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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4321 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 09.07.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Diaz n. 11, domicilia per legge.
Appellante
E
in proprio e quale rapp.te legale della SOC. COOP. BETA Controparte_1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso in opposizione depositato in data 09/03/2020 innanzi al Tribunale di S.M. Capua
Vetere, in proprio e nella qualità di liquidatore e l.r.p.t. della Controparte_1 Controparte_2
impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. 38/2020/SIL, notificatagli in data
[...]
06/02/2020 dall avente ad oggetto sanzioni di carattere amministrativo per Controparte_3 violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. 463/1983 e ss.mm. per un importo complessivo di euro
2.838,00.
In particolare, il esponeva: CP_1
- che la sanzione veniva elevata in ragione dell'omessa esibizione della documentazione attinente al rapporto di lavoro intercorso con la lavoratrice , la quale con ricorso iscritto in Persona_1 data 31/05/2017 sub R.G. n. 4791/2017 aveva agito in giudizio contro la medesima per CP_2 il riconoscimento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e per il pagamento di differenze retributive pretese a vario titolo;
- che, in pendenza del giudizio, la promuoveva una conciliazione innanzi all Per_1 CP_3 conclusasi negativamente;
- che, in seguito, gli ispettori effettuavano un accesso presso la sede della Società nel frattempo posta in liquidazione ma, non rinvenendo alcuno, provvedevano a notificare il relativo verbale a mezzo posta al suo indirizzo di residenza, contestandogli la violazione consistente nell'aver omesso
“… di esibire la documentazione di lavoro richiesta con verbale di primo accesso e successivi solleciti”;
- che, la medesima motivazione veniva poi riportata nell'ordinanza ingiunzione opposta e notificata in data 06/02/2020;
- che, alcuna violazione era stata commessa, poiché la documentazione in questione era inesistente atteso che tra la e la non era mai stato costituito alcun rapporto di lavoro CP_2 Per_1 subordinato, per cui alcuna omissione dolosa o colposa poteva imputarsi alla Società e/o al suo rappresentante legale;
Tanto premesso concludeva chiedendo di annullare l'ordinanza opposta o, in Controparte_1 subordine, ridurre la sanzione ex art. 11 L. 689/1981, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
nel merito, sosteneva che il
Principio aveva con il suo comportamento impedito l'esercizio dei poteri di vigilanza non essendosi presentato presso gli uffici dell' (malgrado gli inviti al medesimo rivolti con i verbali di Pt_2 accesso e accertamento e ripetuti solleciti ritualmente notificati) per esibire la documentazione richiesta o dichiararne la mancanza, né aveva mai presentato propri scritti difensivi.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2220/2022, rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tempestiva ai sensi dell'art. 155 comma 5
c.p.c., osservava, nel merito, che non poteva imputarsi all'opponente la mancata consegna di una documentazione inesistente e che, al contempo, il mancato assolvimento dell'obbligo del l.r. della
Società di presentarsi presso l'Autorità anche solo per comunicare l'inesistenza della documentazione richiesta, non veniva formalmente contestato al ricorrente. Accoglieva, pertanto,
l'opposizione e annullava l'ordinanza impugnata.
Con appello depositato in data 01/09/2023, l' ha chiesto l'integrale riforma della Controparte_3 sentenza di prime cure con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Non si è, invece, costituito pur regolarmente citato. Controparte_1 Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della Corte di
Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello l' ha riproposto le medesime argomentazioni di cui Controparte_3 alla propria memoria difensiva ribadendo che, a seguito dell'apertura del procedimento ispettivo n.
83/69 del 09/02/2018, richiedeva infruttuosamente la documentazione afferente al rapporto di lavoro intercorso con la dapprima mediante il verbale di primo accesso e, poi, a mezzo Per_1 ulteriori tre diffide, cui seguivano il verbale di accertamento/contestazione e l'ordinanza ingiunzione opposta. Evidenziava, quindi, l'assenza di trasparenza e collaborazione da parte dell'appellato che, con il suo perdurante silenzio, di fatto impediva l'esercizio delle funzioni di vigilanza in aperta violazione dell'art. 3, comma 3, del DL. n. 463/1983. L' , infine, ha Parte_1 sostenuto che, stante la lettera della disposizione richiamata, la mancata presentazione dell'appellato presso gli Uffici dell' integrava anch'esso un comportamento rientrante nella Pt_2 fattispecie contestata e non un contegno diverso da quello sanzionato.
……
L'appello è infondato.
Preliminarmente appare opportuno ripercorrere l'iter amministrativo che ha condotto all'applicazione della sanzione amministrativa oggetto di causa.
La vicenda trae origine, come è possibile apprendere dalla lettura del relativo verbale, dall'accesso effettuato presso la sede della dagli ispettori dell di a seguito della Controparte_2 CP_3 CP_3 richiesta di intervento di . Nello stesso verbale, prot. n. 83/69 del 09/02/2018, si Persona_1 apprende che l'accesso non aveva esisto positivo risultando la sede della Società “disabitata”, per cui si diffidava il l.r. “… ad esibire in data 05/03/2018, la documentazione relativa Controparte_1 all'intercorso rapporto di lavoro …” quali: “Libro unico del lavoro riferito al rapporto di lavoro con presenze, Copia sottoscritta della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro consegnata al lavoratore ovvero contratto di lavoro;
prospetti paga sottoscritti riferiti al periodo dal 14/01/2014 al 26/05/2017…” da esibirsi presso l' o a mezzo e-mail, con l'avvertimento Pt_2 che in mancanza si sarebbe proceduto con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge. Seguivano, poi, tre ulteriori diffide di analogo tenore.
Successivamente, con verbale unico di accertamento n. CE00001/2018-521-01 del 28/08/2018 prot.
n. 23688 del 11/09/2018, l'odierno appellante formulava la seguente contestazione: “ad oggi non è stata esibita alcuna documentazione di lavoro necessaria all'evasione della richiesta di intervento
… per cui è emerso che il trasgressore ha violato l'art. 3 comma 3 DL 463/1983 conv. nella L.
638/1983 … poiché: non ha esibito la documentazione di lavoro richiesta con verbale di primo accesso e successivi solleciti”.
Con l'Ordinanza-ingiunzione n. 38/2020 del 30/01/2020, l' emetteva la sanzione di cui si CP_3 discute, adducendo la medesima motivazione per la quale il trasgressore: “ha omesso di esibire la documentazione di lavoro richiesta con verbale di primo accesso e successivi solleciti”.
Ebbene, come condivisibilmente statuito dal primo Giudice, risulta per tabulas che la contestazione formulata all'esito delle operazioni ispettive con il verbale di accertamento e la successiva ordinanza ingiunzione è data dall'omessa esibizione del LUL, dell'UNILAV o contratto individuale di lavoro e dei cedolini paga, richiesti dall' sul presupposto dell'avvenuta Controparte_3 instaurazione di un rapporto di tipo subordinato intercorso dal 14/01/2014 al 26/05/2017 tra la Soc.
Coop. Beta e . Persona_1
Giova rammentare, tuttavia, che, nel caso di specie, l'esistenza della subordinazione e della relativa documentazione è stata non solo espressamente contestata dall'appellato sin dal ricorso in opposizione ma finanche smentita nel corso del primo grado di giudizio.
Come allegato dalla Coop. Beta con il ricorso di prime cure, contestualmente all'opposizione avverso alla sanzione amministrativa elevata dall' pendeva altro procedimento iscritto sub CP_3
R.G. n. 4791/2017 avente ad oggetto l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la Coop e la che si concludeva con sentenza n. 1178/2022 di Per_1 integrale rigetto delle domande proposte dalla sentenza che, nelle more, è passata in Per_1 giudicato in quanto non impugnata.
Con la prefata sentenza emessa dal medesimo Tribunale di S.M. Capua Vetere (pubblicata in data
04/05/2022 e versata in atti con le note di trattazione del 07/06/2022) il Giudice adito all'esito dell'escussione testimoniale così concludeva: “In definitiva, l'assenza di prova dei requisiti qualificanti l'eterodirezione della lavoratrice (id est, l'assenza di direttive impartite da persone riconducibili a figure apicali della cooperativa, la sporadicità della presenza della Per_1 all'interno dei locali della stessa, l'inosservanza di un orario di lavoro, il mancato espletamento di mansioni specifiche e sotto la direzione di persone riconducibili alla società …), conducono sia al rigetto della domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro, sia la conseguenziale capo di domanda di condanna al pagamento delle spettanze, siccome non riconducibile ad una prestazione subordinata”.
