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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 712/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata Parte_1 in Frattamaggiore, presso la sede dell'avvocatura aziendale, via Vergara, snc
APPELLANTE
E
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sul minore , rappresentati e difesi dagli avv.ti Daria Persona_1
Pietrocarlo e Alessandra Pillinini, presso i quali elettivamente domiciliano, in Roma, via
Gandiglio n. 27
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1300 del 2022 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che, accogliendo il ricorso proposto, nella qualità indicata. da e aveva Controparte_1 CP_2 confermato l'ordinanza cautelare emessa il 13 ottobre 2020, che aveva riconosciuto al loro figlio minore , affetto da spettro autistico, 40 ore settimanali in regime di Persona_1 terapia domiciliare, per un arco temporale di 48 mesi, del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA;
la pronuncia, inoltre, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo (giunta alla cognizione del medesimo giudicante per riunione del relativo procedimento) concesso per un importo pari a euro 13.658,80, calcolato sulla base del titolo giudiziario costituito dalla precedente e confermata ordinanza cautelare.
Censurava detta pronuncia, che eludeva ogni necessario accertamento sulle reali necessità del minore e si basava unicamente su un certificato formato dalla Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena e rilasciato unicamente sulla documentazione sottoposta al medico certificante dai genitori odierni appellanti.
Censurava la valutazione effettuata dal Tribunale del contenuto della delibera della Giunta
Regionale della Campania del 6 aprile 2021, invece adottata sulla base delle principali e più aggiornate linee guida nazionali e internazionali in materia, che definiva in 12 ore settimanali di terapia ABA la misura massimo da riconoscere a un minore affetto da spettro autistico.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto di ogni domanda formulata da controparte nei suoi riguardi con i ricorsi di primo grado, come riuniti.
Si sono costituiti e nella qualità indicata in epigrafe, che Controparte_1 CP_2 articolatamente resistevano all'appello, del quale preliminarmente eccepivano l'inammissibilità. ai sensi degli artt. 342 e 436 bis c.p.c.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, qui ratione temporis applicabili, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene chiari motivi di doglianza, peraltro in buona parte fondati, come si dirà, in ordine alla ritenuta incongruenza della tutela accordata con la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Ciò posto l'appello proposto è parzialmente fondato e, quindi, conseguentemente da accogliere in parte, per le ragioni che seguono.
Occorre precisare che la presente vertenza riguarda un periodo di tempo ben definito, espresso dal quadriennio oggetto della statuizione cautelare, confermata dalla sentenza impugnata in questa sede, in seguito alla quale vi è stata la presa in carico del minore da parte Persona_1 dell'equipe privata, che ha predisposto il relativo programma improntato al metodo ABA, non Part erogato direttamente dalla e quindi oggetto del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni già effettuate fino alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, di cui al procedimento di opposizione riunito in primo grado
La principale censura dell'impugnante riguarda sostanzialmente la disposta estensione del Parte trattamento ABA, erogabile in via diretta o indiretta dalla a 40 ore settimanali (anziché, eventualmente, le 12 ore di cui alla delibera della Giunta Regionale cit. in premessa), senza che al riguardo fosse stata svolta alcuna esaustiva istruttoria sullo stato del minore.
Al riguardo va premesso, in linea con la più autorevole giurisprudenza amministrativa (cfr., ex Co plurimis, Cons. III;
6.10.2023 n. 8708) che il trattamento A.B.A. (Applied Behaviour
Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), a norma dell'articolo 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità approvate in conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in quanto il citato D.P.C.M., nell'aggiornare i
L.E.A., ha ricompreso in essi l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e disabilità e, in particolare, agli artt. 25, 26, 27 e 32, l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo. Ne discende che va inderogabilmente assicurato l'effettivo trattamento
ABA, nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l'erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella "prestazione di risultato" rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. Va anche richiamata la condivisibile giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,, 14.4.20121
n. 9824), anche se riferita ad un trattamento diverso da quello in esame, che afferma dei principi che si attagliano bene anche al caso concreto, ossia che “In tema di diritto ad ottenere una prestazione sanitaria con costo a carico del Servizio sanitario nazionale, il relativo diritto deve essere accertato in base ai presupposti richiesti dalla disciplina dettata dal d.lg. 30 dicembre
1992, n. 502, art. 1, nel testo vigente, recante disposizioni in materia di tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Per
l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie devono essere rispettati i seguenti criteri: 1) la prestazione deve presentare evidenze scientifiche di un significativo beneficio per la salute individuale o collettiva;
2) deve esserci una corrispondenza tra la patologia ed il trattamento secondo un criterio di necessità (c.d. appropriatezza); 3) devono essere valutate altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare la medesima esigenza, in virtù di un criterio di economicità
Si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal
Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario, da una parte, ed il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra (cfr. e, fra le altre, Corte Cost. nn. 354 del 2008, 432 del 2005, 252 del 2001, 509 del 2000, 309 del
1999).
Nel medesimo ambito anche la (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.3.2018 n. 6775) ha avuto Parte_2 modo di affermare che in tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l.vo n. 502 del 1992, costituisce requisito imprescindibile, per il riconoscimento del diritto alla erogazione da parte del S.S.N., l'evidenza scientifica dei benefici apportati alla salute dalla terapia o cura richiesta. In altre parole, la discrezionalità della pubblica amministrazione nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del
S.S.N., sia le proprie disponibilità finanziarie, viene meno quando l'assistito chieda il riconoscimento del diritto all'erogazione di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento.
Parimenti, nella visione comunitaria l'elevato livello di protezione della salute umana garantito dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza) e dall'art. 168 T.F.U.E. deve comunque tenere conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica (art. 168, comma 7), occorrendo coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili e la necessità di soddisfare, con esse, un numero quanto più ampio possibile di fruitori.
D'altronde il comma 2 dell'art., 1 del d.l.vo n. 502 del 1992 offre un preciso riscontro al riguardo, enunciando i principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale, ove dispone che "Il
Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai CP_4 sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati della L. 23 dicembre 1978,
n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario
Nazionale nel rispetto dei principi della dignità umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell'economicità dell'impiego delle risorse". Il successivo comma 7 indica il contenuto dei cosiddetti L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), individuando anche le prestazioni che ne sono escluse, ove prevede che: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza".
Nel contesto ordinamentale così sinteticamente descritto questa Corte ha ritenuto di affidare un incarico peritale alla dott.ssa psicoterapeuta tra i massimi esperti del metodo Persona_2
ABA, alla quale è stato posto il seguente quesito:
“Preliminarmente valutata la specifica patologia dello spettro autistico da cui è affetto il minore
, dica il ctu, con riferimento al periodo per cui è causa, se il metodo Persona_1 comportamentale ABA, come riconosciuto dalle Linee Guida ("Trattamento dei disturbi dello spettro autistico"), quale “trattamento ad evidenza scientifica riconosciuta”, sia appropriato ed efficace per il predetto minore, anche comparando altri eventuali diversi metodi comportamentali o diverse soluzioni fornite dal SSN, specificando, se del caso, il NET globale da riconoscersi come necessario (se per 40 ore settimanali in regime domiciliare per un arco temporale di 48 mesi, come riconosciuto nella sentenza impugnata, o per un numero di ore inferiore e con modalità diverse). Il ctu determinerà, ove riconosciuta l'indispensabilità del metodo ABA, la misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di
Sanità”..
L'elaborazione peritale che ne è scaturita, accurata, esaustiva e non oggetto di specifiche contestazioni tecniche, e le cui articolate premesse si richiamano e si intendono qui integralmente trascritte, così conclude:
“Gli studi evolutivi e naturalistici che derivano dall'ABA risultano essere di una forte evidende- based. E' possibile ottenere buoni risultati terapeutici con un numero nettamente inferiore alle
40 h settimanali, se il lavoro terapeutico è focalizzato sia sull'assistito che sul sistema familiare e sociale nel quale esso è coinvolto. Per il livello di funzionamento del minore Persona_1 si ritiene idoneo un numero di circa 12 h settimanali di terapie (comprensive di teacher
[...] training, supervisione del programma e parent training.
Il metodo ABA di seconda generazione, effettuato nel contesto naturale dell'assistito, è adeguato e auspicabile. Esso deve svolgersi partendo da un progetto cucito addosso, che tenga conto dell'evoluzione dei bisogni, nelle diverse fasi del ciclo di vita nel sistema nel quale egli è inserito, con peculiare riferimento al sistema familiare e scolastico.
Si precisa, inoltre, che un trattamento di tipo intensivo, così come precedentemente previsto, sarebbe stato idoneo ad un'età più precoce, con un livello di funzionamento più basso”.
A fronte di una tale chiara e inequivocabile impostazione, che investe direttamente il periodo per cui è causa, reputa la Corte che ricorrono i presupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per porre a carico del SSN il trattamento ABA richiesto dai ricorrenti nei limiti definiti dalla ctu, in quanto: a) sussistono evidenze scientifiche di efficacia del trattamento validate da parte della comunità scientifica;
b) è stata accertata la corrispondenza tra patologia e trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente non potendosi certo tralasciare i benefici conseguiti, e che potranno ancora essere apportati, al patrimonio di competenza sociale, comunicativa (anche sotto il profilo strettamente linguistico) e di autonomia personale del minore;
c) risulta salvaguardato il principio di economicità nell'impiego delle risorse, posto che non risultano presenti altre forme di assistenza, meno costose e di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate. Conclusivamente, tenuto conto dell'esigenza di bilanciamento del diritto alla salute del minore con quelli della finanza pubblica, la controversia va definita in linea con le conclusioni peritali, nel pieno rispetto del principio di continuità, accogliendo la domanda nel limite di sessioni d'intervento diretto per 12 ore settimanali per il periodo azionato.
Ne discende che l'appello spiegato va parzialmente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese relative alle cure ricevute da terzi nella misura di 12 ore settimanali (in luogo delle 40 riconosciute nella sentenza impugnata) di terapia ABA in regime domiciliare per 48 mesi. Correlatamente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, il cui importo va corrispondentemente ridotto e parametrato alle ore qui riconosciute, per cui l' va condannata a pagare agli Parte_1 odierni appellanti la somma di euro 4.097,64 (in luogo della somma di euro 13.658,80 riconosciuta con il decreto opposto), oltre interessi di legge.
In considerazione della particolarità che ha caratterizzato la vicenda, valutato unitariamente l'esito delle due fasi del giudizio, tenuto anche conto che, in base al contraddittorio sviluppatosi tra le parti, può affermarsi che il riconoscimento delle 12 ore di terapia avrebbe potuto essere raggiunto in sede extragiudiziale, con l'applicazione concordata del disposto di cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania del 6 aprile 2021, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale del vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Le spese di ctu sono state contestualmente liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara il diritto degli appellanti al rimborso delle spese relative alle cure ricevute da terzi pari a 12 ore settimanali (in luogo delle 40 riconosciute nella sentenza impugnata) di terapia ABA in regime domiciliare per 48 mesi;
revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' a pagare agli odierni Parte_1 appellanti la somma di euro 4.097,64 (in luogo della somma di euro 13.658,80 riconosciuta con il decreto opposto) , oltre interessi di legge;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado;
spese di ctu come da separato contestuale decreto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 712/22 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Ara, elettivamente domiciliata Parte_1 in Frattamaggiore, presso la sede dell'avvocatura aziendale, via Vergara, snc
APPELLANTE
E
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_1 CP_2 genitoriale sul minore , rappresentati e difesi dagli avv.ti Daria Persona_1
Pietrocarlo e Alessandra Pillinini, presso i quali elettivamente domiciliano, in Roma, via
Gandiglio n. 27
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1300 del 2022 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che, accogliendo il ricorso proposto, nella qualità indicata. da e aveva Controparte_1 CP_2 confermato l'ordinanza cautelare emessa il 13 ottobre 2020, che aveva riconosciuto al loro figlio minore , affetto da spettro autistico, 40 ore settimanali in regime di Persona_1 terapia domiciliare, per un arco temporale di 48 mesi, del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA;
la pronuncia, inoltre, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo (giunta alla cognizione del medesimo giudicante per riunione del relativo procedimento) concesso per un importo pari a euro 13.658,80, calcolato sulla base del titolo giudiziario costituito dalla precedente e confermata ordinanza cautelare.
Censurava detta pronuncia, che eludeva ogni necessario accertamento sulle reali necessità del minore e si basava unicamente su un certificato formato dalla Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena e rilasciato unicamente sulla documentazione sottoposta al medico certificante dai genitori odierni appellanti.
Censurava la valutazione effettuata dal Tribunale del contenuto della delibera della Giunta
Regionale della Campania del 6 aprile 2021, invece adottata sulla base delle principali e più aggiornate linee guida nazionali e internazionali in materia, che definiva in 12 ore settimanali di terapia ABA la misura massimo da riconoscere a un minore affetto da spettro autistico.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto di ogni domanda formulata da controparte nei suoi riguardi con i ricorsi di primo grado, come riuniti.
Si sono costituiti e nella qualità indicata in epigrafe, che Controparte_1 CP_2 articolatamente resistevano all'appello, del quale preliminarmente eccepivano l'inammissibilità. ai sensi degli artt. 342 e 436 bis c.p.c.
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12, qui ratione temporis applicabili, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene chiari motivi di doglianza, peraltro in buona parte fondati, come si dirà, in ordine alla ritenuta incongruenza della tutela accordata con la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Ciò posto l'appello proposto è parzialmente fondato e, quindi, conseguentemente da accogliere in parte, per le ragioni che seguono.
Occorre precisare che la presente vertenza riguarda un periodo di tempo ben definito, espresso dal quadriennio oggetto della statuizione cautelare, confermata dalla sentenza impugnata in questa sede, in seguito alla quale vi è stata la presa in carico del minore da parte Persona_1 dell'equipe privata, che ha predisposto il relativo programma improntato al metodo ABA, non Part erogato direttamente dalla e quindi oggetto del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni già effettuate fino alla data del ricorso per decreto ingiuntivo, di cui al procedimento di opposizione riunito in primo grado
La principale censura dell'impugnante riguarda sostanzialmente la disposta estensione del Parte trattamento ABA, erogabile in via diretta o indiretta dalla a 40 ore settimanali (anziché, eventualmente, le 12 ore di cui alla delibera della Giunta Regionale cit. in premessa), senza che al riguardo fosse stata svolta alcuna esaustiva istruttoria sullo stato del minore.
Al riguardo va premesso, in linea con la più autorevole giurisprudenza amministrativa (cfr., ex Co plurimis, Cons. III;
6.10.2023 n. 8708) che il trattamento A.B.A. (Applied Behaviour
Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA), a norma dell'articolo 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità approvate in conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in quanto il citato D.P.C.M., nell'aggiornare i
L.E.A., ha ricompreso in essi l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e disabilità e, in particolare, agli artt. 25, 26, 27 e 32, l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l'assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo. Ne discende che va inderogabilmente assicurato l'effettivo trattamento
ABA, nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l'erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella "prestazione di risultato" rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento ABA nei LEA. Va anche richiamata la condivisibile giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav.,, 14.4.20121
n. 9824), anche se riferita ad un trattamento diverso da quello in esame, che afferma dei principi che si attagliano bene anche al caso concreto, ossia che “In tema di diritto ad ottenere una prestazione sanitaria con costo a carico del Servizio sanitario nazionale, il relativo diritto deve essere accertato in base ai presupposti richiesti dalla disciplina dettata dal d.lg. 30 dicembre
1992, n. 502, art. 1, nel testo vigente, recante disposizioni in materia di tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Per
l'erogazione gratuita di prestazioni sanitarie devono essere rispettati i seguenti criteri: 1) la prestazione deve presentare evidenze scientifiche di un significativo beneficio per la salute individuale o collettiva;
2) deve esserci una corrispondenza tra la patologia ed il trattamento secondo un criterio di necessità (c.d. appropriatezza); 3) devono essere valutate altre forme di assistenza meno costose e volte a soddisfare la medesima esigenza, in virtù di un criterio di economicità
Si tratta di requisiti concorrenti che coniugano, ragionevolmente, le diverse esigenze, concernenti la sfera della collettività e la tutela individuale, in più occasioni richiamate dal
Giudice delle leggi in riferimento al diritto alla salute: i condizionamenti derivanti dalle risorse finanziarie di cui lo Stato dispone per organizzare il Servizio sanitario, da una parte, ed il nucleo irriducibile del diritto alla salute come ambito inviolabile della dignità umana, dall'altra (cfr. e, fra le altre, Corte Cost. nn. 354 del 2008, 432 del 2005, 252 del 2001, 509 del 2000, 309 del
1999).
Nel medesimo ambito anche la (cfr. Cass., Sez. Lav., 19.3.2018 n. 6775) ha avuto Parte_2 modo di affermare che in tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l.vo n. 502 del 1992, costituisce requisito imprescindibile, per il riconoscimento del diritto alla erogazione da parte del S.S.N., l'evidenza scientifica dei benefici apportati alla salute dalla terapia o cura richiesta. In altre parole, la discrezionalità della pubblica amministrazione nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del
S.S.N., sia le proprie disponibilità finanziarie, viene meno quando l'assistito chieda il riconoscimento del diritto all'erogazione di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento.
Parimenti, nella visione comunitaria l'elevato livello di protezione della salute umana garantito dall'art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza) e dall'art. 168 T.F.U.E. deve comunque tenere conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica (art. 168, comma 7), occorrendo coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili e la necessità di soddisfare, con esse, un numero quanto più ampio possibile di fruitori.
D'altronde il comma 2 dell'art., 1 del d.l.vo n. 502 del 1992 offre un preciso riscontro al riguardo, enunciando i principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale, ove dispone che "Il
Sanitario Nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai CP_4 sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati della L. 23 dicembre 1978,
n. 833, artt. 1 e 2, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano Sanitario
Nazionale nel rispetto dei principi della dignità umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell'economicità dell'impiego delle risorse". Il successivo comma 7 indica il contenuto dei cosiddetti L.E.A. (livelli essenziali di assistenza), individuando anche le prestazioni che ne sono escluse, ove prevede che: "Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza".
Nel contesto ordinamentale così sinteticamente descritto questa Corte ha ritenuto di affidare un incarico peritale alla dott.ssa psicoterapeuta tra i massimi esperti del metodo Persona_2
ABA, alla quale è stato posto il seguente quesito:
“Preliminarmente valutata la specifica patologia dello spettro autistico da cui è affetto il minore
, dica il ctu, con riferimento al periodo per cui è causa, se il metodo Persona_1 comportamentale ABA, come riconosciuto dalle Linee Guida ("Trattamento dei disturbi dello spettro autistico"), quale “trattamento ad evidenza scientifica riconosciuta”, sia appropriato ed efficace per il predetto minore, anche comparando altri eventuali diversi metodi comportamentali o diverse soluzioni fornite dal SSN, specificando, se del caso, il NET globale da riconoscersi come necessario (se per 40 ore settimanali in regime domiciliare per un arco temporale di 48 mesi, come riconosciuto nella sentenza impugnata, o per un numero di ore inferiore e con modalità diverse). Il ctu determinerà, ove riconosciuta l'indispensabilità del metodo ABA, la misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di
Sanità”..
L'elaborazione peritale che ne è scaturita, accurata, esaustiva e non oggetto di specifiche contestazioni tecniche, e le cui articolate premesse si richiamano e si intendono qui integralmente trascritte, così conclude:
“Gli studi evolutivi e naturalistici che derivano dall'ABA risultano essere di una forte evidende- based. E' possibile ottenere buoni risultati terapeutici con un numero nettamente inferiore alle
40 h settimanali, se il lavoro terapeutico è focalizzato sia sull'assistito che sul sistema familiare e sociale nel quale esso è coinvolto. Per il livello di funzionamento del minore Persona_1 si ritiene idoneo un numero di circa 12 h settimanali di terapie (comprensive di teacher
[...] training, supervisione del programma e parent training.
Il metodo ABA di seconda generazione, effettuato nel contesto naturale dell'assistito, è adeguato e auspicabile. Esso deve svolgersi partendo da un progetto cucito addosso, che tenga conto dell'evoluzione dei bisogni, nelle diverse fasi del ciclo di vita nel sistema nel quale egli è inserito, con peculiare riferimento al sistema familiare e scolastico.
Si precisa, inoltre, che un trattamento di tipo intensivo, così come precedentemente previsto, sarebbe stato idoneo ad un'età più precoce, con un livello di funzionamento più basso”.
A fronte di una tale chiara e inequivocabile impostazione, che investe direttamente il periodo per cui è causa, reputa la Corte che ricorrono i presupposti enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per porre a carico del SSN il trattamento ABA richiesto dai ricorrenti nei limiti definiti dalla ctu, in quanto: a) sussistono evidenze scientifiche di efficacia del trattamento validate da parte della comunità scientifica;
b) è stata accertata la corrispondenza tra patologia e trattamento secondo un criterio di stretta necessità, tale da conseguire il migliore risultato terapeutico con la minore incidenza sulla qualità della vita del paziente non potendosi certo tralasciare i benefici conseguiti, e che potranno ancora essere apportati, al patrimonio di competenza sociale, comunicativa (anche sotto il profilo strettamente linguistico) e di autonomia personale del minore;
c) risulta salvaguardato il principio di economicità nell'impiego delle risorse, posto che non risultano presenti altre forme di assistenza, meno costose e di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate. Conclusivamente, tenuto conto dell'esigenza di bilanciamento del diritto alla salute del minore con quelli della finanza pubblica, la controversia va definita in linea con le conclusioni peritali, nel pieno rispetto del principio di continuità, accogliendo la domanda nel limite di sessioni d'intervento diretto per 12 ore settimanali per il periodo azionato.
Ne discende che l'appello spiegato va parzialmente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto degli appellanti al rimborso delle spese relative alle cure ricevute da terzi nella misura di 12 ore settimanali (in luogo delle 40 riconosciute nella sentenza impugnata) di terapia ABA in regime domiciliare per 48 mesi. Correlatamente, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, il cui importo va corrispondentemente ridotto e parametrato alle ore qui riconosciute, per cui l' va condannata a pagare agli Parte_1 odierni appellanti la somma di euro 4.097,64 (in luogo della somma di euro 13.658,80 riconosciuta con il decreto opposto), oltre interessi di legge.
In considerazione della particolarità che ha caratterizzato la vicenda, valutato unitariamente l'esito delle due fasi del giudizio, tenuto anche conto che, in base al contraddittorio sviluppatosi tra le parti, può affermarsi che il riconoscimento delle 12 ore di terapia avrebbe potuto essere raggiunto in sede extragiudiziale, con l'applicazione concordata del disposto di cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania del 6 aprile 2021, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale del vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n.
77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Le spese di ctu sono state contestualmente liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata: dichiara il diritto degli appellanti al rimborso delle spese relative alle cure ricevute da terzi pari a 12 ore settimanali (in luogo delle 40 riconosciute nella sentenza impugnata) di terapia ABA in regime domiciliare per 48 mesi;
revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' a pagare agli odierni Parte_1 appellanti la somma di euro 4.097,64 (in luogo della somma di euro 13.658,80 riconosciuta con il decreto opposto) , oltre interessi di legge;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado;
spese di ctu come da separato contestuale decreto.
Napoli, 21 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)