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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 492/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Mussi, giusta procura speciale in atti, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Oristano Prot. n. 304/II del 17.05.2023,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu, in forza di procura generale alle liti conferita in data 22.03.2024, Rep. N. 37875/7313,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.05.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
quale titolare della omonima impresa individuale, ha convenuto in giudizio l' ,
[...] CP_1
proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001761409 notificatagli il
3.05.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1- bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in
1 riferimento all'annualità 2018, sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato, Prot. n.
.9500.29/7/2019.0062111 del 29.07.2019, asseritamente notificato in data 20.08.2019. CP_1
La parte ricorrente ha innanzitutto contestato la validità della notifica, in quanto la consegna del piego, effettuata nella mani di per l'assenza del destinatario, non era stata Controparte_2
fatta a norma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, giacché nel caso concreto, tra il ricorrente e la sig.ra non sussisteva alcuna convivenza, neanche temporanea. Pt_1
A dimostrazione della piena buona fede del ricorrente, egli, non appena appreso informalmente dell'accertamento, aveva provveduto al pagamento in due tranches, in data
2.12.2019 e in data 4.11.2019.
Ad ogni modo, la parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento riguardava omissioni riferite dalla mensilità 12/2017 alla mensilità 11/2018, sicché l' avrebbe dovuto notificare l'accertamento con gli estremi CP_1
esatti della presunta violazione entro il termine perentorio di tre mesi da ciascuna scadenza mensile o, al più tardi, dalla scadenza dell'ultima rata inevasa, dunque entro il termine ultimo del 16.3.2019;
b) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito, l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 12.11.2024, CP_1 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_1
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte.
2 Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' ha dato atto che, in CP_1 seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, l' aveva proceduto alla CP_1
rideterminazione della sanzione e aveva già provveduto a rinotificare in data 7.06.2024 nuova ordinanza ingiunzione con pari numero con importo della sanzione di € 216,63, che era oggetto di altra opposizione iscritta al n. R.G. 476/24.
L' ha pertanto chiesto la riunione dei due procedimenti e ha concluso, nel merito, per CP_1 il rigetto dell'avverso ricorso e per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle sanzione come rideterminata ai sensi dell'art. 23 D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge
n.85/2023.
3. Alla prima udienza per la trattazione del merito tenutasi il 22.11.2025, è stato concesso un rinvio al 24.01.2025, per verificare il pagamento dell'importo dell'ordinanza come rideterminato dall' , disponendo che l'udienza venisse sostituita dal deposito di note scritte, CP_1 ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., con termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza, contenenti le sole istanze e conclusioni formulate dalle parti.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata il 22.11.2024, è stato effettuato da parte del ricorrente il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, CP_1
convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
In proposito, si osservi che l'intervenuto pagamento in corso di causa della sanzione amministrativa, nell'importo rettificato dall' dopo il deposito del ricorso, implica rinuncia CP_1
ai motivi di opposizione, diversi da quelli inerenti alla quantificazione della sanzione, che avrebbero condotto all'annullamento dei provvedimenti impugnati.
In particolare, con riferimento alla censurata violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del
1981, poiché tale disposizione prevede, all'ultimo comma, che “la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”, è evidente che,
a prescindere dalla qualificazione della nuova determinazione dell'ente (in termini di mera
3 rettifica dell'ordinanza precedente o di rinnovato esercizio del potere sanzionatorio), in ogni caso, se la parte avesse inteso insistere su tale motivo di opposizione, avrebbe dovuto concludere nel senso dell'annullamento del provvedimento, appunto per estinzione della violazione, presupponendo il pagamento della sanzione, anche se in misura rideterminata, la sussistenza della violazione e dei presupposti per il legittimo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'ente.
Ciò chiarito, deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda CP_1
posizione sulla medesima domanda.
Quanto all'istanza di riunione, non risulta iscritto alcun procedimento di opposizione proposto da avverso la seconda ordinanza ingiunzione notificatagli Parte_1
dall' , essendo pacifico che egli, ricevuta l'ordinanza avente ad oggetto l'importo della CP_1
sanzione rettificata, ha provveduto al pagamento.
5. Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti, in ragione della sostituzione/annullamento da parte dell' CP_1 dell'ordinanza ingiunzione opposta in data successiva al deposito e alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e dell'intervenuto tempestivo pagamento da parte del ricorrente della nuova ordinanza ingiunzione, notificatagli il 7.6.2024.
Inoltre, occorre considerare che sulla questione della legittimità del minimo edittale fissato ad euro 10.000 dalla normativa in vigore prima della novella del 2023 per la sanzione amministrativa sotto soglia penale (che secondo la parte ricorrente condurrebbe a risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità dell'illecito), era stata chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale, che, con decisione n. 199 del 3.11.2023, ha restituito gli atti ai Tribunali rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, potendo l'art. 23 del d.l. n. 48 del 2023, come convertito, trovare applicazione retroattiva, nel caso di omissioni di lieve entità, trattandosi di lex mitior rispetto al pregresso regime sanzionatorio.
Pertanto, avuto riguardo al pagamento da parte del ricorrente della sanzione rideterminata in corso di causa e alla circostanza per cui, alla data di deposito del ricorso, ancora non era intervenuta la decisione della Corte costituzionale n. 199/2023, appare equo compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 11/02/2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
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