Tale sentenza spiega efficacia riflessa nei confronti dell'attuale appellante, ed invero, come precisato dalla Corte di Cassazione “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto.” (vedi Cassazione Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019). Ebbene, nel caso in esame l' non vanta alcun diritto autonomo rispetto a quello fatto valere dalla Parte_1 nel giudizio richiamato e oggetto della sentenza passata in giudicato, né tale situazione Per_1
(ossia la denunciata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Coop e la è Per_1 suscettibile di un diverso accertamento).
Ne segue, pertanto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , la sanzione Parte_1 amministrativa irrogata è illegittima stante la mancanza dei presupposti di fatto da cui ha avuto origine, quali l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente e la formazione della documentazione ad esso afferente, non potendosi, conseguentemente, imputare all'appellato di averne scientemente omesso l'ostensione.
Né può condurre ad una diversa conclusione il rilievo per il quale, in ogni caso, l'appellato avrebbe violato la norma contestata per non essersi presentato presso gli Uffici dell' e per aver omesso Pt_2
Con di rispondere, ancorché negativamente, o a mezzo di propri scritti difensivi, alla richiesta dell' .
Ritiene, infatti, la Corte che il mancato ottemperamento all'invito di recarsi in presenza presso la sede dell' e/o l'omessa risposta anche negativa, seppur in astratto rientranti nella Parte_1 fattispecie normativa contestata di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 463/1983 (conv. nella L. 638/1983), non possano assumersi a fondamento e giustificazione della sanzione irrogata in quanto non specificamente contestati alla Cooperativa. Come sopra rilevato, infatti, dalla lettura del verbale di accertamento e della successiva ordinanza-ingiunzione si apprende che il fatto attribuito in sede di contestazione è stato unicamente “l'omessa esibizione della documentazione di lavoro” (quali il
LUL, l'UNILAV ed i cedolini paga) inesistente per le ragioni anzidette.
Conclusivamente, appurata l'infondatezza della contestazione e che alcuna violazione può imputarsi alla Soc. Coop. Beta e/o al suo l.r.p.t. l'appello va rigettato e la sentenza impugnata Controparte_1 confermata.
Per quanto attiene, infine, alle spese del presente grado esse non sono dovute considerata la contumacia della parte appellata.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado.
Napoli 9.7.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 09.07.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Napoli, alla Via Diaz n. 11, domicilia per legge.
Appellante
E
in proprio e quale rapp.te legale della SOC. COOP. BETA Controparte_1
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso in opposizione depositato in data 09/03/2020 innanzi al Tribunale di S.M. Capua
Vetere, in proprio e nella qualità di liquidatore e l.r.p.t. della Controparte_1 Controparte_2
impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. 38/2020/SIL, notificatagli in data
[...]
06/02/2020 dall avente ad oggetto sanzioni di carattere amministrativo per Controparte_3 violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. 463/1983 e ss.mm. per un importo complessivo di euro
2.838,00.
In particolare, il esponeva: CP_1
- che la sanzione veniva elevata in ragione dell'omessa esibizione della documentazione attinente al rapporto di lavoro intercorso con la lavoratrice , la quale con ricorso iscritto in Persona_1 data 31/05/2017 sub R.G. n. 4791/2017 aveva agito in giudizio contro la medesima per CP_2 il riconoscimento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e per il pagamento di differenze retributive pretese a vario titolo;
- che, in pendenza del giudizio, la promuoveva una conciliazione innanzi all Per_1 CP_3 conclusasi negativamente;
- che, in seguito, gli ispettori effettuavano un accesso presso la sede della Società nel frattempo posta in liquidazione ma, non rinvenendo alcuno, provvedevano a notificare il relativo verbale a mezzo posta al suo indirizzo di residenza, contestandogli la violazione consistente nell'aver omesso
“… di esibire la documentazione di lavoro richiesta con verbale di primo accesso e successivi solleciti”;
- che, la medesima motivazione veniva poi riportata nell'ordinanza ingiunzione opposta e notificata in data 06/02/2020;
- che, alcuna violazione era stata commessa, poiché la documentazione in questione era inesistente atteso che tra la e la non era mai stato costituito alcun rapporto di lavoro CP_2 Per_1 subordinato, per cui alcuna omissione dolosa o colposa poteva imputarsi alla Società e/o al suo rappresentante legale;
Tanto premesso concludeva chiedendo di annullare l'ordinanza opposta o, in Controparte_1 subordine, ridurre la sanzione ex art. 11 L. 689/1981, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l , il quale eccepiva Parte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
nel merito, sosteneva che il
Principio aveva con il suo comportamento impedito l'esercizio dei poteri di vigilanza non essendosi presentato presso gli uffici dell' (malgrado gli inviti al medesimo rivolti con i verbali di Pt_2 accesso e accertamento e ripetuti solleciti ritualmente notificati) per esibire la documentazione richiesta o dichiararne la mancanza, né aveva mai presentato propri scritti difensivi.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2220/2022, rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tempestiva ai sensi dell'art. 155 comma 5
c.p.c., osservava, nel merito, che non poteva imputarsi all'opponente la mancata consegna di una documentazione inesistente e che, al contempo, il mancato assolvimento dell'obbligo del l.r. della
Società di presentarsi presso l'Autorità anche solo per comunicare l'inesistenza della documentazione richiesta, non veniva formalmente contestato al ricorrente. Accoglieva, pertanto,
l'opposizione e annullava l'ordinanza impugnata.
Con appello depositato in data 01/09/2023, l' ha chiesto l'integrale riforma della Controparte_3 sentenza di prime cure con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Non si è, invece, costituito pur regolarmente citato. Controparte_1 Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della Corte di
Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello l' ha riproposto le medesime argomentazioni di cui Controparte_3 alla propria memoria difensiva ribadendo che, a seguito dell'apertura del procedimento ispettivo n.
83/69 del 09/02/2018, richiedeva infruttuosamente la documentazione afferente al rapporto di lavoro intercorso con la dapprima mediante il verbale di primo accesso e, poi, a mezzo Per_1 ulteriori tre diffide, cui seguivano il verbale di accertamento/contestazione e l'ordinanza ingiunzione opposta. Evidenziava, quindi, l'assenza di trasparenza e collaborazione da parte dell'appellato che, con il suo perdurante silenzio, di fatto impediva l'esercizio delle funzioni di vigilanza in aperta violazione dell'art. 3, comma 3, del DL. n. 463/1983. L' , infine, ha Parte_1 sostenuto che, stante la lettera della disposizione richiamata, la mancata presentazione dell'appellato presso gli Uffici dell' integrava anch'esso un comportamento rientrante nella Pt_2 fattispecie contestata e non un contegno diverso da quello sanzionato.
……
L'appello è infondato.
Preliminarmente appare opportuno ripercorrere l'iter amministrativo che ha condotto all'applicazione della sanzione amministrativa oggetto di causa.
La vicenda trae origine, come è possibile apprendere dalla lettura del relativo verbale, dall'accesso effettuato presso la sede della dagli ispettori dell di a seguito della Controparte_2 CP_3 CP_3 richiesta di intervento di . Nello stesso verbale, prot. n. 83/69 del 09/02/2018, si Persona_1 apprende che l'accesso non aveva esisto positivo risultando la sede della Società “disabitata”, per cui si diffidava il l.r. “… ad esibire in data 05/03/2018, la documentazione relativa Controparte_1 all'intercorso rapporto di lavoro …” quali: “Libro unico del lavoro riferito al rapporto di lavoro con presenze, Copia sottoscritta della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro consegnata al lavoratore ovvero contratto di lavoro;
prospetti paga sottoscritti riferiti al periodo dal 14/01/2014 al 26/05/2017…” da esibirsi presso l' o a mezzo e-mail, con l'avvertimento Pt_2 che in mancanza si sarebbe proceduto con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge. Seguivano, poi, tre ulteriori diffide di analogo tenore.
Successivamente, con verbale unico di accertamento n. CE00001/2018-521-01 del 28/08/2018 prot.
n. 23688 del 11/09/2018, l'odierno appellante formulava la seguente contestazione: “ad oggi non è stata esibita alcuna documentazione di lavoro necessaria all'evasione della richiesta di intervento
… per cui è emerso che il trasgressore ha violato l'art. 3 comma 3 DL 463/1983 conv. nella L.
638/1983 … poiché: non ha esibito la documentazione di lavoro richiesta con verbale di primo accesso e successivi solleciti”.
Con l'Ordinanza-ingiunzione n. 38/2020 del 30/01/2020, l' emetteva la sanzione di cui si CP_3 discute, adducendo la medesima motivazione per la quale il trasgressore: “ha omesso di esibire la documentazione di lavoro richiesta con verbale di primo accesso e successivi solleciti”.
Ebbene, come condivisibilmente statuito dal primo Giudice, risulta per tabulas che la contestazione formulata all'esito delle operazioni ispettive con il verbale di accertamento e la successiva ordinanza ingiunzione è data dall'omessa esibizione del LUL, dell'UNILAV o contratto individuale di lavoro e dei cedolini paga, richiesti dall' sul presupposto dell'avvenuta Controparte_3 instaurazione di un rapporto di tipo subordinato intercorso dal 14/01/2014 al 26/05/2017 tra la Soc.
Coop. Beta e . Persona_1
Giova rammentare, tuttavia, che, nel caso di specie, l'esistenza della subordinazione e della relativa documentazione è stata non solo espressamente contestata dall'appellato sin dal ricorso in opposizione ma finanche smentita nel corso del primo grado di giudizio.
Come allegato dalla Coop. Beta con il ricorso di prime cure, contestualmente all'opposizione avverso alla sanzione amministrativa elevata dall' pendeva altro procedimento iscritto sub CP_3
R.G. n. 4791/2017 avente ad oggetto l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la Coop e la che si concludeva con sentenza n. 1178/2022 di Per_1 integrale rigetto delle domande proposte dalla sentenza che, nelle more, è passata in Per_1 giudicato in quanto non impugnata.
Con la prefata sentenza emessa dal medesimo Tribunale di S.M. Capua Vetere (pubblicata in data
04/05/2022 e versata in atti con le note di trattazione del 07/06/2022) il Giudice adito all'esito dell'escussione testimoniale così concludeva: “In definitiva, l'assenza di prova dei requisiti qualificanti l'eterodirezione della lavoratrice (id est, l'assenza di direttive impartite da persone riconducibili a figure apicali della cooperativa, la sporadicità della presenza della Per_1 all'interno dei locali della stessa, l'inosservanza di un orario di lavoro, il mancato espletamento di mansioni specifiche e sotto la direzione di persone riconducibili alla società …), conducono sia al rigetto della domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro, sia la conseguenziale capo di domanda di condanna al pagamento delle spettanze, siccome non riconducibile ad una prestazione subordinata”.
Tale sentenza spiega efficacia riflessa nei confronti dell'attuale appellante, ed invero, come precisato dalla Corte di Cassazione “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità - dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto.” (vedi Cassazione Ordinanza n. 18062 del 05/07/2019). Ebbene, nel caso in esame l' non vanta alcun diritto autonomo rispetto a quello fatto valere dalla Parte_1 nel giudizio richiamato e oggetto della sentenza passata in giudicato, né tale situazione Per_1
(ossia la denunciata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la Coop e la è Per_1 suscettibile di un diverso accertamento).
Ne segue, pertanto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , la sanzione Parte_1 amministrativa irrogata è illegittima stante la mancanza dei presupposti di fatto da cui ha avuto origine, quali l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente e la formazione della documentazione ad esso afferente, non potendosi, conseguentemente, imputare all'appellato di averne scientemente omesso l'ostensione.
Né può condurre ad una diversa conclusione il rilievo per il quale, in ogni caso, l'appellato avrebbe violato la norma contestata per non essersi presentato presso gli Uffici dell' e per aver omesso Pt_2
Con di rispondere, ancorché negativamente, o a mezzo di propri scritti difensivi, alla richiesta dell' .
Ritiene, infatti, la Corte che il mancato ottemperamento all'invito di recarsi in presenza presso la sede dell' e/o l'omessa risposta anche negativa, seppur in astratto rientranti nella Parte_1 fattispecie normativa contestata di cui all'art. 3 comma 3 D.L. 463/1983 (conv. nella L. 638/1983), non possano assumersi a fondamento e giustificazione della sanzione irrogata in quanto non specificamente contestati alla Cooperativa. Come sopra rilevato, infatti, dalla lettura del verbale di accertamento e della successiva ordinanza-ingiunzione si apprende che il fatto attribuito in sede di contestazione è stato unicamente “l'omessa esibizione della documentazione di lavoro” (quali il
LUL, l'UNILAV ed i cedolini paga) inesistente per le ragioni anzidette.
Conclusivamente, appurata l'infondatezza della contestazione e che alcuna violazione può imputarsi alla Soc. Coop. Beta e/o al suo l.r.p.t. l'appello va rigettato e la sentenza impugnata Controparte_1 confermata.
Per quanto attiene, infine, alle spese del presente grado esse non sono dovute considerata la contumacia della parte appellata.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado.
Napoli 9.7.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa