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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5643 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco
Pugliese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 25463 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
Parte_1
(codice fiscale: ) con sede in alla Via Domenico P.IVA_1 Pt_1
Morelli n. 75 (C.F. P.IVA: ), rappresentato e P.IVA_1 P.IVA_2
difeso, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Luigi Imperlino e con questi elett. dom. in alla Via F. Cilea n. 145; Pt_1
E
(codice fiscale e iscrizione Controparte_1
al Registro delle Imprese di n. ) con sede in Afragola, Pt_1 P.IVA_3
1 alla via Santa Maria n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Gina Paola
Pelliccia presso la quale elettivamente domicilia in Casalnuovo di Napoli al
Viale dei Ligustri, 38, giusta procura in atti;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo N. 6667/2022,
emesso in data 8.09.2022 per oneri consortili;
ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro
CONCLUSIONI
parte attrice: per l'accoglimento della domanda;
parte convenuta: per il rigetto della domanda;
sulla base dei seguenti
MOTIVI
Con il decreto ingiuntivo qui opposto, ottenuto dalla Controparte_2
, è stato ingiunto al il pagamento
[...] Parte_2
della somma di euro 13.278,21, oltre accessori, per quote consortili non versate riferite ai budget di gestione 2020 approvati dalle assemblee del
27.07.2020 e del 3.12.2021.
Il consorzio ingiunto si è opposto al decreto ingiuntivo affermando che con provvedimento commissariale n. 39 del 20.07.2011 avrebbe esercitato il diritto di recesso con dismissione della partecipazione societaria nella
2 convenuta opposta secondo le norme statutarie Controparte_2
“nonché dell'art. 2355 bis c.c.” attraverso le seguenti modalità:
1) cessione a titolo oneroso delle azioni detenute, con diritto di prelazione dei soci (art.
7.3 dello Statuto);
2) esercizio del diritto di recesso, nelle forme e nei modi di cui all'art. 2355
bis c.c. (art.
7.6 dello Statuto).
Tale recesso sarebbe stato anche comunicato alla odierna convenuta con note formali del 2012, in cui il chiedeva anche di conoscere se Parte_1
vi erano altri soci interessati a comprare le sue quote, e ribadito in altre note nel 2015, 2017, 2019 prodotte in atti.
L'opposto si è costituito ed ha resistito affermando l'inefficacia del recesso dedotto dal , perché non conforme dallo statuto né previsto dalla Parte_1
disciplina applicabile all'ente.
L'opposizione è infondata.
Il recesso nelle società per azioni è sottoposto alla sussistenza delle previsioni di cui all'art 2437 c.c. che nei primi due commi stabilisce espressamente i casi in cui è possibile esercitarlo: ipotesi relative a modifiche organizzative o dell' assetto societario tali da giustificare da
3 parte del socio una rivalutazione dell' investimento societario, legittimando la risoluzione del rapporto mediate esercizio del recesso.
Secondo quanto previsto dall'art. 2615-ter c.c., alle società consortili si applicano le norme societarie inderogabili qualificanti il “tipo” societario prescelto e che presiedono alla regolamentazione della relativa organizzazione sociale e quindi al funzionamento dei suoi organi interni.
Fatti ovviamente salvi gli adattamenti che possono essere previsti dalle norme statutarie in ragione dello scopo e caratteristiche concrete dell'ente,
così da rendere compatibili le disposizioni societarie applicabili al tipo che risultino ad esempio eventualmente incompatibili con le caratteristiche e dinamiche strutturali di un consorzio. Al di là di questi “adattamenti”,
quindi, resta ferma l'intangibilità delle norme societarie applicabili, dettate per gli interessi dei terzi rispetto all'ente ovvero generali, e qualificabili pertanto come norme di applicazione necessaria.
Ciò posto, in relazione alla disciplina dunque applicabile al caso di specie,
va affermato che al di fuori delle ipotesi previste dai primi due commi dell'art. 2437 c.c., è ipotizzabile la possibilità di esercitare il diritto di recesso ad nutum da parte del socio (sia pure con un adeguato preavviso)
solo in caso di società costituite a tempo indeterminato.
Soltanto lo statuto dell'ente (in questo caso del ) avrebbe potuto Parte_1
prevedere un “adattamento” della disciplina applicabile anzidetta,
4 prevedendo ipotesi di recesso ulteriori e diverse da quelle contemplate da dette norme codicistiche.
Nel caso di specie, però, la disciplina statutaria invocata dall'opponente,
con riferimento all'art.
7.3 dedotto nell'opposizione, disciplina non già il recesso ma la cessione a titolo oneroso delle azioni consortili previo riconoscimento della prelazione ai soci. E l'art.
7.6 dello statuto del opponente disciplina sempre la fattispecie di cessione di quote Parte_1
ad altri soggetti e il se e quando il socio cedente potrà in conseguenza esercitare il diritto di recesso. Pertanto, anche la sua evocazione da parte dell'opponente risulta inconferente rispetto al caso in questione.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, quindi, non può ritenersi interrotto il rapporto tra il e l'opposta con la conseguenza che Parte_1
risultano fondate le pretese creditorie fatte valere in sede monitoria.
La circostanza, pure dedotta in opposizione a giustificazione dell'affermato recesso, secondo cui il risulterebbe altrimenti “intrappolato” Parte_1
dalla gestione della convenuta opposta, si scontra con la circostanza che lo statuto dell'opposto ente, nel momento di adesione da parte dell'opponente, prevedeva un termine di durata. Termine che, tra l'altro,
evidentemente il non poteva ignorare allorquando ha Parte_2
deliberato di aderirvi.
5 Pertanto, il rapporto non risulta interrotto e gli oneri richiesti con l'ingiunzione regolarmente previsti secondo le disposizioni statutarie dagli organi preposti.
Risulta conforme al diritto la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti in ragione della natura della causa, della qualità delle parti e dei loro rapporti, nonché in considerazione della circostanza che è emerso che più volte è stata comunicata la volontà di recesso alla convenuta che non risulta averlo formalmente contestato prima di assumere le diverse iniziative recuperatorie, cui rientra anche quella monitoria oggetto dell'odierna opposizione.
PQ
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite.
Così deciso il 21/02/2025
Il Giudice
dr. Marco Pugliese
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