Sentenza 7 agosto 2004
Massime • 2
Considerato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, conseguentemente fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente: maggiori poteri presuppongono una maggiore intensità della fiducia e uno spazio più ampio ai fatti idonei a scuoterla. La valutazione dell'idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza è rimessa al giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto idonea a minare il rapporto di fiducia la condotta di un dirigente che non aveva controllato l'ufficio amministrativo da lui dipendente, in maniera tale da ottenere, all'occorrenza, dati contabili certi e precisi, sulla base dei quali predisporre, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, un progetto di bilancio attendibile e tempestivo e per non aver fatto sì che gli uffici da lui dipendenti fossero efficienti e in grado di approntare la documentazione necessaria).
La giusta causa di revoca dell'amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto (art. 2383, terzo comma cod. civ.), può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un quid pluris, rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso ad nutum), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione.
Commentari • 2
- 1. 2020, n. 21495 sull’inapplicabilità dello “spoils system” alle società quotate partecipate da enti pubblici – IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
commento breve a cura di Stefania Azzolino Come noto, l'art. 2383, comma 3, Cod. Civ. stabilisce che gli amministratori di società per azioni “sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. Per quanto concerne la nozione inerente alla “giusta causa” di revoca, la Cassazione ha ripreso e confermato alcuni propri precedenti ad avviso dei quali: (a) essa “consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini …
Leggi di più… - 2. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Trattamento economico e normativo del dirigente di azienda commerciale In forza del contratto collettivo dei dirigenti commerciali, il dirigente ha diritto ad una retribuzione composta dal minimo contrattuale (per il neo-assunto, € 3.000,00), dagli scatti di anzianità (€ 129.11 mensili al compimento di ogni biennio di anzianità, con un massimo di 11 bienni) e, per i dirigenti assunti o nominati fino alla data del 30/6/95 dall'elemento di maggiorazione (12% degli elementi della retribuzione utili per il calcolo del TFR). Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno il dirigente ha diritto a mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima). Al dirigente spettano 4 giorni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2004, n. 15322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15322 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA SI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 13, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LARUSSA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro per la SOCIETÀ SS SPA in liquidazione in persona del suo liquidatore Dott. ANTONIO SPOTI socio unico della società TR DI SPA in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO ENANUELE II 14, presso lo studio dell'avvocato BASILIO FCRTI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO MAITILASSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 76/01 del Tribunale di VIGENZA, depositata il 20/02/02 - R.G.N. 36/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/02/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato LARUSSA;
udito l'Avvocato MAITALASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1^ dicembre 1997 MA NT espose che:
1. dal 1984 al 31 marzo 1995 aveva lavorato come dirigente alle dipendenze della SS S.p.a.;
2. dal 1993 era stato distaccato con funzioni di Presidente ed Amministratore delegato presso la TR DI S.p.a., che dal 1 aprile 1995 l'aveva anche assunto come dirigente conservandogli il preesistente incarico;
3. il 2 giugno 1997 la Società gli aveva revocato questo incarico ed il 18 giugno 1997 il nuovo amministratore delegato gli aveva coi testato alcuni addebiti disciplinari, e, pur con le giustificazioni che egli aveva fornito, con lettera del 27 giugno 1997 l'aveva licenziato;
4. gli addebiti erano infondati ed il licenziamento ingiustificato oltre che ingiurioso.
Ciò premesso, egli chiese che il Pretore di Vicenza accertasse l'illegittimità del licenziamento e condannasse la TR DI S.p.a. al pagamento dell'indennità supplementare, dell'indennità per il mancato preavviso, delle somme spettanti per il ricalcolo del TFR, dell'indennità per ferie non godute, e, per l'assenza di giusta causa, del compenso che egli avrebbe percepito fino alla scadenza dell'incarico, nonché al risarcimento del danno biologico, del danno patrimoniale e del danno morale.
Il Pretore, parzialmente accogliendo la domanda, condannò la Società a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso e la conseguente differenza sul TFR, nonché la somma di lire 6.089.700 per risarcimento del datino per il trattamento subito nel mese precedente il licenziamento.
