Articolo 3 della Legge 11 maggio 1990, n. 108
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 maggio 1990
Art. 3. Licenziamento discriminatorio 1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell' articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e dell' articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come modificato dall' articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e' nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 604/1966 e' il seguente:
"Art. 4. - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attivita' sindacabili e' nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata".
- Il testo dell' art. 15 della legge n. 300/1970 , come modificato dalla legge n. 903/1977 , e' il seguente:
"Art. 15 (Atti discriminatori). - E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita' sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
- Per il testo dell' art. 18 della legge n. 300/1970 si veda la precedente nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 26 maggio 1990
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