica". Come si vede, l'imputazione non menziona lo specifico articolo di legge o di regolamento la cui violazione ha determinato l'illegittimità della connessione rilasciata e, insieme, procurato al terzo l'ingiusto vantaggio patrimoniale. Tuttavia, dalla descrizione del fatto, si evince agevolmente che la norma violata è quella - desumibile dall'art. 4 legge 28.1.1977 n. 10 - che impone al sindaco di rilasciare le concessioni edilizie "in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici".
La sentenza di primo grado e, più sommariamente, que la d'appello illustrano come, inglobando fittiziamente, nell'area interessata dalla nuova costruzione, una particella confinante destinata invece alla viabilità pubblica, era stata assentita l'edificazione di un fabbricato le cui dimensioni eccedevano il rapporto superficie/volume stabiliti dal piano regolatore. I giudici di merito rilevano altresì che l'iter amministrativo relativo al rilascio della concessione era contrassegnato da plurime violazioni delle norme del regolamento edilizio comunale: la commissione edilizia che aveva dato il parere sul progetto aveva deliberato con tre soli membri, mentre, per aversi il numero legale, era necessaria la presenza di almeno cinque componenti;
non era stato acquisito il parere dell'ufficiale sanitario;
la delibera non era stata pubblicata nell'albo comunale.
Ora è evidente che le anzidette violazioni, riguardando norme meramente procedurali, peraltro neppure legate da rapporto causale con il vantaggio ingiustamente procurato, non rilevano ai fini del reato in discorso, per la cui sussistenza è invece fondamentale la violazione della norma di legge più sopra citata, che imponeva al sindaco di esercitare il potere di rilascio della concessione edilizia, rispettando le prescrizioni dello strumento urbanistico (v. anche l'art. 4, comma 1, legge 1985 n. 47). Pertanto, in applicazione dell'art. 619, comma 1, cod.proc.pen., la motivazione della sentenza impugnata deve essere rettificata nel senso che la norma, la cui violazione, nel caso di specie, ha realizzato l'abuso d'ufficio, va ricercata soltanto nel ridetto art. 4 legge 1977 n. 10, e non anche nelle norme a carattere procedurale di cui al regolamento edilizio, pur esse violate.
P.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dato che il giudice d'appello, proprio esaminando, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'elemento psicologico del reato, ha osservato:
- quanto ai coniugi ON, che essi avevano "la piena consapevolezza della non appartenenza a loro della particella 291, sia per l'assenza di qualsiasi indicazione in tal senso nell'atto di acquisto, sia per l'evidenza dello stato dei luoghi";
- quanto a CO GE, che "la sua particolare doppia qualità di architetto e di dipendente comunale rende difficilmente ipotizzabile l'ignoranza da parte sua circa la proprietà della particella in questione e la sua destinazione nell'ambito del piano regolatore".
La Corte di merito, dal fatto che i ricorrenti conoscevano sia la reale estensione dell'area interessata dall'erigenda costruzione sia la destinazione a via pubblica della confinante particella 291, ha logicamente desunto, dalla fittizia inclusione di quest'ultima nel calcolo dell'area edificabile, la consapevolezza, in capo agli stessi, dell'illegittimità della concessione richiesta per contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico. Pertanto la sussistenza del dolo è stata correttamente valutata, essendo stati presi in considerazione entrambi gli elementi del fatto tipico: sia l'abuso delle funzioni perpetrato mediante violazione della norma di legge, sia il procacciamento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale. P.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Secondo i ricorrenti, i giudici di merito avrebbero potuto ordinare la restituzione in pristino soltanto se vi fosse stata condanna per il reato edilizio di cui all'art. 20 legge 1985 n. 47, perché da tale reato, e non da quello di abuso d'ufficio, sarebbe derivato il danno rappresentato dall'edificio illegittimamente costruito.
Tale assunto non può essere condiviso. Premesso che il giudice d'appello ha disposto la demolizione di una porzione del fabbricato non già in applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, ult.co., legge 1985 n. 47, bensì in accoglimento della legittima richiesta di risarcimento del danno in forma specifica, avanzata dalle parti civili ai sensi dell'art. 2058 cod.civ., si osserva che la disposizione dell'art. 1223 st.cod. - valevole anche in materia di responsabilità extracontrattuale - secondo cui sono risarcibili i soli danni che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'illecito, è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che devono considerarsi danni risarcibili le conseguenze ricollegabili all'illecito secondo il criterio della regolarità causale (Sez. Unite, 26.1.1998 n. 762, CED 511.94 3; Sez. L., 6.3.1997 n. 2009, CED 502.83 9). Ne deriva che, nel caso concreto, non è censurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, il quale, nell'applicare il cennato principio, ha ritenuto che il pregiudizio subito dalle parti civili EL a causa della costruzione abusiva era una conseguenza normale e ordinaria dell'illecito rilascio della concessione edilizia incriminata. Pertanto ha legittimamente accolto la richiesta delle parti civili di disporre il risarcimento del danno in forma specifica.
I ricorsi di ON IE e CO GE devono dunque essere rigettati. Gli stessi vanno condannati, in solido con CO AU al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle Parti civili, liquidate come precisato in dispositivo. CO AU va altresì condannata a versare alla cassa delle ammende la somma di lire cinquecentomila.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di CO AU;
rigetta i ricorsi di ON IE e di CO GE;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché CO AU anche a versare lire cinquecentomila alla cassa delle ammende;
condanna altresì i ricorrenti in solido a rifondere alla parte civile EL RM la somma di L 1.580.000 di cui L 1.500.000 per onorari, e alla parte civile EL AR AR la somma di L 1.700.000, di cui L 1.500.000 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in cancelleria il 26 ottobre 1999