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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 75/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e allo Parte_1 C.F._1 stato privo di residenza in Italia
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Battaglia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 16.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c ivile a Vittoria il 16.10.2023, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 60, parte I, dell'anno 2023; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. ognuno dei coniugi sceglierà il proprio domicilio dove vorrà, anche all'estero, senza necessità di autorizzazione dell'altro, o di altra formalità;
4. ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro. che l'udienza di comparizione del dì 16.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per so nale dei coniu gi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c ivile a Vittoria i n data 16.10.2023, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 60, parte I, dell'anno 2023;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 75/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e allo Parte_1 C.F._1 stato privo di residenza in Italia
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Battaglia, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 16.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c ivile a Vittoria il 16.10.2023, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 60, parte I, dell'anno 2023; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 15.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. ognuno dei coniugi sceglierà il proprio domicilio dove vorrà, anche all'estero, senza necessità di autorizzazione dell'altro, o di altra formalità;
4. ciascuno dei coniugi rinuncia alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro. che l'udienza di comparizione del dì 16.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per so nale dei coniu gi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c ivile a Vittoria i n data 16.10.2023, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 60, parte I, dell'anno 2023;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti