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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1800/2020,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume,
Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona, per procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Distante, per procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.2.2020 la (poi Parte_2
divenuta conveniva in giudizio il deducendo Parte_1 Controparte_1
di essere cessionaria di crediti vantati nei confronti del convenuto da CP_1 [...]
, in particolare, di avere diritto al pagamento di: Controparte_2 - € 80.145,68 per sorte capitale di 187 fatture emesse da Controparte_2
cedute a e rimaste insolute;
Pt_1
- interessi moratori su tali somme maturati dal giorno successivo a quello di scadenza, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/02;
- interessi anatocistici, determinati ai sensi dell'art. 1284, co 4 c.c. e quindi al saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dalla data di notifica dell'atto di citazione, per interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla notifica dell'atto di citazione;
- nonché dell'importo di € 40,00 per ciascuna delle 187 fatture pagate in ritardo dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 6, co 2 del D. Lgs. n. 231/02 (pari a € 7.480,00);
- dell'ulteriore importo di € 3.604,24 per interessi moratori su altre 222 fatture pagate in ritardo dall'ente convenuto, maturati dal giorno successivo a quello di scadenza, ai sensi degli artt. 2 e 5 D.
Lgs. 231/02;
- dell'ulteriore importo di € 40,00 per ciascuna di tali 222 fatture pagate in ritardo dall'ente convenuto ai sensi dell'art. 6, co 2 del D. Lgs. n. 231/02 (pari a € 8.880,00).
Pertanto, concludeva chiedendo che il convenuto fosse condannato al pagamento di tali CP_1
importi o, in via subordinata, degli importi che fossero ritenuti dovuti in corso di causa, eventualmente anche ex art. 2041 c.c., con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_1
di legittimazione della società attrice atteso che ai sensi dell'art.
6.1 dell'atto di cessione sarebbe stata necessaria l'espressa accettazione del debitore ceduto per la validità della cessione. Nel merito il eccepiva come la normativa di cui al D. Lgs. 231/02 non fosse Controparte_1
applicabile al caso di specie, perché i contratti di fornitura di energia elettrica erano di molto antecedenti al 2002 e perché tale normativa non era applicabile ai Comuni per gli appalti per la fornitura di energia elettrica, e contestava la sorte capitale richiesta, in quanto come riferito dal
, le fatture relative all'anno 2015 erano state già pagate. Parte_3
Contestando, infine, l'ammissibilità della domanda proposta in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento, il concludeva chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Espletata una CTU contabile, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.9.2024 e quindi è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
2 Preliminarmente, occorre rilevare come la cessione di credito che forma oggetto del presente giudizio, in quanto inerente crediti di un Ente Locale, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 106, co
13 D. Lgs. n. 50/2016 (illo tempore vigente), alla cui stregua “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici” (co 2) e “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (co 3), fermo restando che “le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione” (co
4).
Ebbene nella presente fattispecie, da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti emerge con adeguata chiarezza come la cessione dei crediti oggetto del presente procedimento sia pienamente opponibile all'Ente convenuto, essendo stata perfezionata conformemente al suddetto dettato normativo e, in particolare, mediante scrittura privata autenticata il 14.12.2016, notificata al on PEC del giorno 23.1.2017. Alla luce, Controparte_1
dunque, della prova della notifica della cessione al si deve ritenere che non fosse CP_1 necessaria alcuna ulteriore autorizzazione della stessa da parte dell'Ente, essendo sufficiente la stipulazione della cessione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la semplice notifica, in carenza di un espresso rifiuto successivo alla notifica che il non ha Controparte_1
provato nel presente giudizio. Al riguardo, peraltro, occorre rilevare come l'accettazione da parte del debitore prevista dall'art.
6.1 del contratto di cessione non faccia riferimento all'opponibilità della cessione all'ente debitore ceduto, ma solo all'opponibilità allo stesso debitore ceduto di eventuali situazioni di irregolarità nell'adempimento di cartelle di pagamento (di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di altre situazioni comunque rilevanti ai sensi dell'art. 2 comma
17 della legge 15 luglio 2009 n. 94) in capo al soggetto cedente e la conseguente eventuale possibilità, ricorrendone i presupposti, per il di sospendere i pagamenti dei crediti oggetto CP_1
di cessione, salvo che non abbia accettato espressamente la cessione .
Passando, quindi, al merito della controversia, appare opportuno rilevare parte convenuta costituendosi in giudizio non abbia sollevato alcuna specifica contestazione con riferimento alle forniture di energia elettrica e alle rispettive fatture indicate negli elenchi prodotti dalla società attrice, e, dunque, non risulti necessaria, nella presente controversia, la produzione delle singole fatture da parte della società attrice.
3 Sotto altro profilo, si deve osservare come risulti infondata l'eccezione sollevata dall'ente convenuto con riferimento alla circostanza che le fatture dell'anno 2015 sarebbero state già pagate, come attestato dalla stessa cedente, in quanto tale Parte_3 contestazione non è stata supportata da adeguata documentazione di riscontro, atteso che l'ente convenuto si è limitato a produrre una nota del 14.2.2017 con cui Parte_3 ha effettivamente confermato che non risultavano insoluti risalenti all'anno 2015,
[...] ma, d'altro canto, il non ha fornito prova che il pagamento delle 4 Controparte_1
specifiche fatture riferibili all'anno 2015, incluse nell'allegato A dell'atto di cessione, sia avvenuto prima della notifica della cessione del credito e, dunque, prima del 23.1.2017, così da risultare opponibili al cessionario.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni, della documentazione in atti e della relazione del consulente tecnico d'ufficio, redatta all'esito di un accurato esame della documentazione prodotta dalla società attrice, metodologicamente corretta ed esente da vizi e pertanto condivisa, in quanto sostenuta da dati puntuali, dunque, emerge con adeguata chiarezza come la sorte capitale delle fatture emesse a carico del che hanno formato oggetto di Controparte_1 cessione documentata e rimaste insolute ammonti a € 80.145,68.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, non risultando in atti il pagamento di alcuna somma a tale titolo da parte del lo stesso va condannato al pagamento nei Controparte_1
confronti della di tale somma, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 con Parte_1
decorrenza dalla scadenza delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, oltre interessi anatocistici in misura legale sugli interessi che alla data di notifica dell'atto di citazione
(20.2.2020) erano già maturati da sei mesi, come espressamente richiesto nella domanda da parte attrice.
A tale proposito occorre osservare come le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/02 risultino applicabili alla presente fattispecie in quanto i contratti di fornitura di energia elettrica risalgono al 2012 e
2013, quindi ad epoca ampiamente successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e per espressa previsione dell'art. 2 D. Lgs. 231/02 tale normativa risulti applicabile anche alle pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne, poi, l'ammontare del tasso degli interessi di mora risulta altresì applicabile la normativa di cui al D. Lgs. 231/02, atteso che parte convenuta non ha formulato tempestivamente, con la comparsa di costituzione e risposta, alcuna specifica contestazione al riguardo.
La domanda attorea, inoltre, va accolta anche con riferimento all'ulteriore somma, sufficientemente documentata in atti, come esattamente quantificata dal CTU sulla base dei tassi di interesse correttamente applicati, di € 3.150,23 per interessi moratori su altre 222 fatture pagate in ritardo
4 dall'ente convenuto (riportate negli all. B, C, D, E della relazione di CTU depositata il 29.3.2024), maturati dal giorno successivo a quello di scadenza, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/02, oltre interessi anatocistici in misura legale sugli interessi che alla data di notifica dell'atto di citazione (20.2.2020) erano già maturati da sei mesi, come espressamente richiesto nella domanda da parte attrice.
Con riferimento, infine, alla domanda di risarcimento formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 6 del D.
Lgs. 231/02, si deve osservare come la stessa, come condivisibilmente evidenziato dal CTU, possa essere accolta solo parzialmente, nella limitata misura di € 240,00 corrispondente alle sole 6 fatture
(tra le 187 rimaste insolute e le 222 pagate in ritardo) inerenti l'unico contratto di fornitura
(transazione commerciale) stipulato il 14.2.2013, cioè dopo il 1.1.2013 e, dunque, soggetto alla normativa di cui all'art. 6, co 2 D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs. 192/12, applicabile alle transazioni commerciali concluse in data successiva all'1.1.2013.
Alla luce dell'accoglimento, anche se parziale, della domanda attorea si ritiene che le spese di lite CP_ secondo il principio della soccombenza vadano poste a carico dell' convenuto, nell'importo liquidato in dispositivo. CP_ Per le stesse ragioni le spese della C.T.U. contabile vanno poste in via definitiva a carico dell' convenuto.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 80.145,68, oltre interessi ai sensi del Parte_1
D. Lgs. 231/02 con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture alla data di effettivo pagamento, nonché interessi anatocistici in misura legale sugli interessi che alla data di notifica dell'atto di citazione (20.2.2020) erano già scaduti da sei mesi;
2) condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.150,23, a titolo di interessi moratori su n. 222 fatture pagate in ritardo (riportate negli all. B, C, D, E della relazione di CTU depositata il 29.3.2024), dal giorno successivo a quello di scadenza ex art. 2 e 5 D. Lgs. 231/02;
3) condanna il l pagamento in favore di ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 6, co 2 D. Lgs. 231/02, dell'ulteriore importo di € 240,00, oltre interessi legali dal
20.2.2020;
4) rigetta le ulteriori domande;
5 5) condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 5.800,00 per compenso avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge;
6) pone in via definitiva a carico del e spese della C.T.U. espletata, Controparte_1
già liquidate con separato decreto.
Lecce, 21 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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