Articolo 64 ter del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 64 bisArticolo 64 quater
Versione
15 luglio 2022
Art. 64-ter. (( (Mancata approvazione di tutte le classi). )) (( 1. Se il piano di ristrutturazione non e' approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, puo' chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-quater, si applica l'articolo 111. ))
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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