Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/1999, n. 12221
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Sentenza 22 settembre 1999

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In tema di condanna per la responsabilità civile, è legittima la statuizione con il quale il giudice penale, con la sentenza di condanna, dispone la demolizione di una porzione di un fabbricato abusivo in accoglimento della richiesta di risarcimento del danno in forma specifica avanzata dalla parte civile (privato confinante) a norma dell'art. 2058 cod. civ.

In tema di abuso di ufficio, integra l'elemento della violazione di legge considerato dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 323 cod. pen. il rilascio di concessione edilizia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, risolvendosi ciò nella violazione dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che impone al sindaco di rilasciare le concessioni "in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici". (Fattispecie in cui era stata assentita l'edificazione di un fabbricato le cui dimensioni eccedevano il rapporto superficie-volumetria stabilito dal piano regolatore. Nell'affermare il principio di diritto sopra riportato, la S.C. ha precisato in tal modo, a norma dell'art. 619, comma primo, cod. proc. pen., la specifica violazione di legge che ricorreva nel caso di specie, non indicata nel capo di imputazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/1999, n. 12221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12221
    Data del deposito : 22 settembre 1999

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