Ordinanza cautelare 25 febbraio 2009
Ordinanza collegiale 20 novembre 2009
Sentenza breve 11 dicembre 2009
Ordinanza cautelare 10 aprile 2010
Ordinanza cautelare 28 aprile 2010
Accoglimento
Dispositivo di sentenza 8 luglio 2010
Parere interlocutorio 1 settembre 2010
Parere definitivo 5 maggio 2015
Sentenza 15 giugno 2022
Parere definitivo 17 maggio 2024
Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 12/03/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2023, proposto da Bon.Sa.R.Fin. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli n.6;
contro
Consorzio Turistico di Pescia Romana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Quattrini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza della Croce Rossa n. 2/C;
nei confronti
Comune di Montalto di Castro, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7966/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Turistico di Pescia Romana e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Rilevato che
la procura rilasciata dal legale rappresentante del Consorzio Turistico di Pescia Romana reca la sottoscrizione tradizionale e che anche l’asseverazione compiuta dal difensore reca la sottoscrizione di tipo tradizionale (si veda procura depositata in data 18 aprile 2023);
per la giurisprudenza di questo Consiglio (sent. Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3016), le modalità di conferimento della procura sono disciplinate dall’art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., che prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, e che la procura “ si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia ”; se “ la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica ”;
l’art. 8, comma 2, d.P.C.S. 22 maggio 2020, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, stabilisce che “ Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'art.22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”;
secondo giurisprudenza consolidata la mancanza di sottoscrizione digitale, non dà luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collegio, nel termine perentorio fissato (Consiglio di Stato sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541; sez. V, 1 aprile 2019, n. 2126);
è necessario dunque fissare il termine perentorio del 30 aprile 2025 per la regolarizzazione della procura;
con separato provvedimento del Presidente della Sezione sarà individuata l’udienza pubblica per la discussione nel merito;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dispone il termine perentorio del 30 aprile 2025 per la regolarizzazione della procura nei termini indicati in motivazione.
Rinvia per la prosecuzione del giudizio all’udienza che sarà individuata con separato provvedimento dal Presidente della Sezione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO