Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1374/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1374/2025, promossa con ricorso depositato il 14/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...], il [...]
cittadina italiana;
Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Francesca Rufini
e
2) Controparte_1
nato a [...], il [...]
cittadino italiano;
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Rufini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Saronno (VA), in data 05 maggio 2012
(anno 2012, atto n. 4, parte 2, serie A)
con i seguenti figli minorenni:
- nata a [...], il [...], e Persona_1
- nato a [...], il [...]. Controparte_2
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14 marzo 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
conclusioni relative alla separazione
● dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
● ordinare al Comune di Saronno (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi potranno vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con la consapevolezza che la prole ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
gli stessi genitori si impegnano a mantenere una serena comunicazione tra loro, e a tutelare ciascuno la figura dell'altro agli occhi dei figli;
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_2 collocamento prevalente presso l'abitazione materna ove manterranno la propria residenza;
le
Parti sono consapevoli che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere prese congiuntamente nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita di e idonea a garantir loro una stabile Per_1 CP_2 consuetudine di vita e salde relazioni affettive sia con il padre che con la madre, i quali hanno il dovere di cooperare nella loro assistenza, educazione ed istruzione;
3) La casa familiare sita a Saronno (VA), Via Roma n. 12, viene assegnata alla signora che Pt_1 ne è anche unica proprietaria, e che continuerà a risiedervi insieme ai figli;
4) le Parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé e fatti salvi tutti Per_1 CP_2 gli eventuali diversi accordi che tra i genitori potranno intercorrere tenendo conto delle esigenze dei minori:
- nei week-end: a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera dopo cena entro le ore 21, oppure - concordandolo con la madre entro il mercoledì che precede - dal sabato mattina entro le ore 10 al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà
i figli a scuola;
in mancanza di accordo, il papà terrà con sé i figli dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera dopo cena entro le ore 21;
- durante la settimana: tutti i mercoledì (o altro giorno da concordarsi tra i genitori entro il venerdì precedente) dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando il papà accompagnerà e a scuola;
Per_1 CP_2
5) durante le vacanze estive e trascorreranno con ciascun genitore, nel periodo di Per_1 CP_2 sospensione scolastica, due settimane, anche non consecutive e con possibilità di aggiungerne
2 una terza, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i genitori concordano che, nel mese di luglio e ove possibile, i figli potranno trascorrere due settimane a Forte dei Marmi con la madre, presso l'abitazione dei nonni materni e, per il resto, frequentare campi estivi come fatto fino ad ora;
6) durante le vacanze natalizie e trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, i Per_1 CP_2 periodi dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre fino al 6 gennaio, con l'intesa che il
26 dicembre resterà sempre di spettanza del genitore che ha con sé i figli nel secondo periodo;
7) durante le vacanze pasquali - salvo diversi accordi tra i genitori - resterà in vigore il regime di collocamento ordinario e i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il giorno di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo;
8) durante le vacanze ciascun genitore sarà tenuto a rendere preventivamente noto l'indirizzo del luogo in cui soggiorneranno i figli, assicurando all'altro genitore la reperibilità e la possibilità di comunicare quotidianamente con gli stessi;
9) compatibilmente con gli impegni di lavoro, il padre trascorrerà ogni anno il giorno del proprio compleanno (26 settembre) e la festa del papà con i figli, e così farà la mamma per il giorno del suo compleanno (20 ottobre) e la festa della mamma. e invece, trascorreranno Per_1 CP_2 il giorno del proprio compleanno con il genitore presso cui saranno collocati in quel momento fatta salva la possibilità per l'altro genitore di far loro visita, e per entrambi i genitori di partecipare, qualora sia possibile, alla feste eventualmente organizzate;
10) i ponti scolastici e le festività infrasettimanali non interromperanno l'ordinario regime, ma saranno di pertinenza del genitore che avrà con sé i figli nel week end più prossimo alla festività; qualora la festività cada di mercoledì essa spetterà al genitore che non l'ha trascorsa con i figli l'anno precedente;
sono sempre salvi i diversi accordi tra le Parti.
11) I genitori convengono che qualora e fossero malati, il papà potrà far loro visita Per_1 CP_2 presso l'abitazione della mamma e che il genitore in quel momento non collocatario potrà contattare i figli tutti i giorni, all'utenza di cellulare dell'altro genitore.
12) Il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP_1 Pt_1 somma di € 700 (€ 350 per ciascuno di essi), che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione marzo 2026); tale importo comprende il concorso alle spese ordinarie dei minori e quindi vitto, concorso nelle spese di casa, abbigliamento ordinario, medicinali da banco, cancelleria scolastica non di inizio anno e tutto quant'altro eventualmente indicato a tale titolo nelle Linee Guida Distrettuali adottate dal Tribunale di Busto Arsizio;
resta espressamente esclusa dall'assegno mensile la mensa scolastica, che verrà suddivisa tra le Parti ai sensi del successivo punto 13;
13) ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
3 a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
I genitori concordano di inserire espressamente tra le spese straordinarie da concordare, anche quelle per i regali acquistati in occasione delle feste di compleanno a cui i figli dovessero partecipare.
Le spese straordinarie sostenute in un determinato mese verranno rimborsate dall'uno all'altro genitore alla fine del mese stesso.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
14) l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito integralmente dalla signora
Pt_1
15) i genitori si impegnano a non far entrare in contatto e con eventuali nuovi Per_1 CP_2 partner fino a quando la relazione non sarà stabile e, in ogni caso, ad introdurre con gradualità e delicatezza il nuovo eventuale partner nella vita dei figli, condividendo con l'altro genitore le informazioni ritenute opportune, utili e/o necessarie per rendere questo passaggio il più sereno possibile;
le Parti concordano che nessuna convivenza potrà essere iniziata se non decorsi due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
nonché
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che si decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma
5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando uno dei requisiti di cui all'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.05.2012, in saronno (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Saronno (anno 2012, atto n. 4, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la trasmissione sul ruolo del Giudice.
Spese di procedura al definitivo.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______30.4.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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