Con sentenza del 20 febbraio 2002 il Tribunale di Vicenza, confermando nel resto la sentenza pretorile, ha condannato la TR DI S.p.a. a pagare a titolo di risarcimento dei danni la somma di lire 30.000 oltre agli interesse legali della stessa. Premette il giudicante che la nozione di giustificatezza (quale carattere del fatto che legittima contrattualmente il licenziamento del dirigente) non si identifica con la giusta causa (ex art. 2119 cod. civ.). Ed il criterio per la sua qualificazione è dato dal principio di correttezza e buona fede. Il licenziamento del dirigente è giustificato da qualsiasi motivo appezzabile che escluda, oltre alla discriminazione ed al motivo illecito, l'arbitrarietà dell'atto.
Applicando questo principio nel caso in esame, i primi due addebiti (dei sei contestati) erano idonei a giustificare il licenziamento. Il primo era costituito dal fatto che il NT, nell'assemblea degli azionisti del 14 aprile 1997 (che avrebbe dovuto approvare il bilancio del 1996, che egli stesilo aveva predisposto, e nel quale risultavano perdite per lire 860.000.000) aveva informato i partecipanti della necessità di apportare modifiche al bilancio predisposto, a causa di errori su alcune poste;
ciò aveva determinato la riconvocazione dell'assemblea per il 15 maggio 1997, fu presentato un bilancio notevolmente diverso dal precedente (con perdite per lire 650.000.000).
Il secondo addebito riguardava il fatto che il NT nel fax inviato ai soci il 5 marzo 1997 aveva previsto una perdita d'esercizio per il 1997 di 1.500 milioni ed il 7 aprile 1997 aveva ridimensionato la perdita a 754 milioni. Nei confronti di questi addebiti il NT non aveva fornito, ne' prima ne' durante il giudizio, giustificazioni convincenti.
Questi fatti erano idonei a minare il rapporto di fiducia che deve intercorrere con un dirigente. E quanto addotto dal NT, per cui i fatti addebitati, non rientrando fra i compiti del dirigente, sarebbero idonei a legittimare la revoca dall'incarico di Presidente del Consiglio d'amministrazione e non il licenziamento del dirigente, era infondato: il NT, quale dirigente, avrebbe dovuto vigilare e controllare l'ufficio amministrativo che da lui dipendeva, facendo in modo che questo poi fornisse, entro i tempi previsti, i dati precisi ed i documenti necessari.
La fondatezza di questi addebiti rendeva superfluo, per il giudicante, esaminare le ulteriori contestazioni. In ordine alla domanda avente per oggetto la revoca dall'incarico di Presidente del Consiglio d'amministrazione (fatto da esaminare, non essendo stata eccepita l'incompetenza del Giudice del Lavoro), poiché la predisposizione del bilancio e la redazione della previsione di esercizio rientrano fra i principali compiti dell'amministratore, le stesse considerazioni che rendevano legittimo il licenziamento erano idonee a giustificare la revoca stessa. Ciò legittimava la reiezione della domanda di indennità supplementare e di compenso per l'attività di amministratore fino alla scadenza del mandato.
Non ricorrendo nelle modalità del licenziamento fatti idonei a ledere la personalità e la dignità professionale, anche la domanda di risarcimento era infondata. Da respingersi era anche la domanda di risarcimento del danno morale, in assenza del fatto (il reato) necessario a legittimarla.
Per il trattamento subito nel mese precedente il licenziamento (in cui il NT era stato privato di incarichi da svolgere ed anche d'un ufficio), il giudicante ritiene che a titolo di risarcimento sia dovuta una somma pari al doppio della retribuzione mensile;
somma che, con interessi e rivalutazione attraverso una complessiva valutazione equitativa, è determinata in lire 30.000. Per la cassazione di questa sentenza ricorre MA NT, Decorrendo le linee di 5 motivi;
la SS S.p.a. in liquidazione in perdona del suo liquidatore, socio unico della TR DI S.p.a. in liquidazione, resiste con controricorso, coltivato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. e dell'art. 3 della legge 11 maggio 1990 n. 108 nonché insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che:
1.1 aveva inviato tempestivamente, ed in tempi brevissimi, i dati richiestigli;
la previsione di bilancio (richiestagli il 3 aprile 7) era stata inviata il 4 aprile 1997; la situazione patrimoniale (richiesta il venerdì 4 aprile 1997 alle ore 19 e 44') era stata inviata il lunedì successivo;
la documentazione (richiestagli il 4 aprile 1997 alle ore 16) era inviata lo stesso giorno alle ore 19 e 15'; fin dal 17 luglio 1996 aveva inviato un pro - memoria relativo all'andamento economico e finanziario della Società, ed il 5 marzo 1997 un ulteriore "memo";
1.2. poiché "i contratti di calore scadono generalmente in a mie e solo alla scadenza è possibile fare previsioni influenzate dal costo del prodotto combustibile", nella Società "le previsioni per l'anno in corso si facevano nel mese di marzo o più avanti"; e nel caso in esame egli aveva anticipato l'informazione sulla riduzione delle perdite, immediatamente dopo aver esaminato i risultati di bilancio, in data 3 giugno 1997: il fatto era stato determinato da un risparmio nei contratti di gestione calore, per la temperatura elevata dei primi mesi del 1997;
1.3. aveva ottenuto l'assenso del Consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci ad effettuare ricerche ed apportare correzioni ai dati del bilancio: gli amministratori che non avessero condiviso, avrebbero potuto fare critiche e contestazioni;
1.4. la soppressione della funzione di Direttore (che egli ricopriva), addotta per la prima volta in occasione della comunicazione del licenziamento, e di cui non esisteva esigenza alcuna in azienda, non era stata poi effettuata;
una valutazione globale del comportamento della Società avrebbe consentito di cogliere l'intento preordinato di giungere ad un licenziamento discriminatorio;
1.5. "le fruizioni del dirigente di aziende industriali non comprendono l'attività specifica e materiale della redazione di bilanci, ma quella ben diversa di promozione, coordinazione e gestione dell'impresa".
2. Il motivo è infondato.
2. a. È da premettere che, poiché il socio unico d'una società per azioni è illimitatamente responsabile, è legittima la sua costruzione nel giudizio promosso nei confronti della Società di cui egli socio. Ciò, nel caso in esame, ove la SS S.p.a., quale socio unico TR DI S.p.a., si è costituita nel giudizio promosso nei conti di questa Società.
2.b. La nozione di giustificatezza del licenziamento dell'ente non s'identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del ex art. 1 della legge 15 luglio 1966 n. 604, stante la Ilarità d'un rapporto in cui l'aspetto fiduciario assume (Cass. 6 aprile n. 3527). Conseguentemente, fatti o condotte non integrabili una causa od un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai i rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il del dirigente;
per cui, ai fini della giustificatezza del può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto (Cass. 27 agosto 2003 n. 12562). In tal modo, limiti al potere del sono stati individuati in primo luogo nell'arbitrarietà (al fine di una generalizzata legittimazione della piena libertà di recesso: Cass. 3 aprile 2002 n. 4729), nonché nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, dei quali è specificazione anche il divieto di atti discriminatori arai. 3 della legge 11 maggio 1990 n. 108 (ex plurimis, Cass. 12 febbraio 2000 n. 1591), limiti peraltro immanenti (artt. 1175, 1375, e, più in generale, 1356 e 1366 cod. civ.) ad ogni atto contrattuale o che si inserisca rapporto contrattuale.
In questo quadro, poiché il lavoro del dirigente è fondato sul legame di fiducia con il datore, la giustificatezza è in ogni fatto che sia idoneo a turbare questa fiducia. Ed in tale ambito, componente della fiducia è anche l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente (maggiori poteri presuppongono una maggiore intensità di fiducia;
da ciò, il più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla, e, conseguentemente, alla giustificatezza). L'applicazione di questi principi, quale valutazione dell'idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza, rientra nelle funzione del giudice di merito: ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per ragioni di coerenza logica.
2.c. Nel caso in esame, i principi sono stati coeretemente applicati dal giudice di merito.
