Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2008, n. 1818
CASS
Sentenza 21 ottobre 2008

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Grassi Aldo, il 21 ottobre 2008. Le parti in causa erano un progettista, accusato di falso in attestazione, e il Pubblico Ministero. Il ricorrente contestava la sentenza della Corte di Appello di Trento, che aveva parzialmente riformato la condanna inflittagli dal Tribunale di Trento, applicando circostanze attenuanti e riducendo la pena. Le questioni giuridiche sollevate includevano l'insussistenza del reato, l'assenza di offensività, la mancanza di dolo e la richiesta di attenuanti. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'attestazione del progettista, in quanto "persona esercente un servizio di pubblica necessità", ha valore certificativo e integra il reato di falso se non veritiera. Ha inoltre sottolineato che la responsabilità penale sussiste indipendentemente dai controlli comunali, poiché la falsa attestazione compromette la legalità dell'intervento edilizio. La Corte ha confermato la decisione di merito, ritenendo coerente la valutazione dell'elemento soggettivo del reato.

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Massime1

In materia di falso, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia (DIA) ha natura di "certificato", sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 cod. pen. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici.

Commentario1

  • 1Responsabilità penale del progettista
    Raffaele Bergaglio · https://www.penalex.it/ · 6 gennaio 2022

    In materia edilizia, la relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia o alla segnalazione d'inizio d'attività edilizia (DIA o SCIA) ha natura di "certificato”. Pertanto risponde del reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 Cp) il professionista che rediga la suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la conformità agli strumenti urbanistici (v. p. es. Cass. Pen. sez. III, 21/10/2008, n. 1818, CED Cass. Pen.2008). Il progettista può essere chiamato a rispondere penalmente anche di reati strettamente edilizi. Infatti l'attestazione del progettista di "conformità” delle opere da realizzare alle norme urbanistiche ed ai regolamenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2008, n. 1818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1818
Data del deposito : 21 ottobre 2008

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