Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2004, n. 15322
CASS
Sentenza 7 agosto 2004

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Considerato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale, la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento ex art. 1 della legge n. 604 del 1966, conseguentemente fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, per cui, ai fini della giustificatezza del medesimo, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente: maggiori poteri presuppongono una maggiore intensità della fiducia e uno spazio più ampio ai fatti idonei a scuoterla. La valutazione dell'idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza è rimessa al giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto idonea a minare il rapporto di fiducia la condotta di un dirigente che non aveva controllato l'ufficio amministrativo da lui dipendente, in maniera tale da ottenere, all'occorrenza, dati contabili certi e precisi, sulla base dei quali predisporre, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, un progetto di bilancio attendibile e tempestivo e per non aver fatto sì che gli uffici da lui dipendenti fossero efficienti e in grado di approntare la documentazione necessaria).

La giusta causa di revoca dell'amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto (art. 2383, terzo comma cod. civ.), può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un quid pluris, rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso ad nutum), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione.

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  • 12020, n. 21495 sull’inapplicabilità dello “spoils system” alle società quotate partecipate da enti pubblici – IUS In Itinere
    https://www.iusinitinere.it/

    commento breve a cura di Stefania Azzolino Come noto, l'art. 2383, comma 3, Cod. Civ. stabilisce che gli amministratori di società per azioni “sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. Per quanto concerne la nozione inerente alla “giusta causa” di revoca, la Cassazione ha ripreso e confermato alcuni propri precedenti ad avviso dei quali: (a) essa “consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini …

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  • 2Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Trattamento economico e normativo del dirigente di azienda commerciale In forza del contratto collettivo dei dirigenti commerciali, il dirigente ha diritto ad una retribuzione composta dal minimo contrattuale (per il neo-assunto, € 3.000,00), dagli scatti di anzianità (€ 129.11 mensili al compimento di ogni biennio di anzianità, con un massimo di 11 bienni) e, per i dirigenti assunti o nominati fino alla data del 30/6/95 dall'elemento di maggiorazione (12% degli elementi della retribuzione utili per il calcolo del TFR). Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno il dirigente ha diritto a mensilità supplementari (Tredicesima e Quattordicesima). Al dirigente spettano 4 giorni di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2004, n. 15322
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15322
Data del deposito : 7 agosto 2004

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