Questi ha ritenuto che i due addebiti erano idonei "a minare il rapporto di fiducia che deve intercorrere con un dirigente". Ed in particolare, "il NT, quale dirigente, non aveva vigilato e controllato l'ufficio amministrativo che da lui dipendeva, in maniera tale che esso potesse fornirgli, qualora ne avesse bisogno, dati contabili certi e precisi, sulla base dei quali egli potesse poi, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, predisporre un progetto di bilancio attendibile ed entro i ai previsti, nonché redigere una previsione sull'esercizio 1997 fondata su elementi contabili sicuri e precisi;
ed il fatto che il NT non avesse a disposizione tutti i documenti e gli elementi contabili per predisporre il bilancio e redigere una previsione d'esercizio, ne comprova l'inadeguatezza come dirigente, per non aver fatto si che gli uffici da lui dipendenti fossero efficienti ed in grado di approntare a sua richiesta la documentazione necessaria". E le ragioni addotte dal ricorrente (in ordine alla rapidità con cui aveva predisposto i dati, alla variabilità dei dati stessi in funzione della contingente riduzione dei consumi di calore, all'avere egli avvertito della necessità di rinviare l'approvazione del bilancio, al consenso alle modifiche poi dato dal Consiglio d'amministrazione, all'assenza di disguidi o disservizi o danni), considerando l'ampia prevedibilità degli adempimenti periodici (bilanci) e dei consumi (in quanto legati ad un intero andamento stagionale del clima) e la necessità (come evidenziato dall'impugnata sentenza) che egli avrebbe dovuto predisporre in tempo i dati esatti, nonché l'infruttuosa convocazione dell'assemblea (che egli poi informò dell'inesattezza dei dati), non sono idonee ad incrinare la coerenza logica della decisione.
Poiché il recesso è fondato sugli addebiti contestati, ai fini della legittimità dell'atto aziendale il fatto che fosse stato o non fosse stato soppresso il posto di Direttore è irrilevante. Nè è conferente l'ulteriore argomentazione in ordine alle effettive funzioni del dirigente di aziende industriali. Ed invero la condotta contestata noi si riferisce alla materiale redazione del bilancio, bensì al controllo degli uffici amministrativi, sulla predisposizione di dati certi per il bilancio: controllo che rientra nella gestione dell'impresa.
3. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2016
cod. civ nonché insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che, pur non essendo necessario il notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, la gravità dell'inadempimento parziale da parte del dirigente debba essere valutata in base alle indicate norme e con un criterio di proporzionalità.
E dalla prova testimoniale non era emerso nulla che giustificasse il licenziamento. In particolare, egli aveva con notevole anticipo avvertito della necessità di rinviare l'approvazione del bilancio:
nè vi era stato disfido o disservizio o danno alcuno.
4. Questo motivo è infondato. I predetti principi sono richiamati anche dalla sentenza impugnata. E tuttavia, l'effettivo limite al potare risolutorio della parte non inadempiente, previsto in particolare dall'art. 1455 cod. civ., è costituito dall'interesse di questa parte. E, poiché, nell'ambito del rapporto di lavoro con il dirigente, l'interesse del datore è la permanenza della fiducia, il limite del suo potere risolutorio è costituito dall'assenza di fatti idonei a turbare il rapporto di fiducia. L'invocata proporzionalità dell'atto aziendale al fatto del dirigente si risolve nella vai stazione di questa idoneità.
E nel caso in esame questo parametro è stato espressamente applicato (ritenendosi che i fatti fossero idonei a turbare il rapporto di fiducia).
5. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt, 1218 e 2697
cod. civ nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che era onere della Società provare non solo l'esistenza dei fatti addebitati bensì la loro idoneità a giustificare il licenziamento;
e "la Società nulla ave va provato in ordine all'autenticità degli addebiti".
6. Anche questo motivo è infondato. Con la sentenza impugnata si afferma che "la Società ha adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, dimostrando le condotte attuate dal NT, condotte che sono documentalmente incontestate". E questa affermazione (peraltro ben comprensibile, tenendo presente l'oggetto dell'addebito) non è in alcun mo io censurata.
7. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2383 cod. civ.
nonché insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi è compito del consiglio d'amministrazione e non del solo presidente;
ed il collegio sindacale non aveva mai sollevato appunto alcuno sull'operato dell'organo di amministrazione.
Aggiunge in particolare che "tutti i motivi esposti in ordine all'ingiustificatezza del licenziamento valgono anche per la revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio d'amministrazione". In relazione alla coesistenza di questi atti è da porsi altra (pur topograficamente distinta: pp. 28, 29) censura del ricorrente, secondo cui la Società, adducendo le stesse contestazioni per giustificare la revoca dall'incarico di Presidente del Consiglio d'amministrazione ed il licenziamento del dirigente, "avrebbe violato tutte le regole di correttezza".
8. Anche questo motivo è infondato.
8.a. In relazione all'atto di revoca, è da premettere che osservato dalla sentenza impugnato), anche se la domanda avente per oggetto l'accertamento della legittimità della revoca dall'incarico di Presidente del Consiglio d'amministrazione è estranea alla competenza del Giudice del Lavoro (Cass. 19 agosto 1998 n. 8124), poiché la pronuncia pretorile sul merito della domanda non è stata impugnata, questa domanda resta irreversibilmente parte del giudizio.
8.b. Nel merito, la giusta causa della revoca dell'amministratore societario (art. 2383 terzo comma cod. civ.), quale fatto che esclude il diritto al risarcimento del danno, pur non potendo risolversi in mere divergenze rientranti nella normale dialettica del Consiglio (Cass. 22 giugno 1985 n. 3768) ed ancor meno in mera convenienza economica (Cass. 2 novembre 1957 n. 4240), può tuttavia derivare da fatti non integranti inadempimento, i quali tuttavia richiedono, rispetto al mero dissenso (alla radice d'ogni recesso ad nutum), un quid pluris, costituito da situazioni sopravvenute che minino il pactum fiduciae, elidendo l'ai fidamente inizialmente riposto sulle attitudini e la capacità dell'organo di gestione (Cass. 21 novembre 1998 n. 11801). Anche la revoca dell'amministratore, come il licenziamento del dirigente, è legittimata dalla cessazione della fiducia. Questa, nei due atti è eguale per natura, e tuttavia differente nel contenuto e nell'intensità, essendo connessa alle differenti funzioni ed al differente rapporto che l'amministratore ed il dirigente hanno con la Società.
L'applicazione di questi principi, quale valutazione dell'idoneità del fati o materiale ad integrare la lesione del pactum fiduciae, rientra nelle funzione del giudice di merito: ed in sede di legittimità resta sindacabile solo ragioni di coerenza logica.
8.c. Nel caso in esame questi principi sono stati applicati. Se la redazione dei bilanci (preventivi e finali) è compito del Consiglio d'amministrazione (come il ricorrente riconosce: p. 28), il relativo Presidente è responsabile dei tempi e dei modi con i quali tale funzione è svelta. La valutazione con cui il giudice di merito ritenga giustificato il recesso datorile nei confronti del dirigente per avere questi formato un bilancio (relativo all'esercizio dell'anno precedente) con dati inesatti (per noi notevoli errori su alcune poste) ed avere poi nell'assemblea (che avrebbe approvare il bilancio stesso) comunicato la necessita di apportarvi modifiche, in tal modo determinando la riconvocazione dell'assemblea (per il nuovo corretto bilancio), appare priva di vizi logici.
Egualmente è a dirsi per analogo giudizio sul fatto che il dirigente abbia formalmente comunicato ai soci una perdita di esercizio (quale precisione per l'anno successivo) inesatta (poi, a distanza di un mese, corretta).
E questa giustificazione dell'addebito, come ritenuta dalla sentenza impugnata, non è stata specificamente censurata dal ricorrente.
8.d. La molteplicità degli incarichi è molteplicità di responsabilità. E ben può l'inadempimento d'un obbligo, inerente ad una funzione, avere risonanza in altro inadempimento. Incarichi differenti contengono differenti obblighi. Ed i relativi adempimenti non possono che essere conseguentemente differenti. Differenti gli obblighi (ed i relativi inadempimenti): non necessariamente il fatto materiale cui gli inadempimenti sono ricoducibili. È invero possibile che lo stesso fatto, nella sua genericità, possa integrare, anche per le proprie specificità (i differenti aspetti che ogni accadimento presuppone ed in sè contiene), molteplici inadempimenti (come, in altra materia, è configurabile per il concorso formale di reati).
Ciò nel caso in esame. I fatti genericamente addebitati (che tuttavia il ricorrente non indica) integrano, per differenti aspetti, come motivatamente rifornito dalla sentenza impugnata, una causa di cessazione del rapporto di fiducia con l'amministratore e, congiuntamente, una causa di cessazione a fiducia del datore con il dirigente.
Il generico fatto addebitato (avere predisposto un bilancio finale con dati inesatti ed avere poi nell'assemblea - che avrebbe dovuto approvare il bilancio stesso - comunicato la necessità di apportare modifiche, in tal modo determinando la riconvocazione dell'assemblea per l'approvazione d'un bilancio notevolmente diverso) investe (pur per distinti specifici aspetti), secondo la valutazione del giudicante, sia le funzioni del dirigente (in relazione all'efficienza dell'ufficio da lui diretto, nella predisposizione dei dati) che quelle dell'amministratore (in relazione alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione d'un bilancio con dati non esatti). Egualmente è a dirsi per la comunicazione dei dati del bilancio preventivo.
9. Con il quinto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 proc, civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. e dell'art. 41 secondo comma Cost. nonché insufficiente motivazione, il sostiene che gli atti (licenziamento e revoca), per la forma con cui erano stati attuati, avevano determinato gravi danni all'immagine del ricorrente, ed erano idonea base per il conseguente risarcimento. In particolare, "i gravissimi quanto infondati addebiti" erano stati comunicati a mezzo fax presso l'azienda, senza alcuna riservatezza;
ed il fax era stato ricevuto dal personale con conseguente gravissimo disdoro e perdita di autorità".
La Società aveva poi dato "ampia pubblicità alla revoca del Consiglio d'amministrazione, dandone notizia sulla "Staffetta quotidiana", giornale del settore, provocando gravissimi danni all'immagine del ricorrente".
10. Anche questo motivo è infondato. È da premettere che il fatto (le modalità del fax diffuso in azienda, la pubblicazione della revoca sul giornale del settore), che per la sua stessa natura (diffusione d'una notizia che crea danni all'immagine) esige analitica indicazione (il fatto specifico comunicato, le espressioni usate, il luogo e l'ambito di diffusione del giornale), non è esposto con autosufficienza.
In secondo luogo, come questa Corte ha ripetutamente affermato, per il principio che preclude la prospettazione di nuovi temi di dibattito in sede di legittimità, le contestazioni sono quivi ammissibili ove ne risulti la tempestiva proposizione dinanzi al giudice di merito, attraverso la sentenza impugnata, o, in mancanza, attraverso adeguata indicazione (nel ricorso) dell'atto del giudizio di merito in cui la contestazione è stata formulata (e plurimis, Cass. 24 febbraio 2000 n. 2112). E nel caso in esame, ove dalla sentenza impugnata non risulta una pregressa indicazione dei fatti ("non risalta neanche dalle allegazioni del NT, alcun elemento da cui desumere che il licenziamento sia stato intimato con modalità tale da ledere la sua personalità e dignità professionale: dal doc. 12 del ricorrente emerge infitti che il licenziamento è stato intimato al NT con lettera raccomandata a lui indirizzata"), in relazione alle modalità del fax diffuso in azienda la pregressa allegazione non è minimamente specificata.
Per esigenza di completezza è da aggiungere che la censura del ricorrente è priva del carattere della decisività. La comunicazione del mero fatto del licenziamento con un fax diffuso nell'azienda, costituisce mera interna informazione (ai dipendenti) di fatti interni alla vita aziendale.
Per quanto attiene, poi alla comunicazione, attraverso un giornale del settore, della revoca del Consiglio di amministrazione d'una Società per azioni, il fatto appare coerente con l'interesse che la notizia assume nel limitato spazio geografico e nel particolare settore industriale ove l'impresa opera, e con l'elevata responsabilità dell'organo; ne' presenta, di per sè, aspetti di illegittimità, ove le relative forme e modalità non integrino lesioni della dignità personale.
11. Il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2004