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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.122/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.192/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
6.4.2021 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto restituzione somme
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Seminara per procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta viale della Regione 97
- appellante - contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 difesa per procura in atti dall'avv. Leonardo Guida ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta via Borremans 54/A
- appellata –
All'udienza del 28.11.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.1.2016 (r.g. n.51/2016), chiedeva al Tribunale di Parte_1
Caltanissetta ingiungersi a di pagare la complessiva somma di Controparte_1
€36.640/00, oltre interessi legali, dalla prima versate in virtù del preliminare di vendita sottoscritto in Caltanissetta il 30.1.2013, avente ad oggetto due unità immobiliari da edificarsi nel complesso residenziale Villaggio Centopini, in Campofelice di Roccella.
Esponeva che le somme erano state corrisposte mediante tre assegni bancari tratti sul
Banco di CI (di cui allegava copia) e che, venendo meno l'interesse della ricorrente a causa dei ritardi nella esecuzione dei lavori di costruzione, le parti avevano convenuto risolvere consensualmente il contratto.
Perciò, in coerenza, in data 2.9.2013 l'impresa aveva Controparte_1
provveduto ad emettere e consegnare le note di credito nn.16 e 17 del rispettivo importo di
€20.000/00 (a titolo di rimborso della caparra) ed € 16.640/00 ( a titolo di rimborso acconto prezzo), con la medesima causale “tanti che vi accreditiamo per rescissione preliminare di
vendita”, senza però provvedere alla fattiva restituzione delle somme ricevute in virtù del preliminare risolto, nonostante i solleciti verbali e le due diffide scritte del 23.4.2014 e
15.11.2014 da parte del legale della ricorrente, a cui non veniva rivolto alcun riscontro.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.55/2016 il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva il pagamento delle somme richieste, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'impresa Controparte_1
contestando preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'opposta nella richiesta del rimborso della somma di € 20.000/00 portata da assegni emessi dalla signora
[...]
e non dalla comunque deducendo che era stata l'opposta a Parte_2 Parte_1
recedere unilateralmente dal contratto preliminare per motivi personali, come da dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 7.9.2013 che si allegava;
per l'effetto, eccepiva comunque la non debenza della somma ingiunta limitatamente all'importo di € 20.000/00,
poiché in ogni caso versata a titolo di caparra ex art.1385 c.c.
Con comparsa di risposta si costituiva , contestando la temerarietà Parte_1
dell'opposizione ed esponendo che in data 7.9.2013 (dopo l'emissione delle note di credito di giorno 2.9.2016), era stata la signora - amministratore della Parte_3
– “a dettarle la dichiarazione prodotta da controparte, nella quale, Controparte_1
senza alcun riferimento al precedente accordo ed all'avvenuta consegna delle note di
credito per la restituzione dell'acconto sul prezzo, l'acquirente manifestava l'intenzione di
recedere dal preliminare per motivi personali, chiedendo, in ogni caso, la restituzione della
somma di € 36.640,00 precedentemente versata”.
Istruita la causa con la sola documentazione allegata e denegate le prove orali richieste dalle parti “in quanto vertenti su fatti risultanti dalla documentazione versata agli atti ed in
ogni caso inconducenti ai fini della decisione”, con sentenza n.192/2021 il Tribunale di
Caltanissetta accoglieva l'opposizione e revocava il D.I. n.55/2016, ritenuto il tenore della dichiarazione sottoscritta dalla a prova del recesso a lei imputabile, compensando Parte_1
le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello , deducendo Parte_1
l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI
Il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione è fondata e merita di essere accolta, affidando il proprio convincimento ad una errata lettura dei fatti e degli atti di causa.
Come già esposto, in data 30.1.2013 ebbe a stipulare un contratto preliminare di compravendita con Parte_1 [...]
per l'acquisto di n. 2 unità immobiliari, ricadenti nel comune di Campofelice di Roccella nel complesso Controparte_1
residenziale denominato Villaggio Centopini.
Per la promessa di acquisto venne corrisposta la complessiva somma di € 36.640,00 mediante n.3 assegni di c/c non trasferibili, tratti sul Banco di CI Unicredit filiale di Palermo via Leonardo da Vinci e, precisamente, gli assegni n.8007373675 02 dell'importo di € 10.000,00, n.8007373676 03 anch'esso di € 10.000,00 (entrambi imputati a caparra confirmatoria), nonché l'assegno n.3620640522 05 dell'importo di € 16.640,00 (imputato ad acconto prezzo).
Considerato che all'art.12 del preliminare era stato espressamente previsto che la consegna delle unità immobiliari complete in ogni parte sarebbe avvenuta entro ventiquattro mesi dal rilascio della Concessione Edilizia n.9 del 31.1.2012 ed i lavori erano ancora lontani dall'essere ultimati, venne concordato di risolvere il contratto di comune accordo, con la restituzione integrale delle somme versate alla parte acquirente.
Pertanto, a conferma degli accordi intercorsi con , in data 2.9.2013 ebbe ad emettere Parte_1 Controparte_1
due note di credito per il complessivo importo di € 36.640,00 con la causale “tanti che vi accreditiamo per rescissione preliminare di compravendita”.
Resasi conto che la causale avrebbe potuto comportare il rischio di una richiesta di restituzione del doppio della caparra, a causa del ritardo nella esecuzione delle opere edilizie, la signora – amministratore dell'Impresa - ebbe a Parte_3
richiedere la sottoscrizione della dichiarazione del 7.9.2013, richiamata e prodotta da controparte.
La condotta dell'opponente denota chiaramente una violazione del principio di buona fede contrattuale e processuale,
dovendosi peraltro evidenziare che mai nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla richiesta di restituzione della somma di € 36.640,00, avanzata anche con le lettere dello studio legale, rimaste totalmente prive di riscontro.
E, infatti, dalla causale indicata nelle note di credito emerge che non ha mai inteso sollevare e/o Controparte_1
Parte_ contestare alcun inadempimento della e, comunque, nella dichiarazione del 7.9.2013 è specificato che la somma di
€36,640,00 andava restituita.
Parte_ D'altronde, nessuna ragione avrebbe avuto la a sottoscrivere una dichiarazione con la quale specificava che “per motivi personali” intendeva recedere dal contratto (dopo ben 5 giorni dal rilascio delle note di credito), se non quella di ottenere contestualmente la restituzione dell'ulteriore assegno n.3620640526 09 di € 6.240,00 già come Parte_4
successivo acconto.
L'ammissione dei mezzi di prova articolati dall'opposta, che in questa sede di gravame si reitera, avrebbe consentito di chiarire il reale accadimento dei fatti ed il contesto in cui è avvenuta la sottoscrizione della dichiarazione datata 7.9.2013, avendovi assistito personalmente i testi dei quali era stata richiesta audizione,
COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE Tes_1
Sul punto si evidenzia anche la temeraria insistenza con la quale l'opponente ha condotto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva in capo a , sul banale presupposto che gli assegni versati a titolo di caparra erano stati Parte_1
emessi dalla di lei madre , Parte_5
Pertanto, anche in considerazione del chiaro intento temerario e dilatorio, il Tribunale ha errato nel non avere condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali, stante comunque la parziale soccombenza.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellata contestando Controparte_1
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare in tutto o in parte la motivazione della sentenza gravata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent. n.19068/2023) mentre, peraltro, sempre in coerenza alla giurisprudenza di legittimità
(così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e
singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo
necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli
elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per
implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.”
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente.
A tal proposito, non spiega perché in data 2.9.2013 abbia emesso Controparte_1
due note di credito in favore di per l'intero e complessivo importo fino a quel Parte_1
momento ricevuto di € 36.640/00, adottando la causale “tanti che vi accreditiamo per
rescissione preliminare di compravendita” (v. all.6 e 7 dell'atto di citazione in opposizione),
atteso che se avesse inteso trattenere la caparra di € 20.000/00 (imputando la rescissione del preliminare di vendita al fatto della promissaria acquirente), avrebbe emesso esclusivamente una nota di credito per il solo acconto prezzo ricevuto di € 16.640/00.
Allo stesso modo, l'opponente non prende posizione e non spiega perché non abbia contestato l'inadempienza della promissaria acquirente nella fase pre-giudiziale e perché
non abbia avversato le due diffide scritte di rimborso delle somme del 23.4.2014 e
15.11.2014 (“… malgrado le rassicurazioni fornite dalla signora , a Parte_6
tutt'oggi nulla è pervenuto”), regolarmente recapitate da parte del legale di Parte_1
(v. all.4 e 5 del ricorso monitorio).
Peraltro, il tenore della dichiarazione sottoscritta dall'opposta in data 7.9.2013 (v.all.5
all'atto di citazione in opposizione: “La sottoscritta … dichiara di voler recedere per motivi
personali e pertanto chiede la restituzione delle somme versate che ammontano ad euro
36.640,00…”), non è necessariamente in contrasto con la risoluzione consensuale del contratto, ma al più individua la relativa iniziativa in capo alla promissaria acquirente, con adesione manifestata dalla promittente venditrice attraverso un comportamento univocamente concludente, consistente nella emissione delle note di credito per l'intero importo ricevuto, comprensivo della caparra, comportamento tenuto in data 2.9.2013, ben cinque giorni prima, come sopra notato, della dichiarazione in questione, circostanza che rende molto più plausibile e coerente la rappresentazione dei fatti offerta dalla Parte_1
Di qui l'accoglimento dell'appello.
La riforma della sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo non determina la reviviscenza di quest'ultimo atto giudiziale (v. Cass. 3
novembre 2022 n. 32448, Cass. 21 ottobre 1987 n. 7777) che non potrebbe quindi neppure valere come titolo esecutivo (Cass. 6 settembre 2017 n. 20868). Col rigetto dell'opposizione, quindi, viene ribadita qui in dispositivo la condanna negli stessi termini di cui al d.i. revocato.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n.55/2014 ed avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 26.001/00 ad € 52.000/00..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.122/2021, in riforma della sentenza n.192/2021
resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 6.4.2021 e depositata lo stesso giorno, rigetta l'opposizione al D.I. n.55/2016 (r.g. n.51/2016) emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 9.2.2016 e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante, a pagare a la somma di € 36.640,00, oltre interessi al tasso Parte_1
legale dal 29 febbraio 2016 (data di notifica del decreto ingiuntivo poi opposto e revocato)
sino al soddisfo.
Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_1
delle spese del giudizio avanti il Tribunale in favore di , che liquida in Parte_1
€2.800/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento Controparte_1 delle spese del giudizio di appello in favore di , che liquida in € 3.500/00, Parte_1
oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 804/00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)