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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 701 / 2017
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 701/2017 R.G., vertente TRA
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'Avv. Violi Domenico appellante
CONTRO
(CF: , difesa dall'Avv. Ruggiero Domenico Controparte_1 C.F._1
appellata
Oggetto: Indennizzo per recesso anticipato dal contratto di prestazione professionale – appello avverso la sentenza n. 1195/2017, emessa il 28 luglio 2017, nell'ambito del proc. n. 1041/2014 RGAC
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2014, conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del recesso anticipato Parte_1 dal contratto di collaborazione libero-professionale stipulato il 12 settembre 2013 con la struttura convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento di € 456.000,00 oltre interessi e spese, sostenendo che il recesso, motivato con presunti errori professionali e violazioni delle direttive sanitarie, fosse sorretto da alcuna valida motivazione tale da integrare una giusta causa. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore della Sezione Lavoro, assumendo la natura parasubordinata del rapporto;
nel merito sosteneva la legittimità del recesso, fondandola su gravi inadempimenti della professionista, consistenti nell'errore medico in un intervento chirurgico oggetto di causa risarcitoria, nel superamento delle percentuali di tagli cesarei fissate dalle direttive regionali e nella mancata stipula della polizza assicurativa. Con sentenza n. 1195/2017, emessa il 28 luglio 2017 nell'ambito del proc. n. 1041/2014 RGAC, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza, e riteneva infondati i motivi di recesso, osservando che le violazioni contestate non erano idonee a giustificare la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione. Per l'effetto condannava la al pagamento dell'indennità contrattuale di Parte_1
€ 456.000,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo. Avverso a tale pronuncia proponeva appello la chiedendo, Parte_1 preliminarmente che fosse dichiarata la competenza del giudice del lavoro. Nel merito, chiedeva l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, o in subordine, che fosse dichiarata l'iniquità della clausola contrattuale applicata, con riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c. Parte appellata si costituiva in giudizio e resisteva all'iniziativa avversaria sostenendo l'infondatezza dell'appello. Dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 29.10.2019 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Seguivano altri rinvii d'ufficio, fino all'udienza del 24 maggio 2021, alla quale si prendeva atto della dichiarazione di fallimento di avvenuta con sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 Calabria n. 6/2021, e con ordinanza pubblicata il 26 maggio 2021 e comunicata in pari data alle parti presso i rispettivi difensori, la Corte di Appello ha dichiarato interrotto il giudizio. Successivamente, con decreto presidenziale dell' 01.11.2025 ritualmente comunicato, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato per la causa l'udienza del 24.11.2025 sostituita dalla trattazione scritta, sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti. Preso atto del deposito di note scritte da parte del procuratore della parte appellata che ha insistito nella richiesta di estinzione del processo
Tanto premesso, e rilevato:
che, dichiarata l'interruzione della causa, non è intervenuta la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone
R.G n. 701 / 2017
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 701/2017 R.G., vertente TRA
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'Avv. Violi Domenico appellante
CONTRO
(CF: , difesa dall'Avv. Ruggiero Domenico Controparte_1 C.F._1
appellata
Oggetto: Indennizzo per recesso anticipato dal contratto di prestazione professionale – appello avverso la sentenza n. 1195/2017, emessa il 28 luglio 2017, nell'ambito del proc. n. 1041/2014 RGAC
Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2014, conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo che fosse accertata l'illegittimità del recesso anticipato Parte_1 dal contratto di collaborazione libero-professionale stipulato il 12 settembre 2013 con la struttura convenuta, con condanna di quest'ultima al pagamento di € 456.000,00 oltre interessi e spese, sostenendo che il recesso, motivato con presunti errori professionali e violazioni delle direttive sanitarie, fosse sorretto da alcuna valida motivazione tale da integrare una giusta causa. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale ordinario in favore della Sezione Lavoro, assumendo la natura parasubordinata del rapporto;
nel merito sosteneva la legittimità del recesso, fondandola su gravi inadempimenti della professionista, consistenti nell'errore medico in un intervento chirurgico oggetto di causa risarcitoria, nel superamento delle percentuali di tagli cesarei fissate dalle direttive regionali e nella mancata stipula della polizza assicurativa. Con sentenza n. 1195/2017, emessa il 28 luglio 2017 nell'ambito del proc. n. 1041/2014 RGAC, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza, e riteneva infondati i motivi di recesso, osservando che le violazioni contestate non erano idonee a giustificare la risoluzione anticipata del contratto di collaborazione. Per l'effetto condannava la al pagamento dell'indennità contrattuale di Parte_1
€ 456.000,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso delle spese di lite come liquidate in dispositivo. Avverso a tale pronuncia proponeva appello la chiedendo, Parte_1 preliminarmente che fosse dichiarata la competenza del giudice del lavoro. Nel merito, chiedeva l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, o in subordine, che fosse dichiarata l'iniquità della clausola contrattuale applicata, con riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1384 c.c. Parte appellata si costituiva in giudizio e resisteva all'iniziativa avversaria sostenendo l'infondatezza dell'appello. Dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 29.10.2019 è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Seguivano altri rinvii d'ufficio, fino all'udienza del 24 maggio 2021, alla quale si prendeva atto della dichiarazione di fallimento di avvenuta con sentenza del Tribunale di Reggio Parte_1 Calabria n. 6/2021, e con ordinanza pubblicata il 26 maggio 2021 e comunicata in pari data alle parti presso i rispettivi difensori, la Corte di Appello ha dichiarato interrotto il giudizio. Successivamente, con decreto presidenziale dell' 01.11.2025 ritualmente comunicato, la Corte di Appello, prendendo atto che fino a quel momento il processo non era stato riassunto, ha fissato per la causa l'udienza del 24.11.2025 sostituita dalla trattazione scritta, sottoponendo la circostanza al contraddittorio, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., per assumere i necessari provvedimenti. Preso atto del deposito di note scritte da parte del procuratore della parte appellata che ha insistito nella richiesta di estinzione del processo
Tanto premesso, e rilevato:
che, dichiarata l'interruzione della causa, non è intervenuta la riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., nella formulazione introdotta con la modifica di cui all'art. 46, comma 14, della L. n. 69/2009, applicabile al caso di specie, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado dopo il 04 luglio 2009;
che quanto sopra comporta l'estinzione del processo di appello che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
che, non sussistendo controversia sull'estinzione le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'estinzione del processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone