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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/09/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4198/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4198/2023 R.G. LAVORO
TRA nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Pecorario, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dott.ssa Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/04/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ottenuto sentenza n.5412/2022 del 28.11.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di opposizione ad Atp R.G. 3443/2022, di riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% e con diritto alla pensione di invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 12.11.2020 esponeva che, pur a seguito della notifica della predetta sentenza e dell'invio alla sede territoriale competente alla liquidazione, del modello Ap 70, l' non aveva provveduto all'erogazione della prestazione CP_1 assistenziale né dato alcuna risposta entro il termine di 120 giorni previsto per legge. Dedotta, pertanto, la persistenza dei requisiti sanitari e socioeconomici, l'istante chiedeva l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta, nonché condannare l' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e non riscossi di pensione d'invalidità a partire dal 12 novembre 2020, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva l'avvenuto adempimento della CP_1 prestazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere o dichiararsi l'inammissibilità della domanda. In particolare, evidenziava che la ricorrente, convocata a visita di revisione con lettera del 20.09.2021, non si presentava e con provvedimento del 13.10.2021, ritualmente comunicato il
4.11.2021, veniva disposta la sospensione e la revoca del beneficio assistenziale in godimento della pensione sulla base del precedente verbale sanitario, con formazione di un indebito;
che pertanto il
28.11.2022, alla data di deposito della sentenza n. 5412/2022 RG 3443/2022, la ricorrente non godeva più della pensione di inabilità, già revocata con provvedimento del 13.10.2021.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e come tale va accolta, nei limiti che saranno precisati.
Oggetto del giudizio è il pagamento dei ratei della pensione di inabilità, a seguito di sentenza Con n.5412/2022 del 28.11.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di opposizione ad
R.G. 3443/2022.
In ordine al requisito sanitario ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità con decorrenza dal 12.11.2020, come indicato nella predetta sentenza dalla quale risulta che la ricorrente è invalida nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Dall'esame della documentazione depositata dall' risulta che la ricorrente, pendente il giudizio CP_1
Con per e quello di opposizione, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione (del 12.11.2020), ha continuato a percepire la pensione d'invalidità in quanto invalida nella misura del 100%; che solo con lettera del 2.09.2021, comunicata il 20.09.2021 l'istante veniva convocata per essere sottoposta a visita di verifica della permanenza del requisito sanitario. Emerge, altresì, che dalla mancata presentazione a visita di verifica l' con lettera comunicata il 3.11.2021, ha provveduto a sospendere temporaneamente i CP_1 benefici assistenziali, di cui la stessa godeva sulla base del precedente verbale sanitario, avvisando che solo“in caso di mancata giustificazione dell'assenza avrebbe proceduto alla revoca definitiva dei benefici assistenziali, con decorrenza dalla data di sospensione”.
Orbene a tale comunicazione, stante la pendenza del giudizio di opposizione, non è seguita l'effettiva revoca del beneficio della pensione, avendo l' depositato solo il provvedimento riliquidazione CP_1 del 4.11.2021, neppure ritualmente comunicato alla parte. Né risulta che l' nel corso del giudizio CP_1
Con di opposizione ad R.G. 3443/2022 avesse documentato l'intervenuta revoca della prestazione
(pensione d'invalidità). Da ciò ne consegue a parere del Giudicante che con la sentenza n.5412/2022 del 28.11.2022, emessa nel predetto giudizio deve ritenersi confermato il requisito sanitario dell'invalidità nella misura del 100%, con conseguente diritto alla pensione d'invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 12.11.2020. CP_ Ai sensi dell'art. 445 bis, a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l' deve poi provvedere, previa verifica dei requisiti socio-economici, al pagamento della relativa prestazione entro il termine di 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso.
Nella specie la sentenza di opposizione unitamente al modello Ap70 è stata notificata all' a CP_1 mezzo pec il 2.12.2022. CP_ L' in questa sede non ha in alcun modo provato di aver corrisposto la prestazione, né ha contestato la spettanza del beneficio per insussistenza degli ulteriori presupposti costitutivi.
Pertanto, considerato che, come risulta dalla documentazione versata in giudizio, ricorrono gli altri requisiti socio-economici di legge per il periodo dal 12.11.2020, come richiesto in ricorso (cfr. certificato Agenzia Delle Entrate relativo ai redditi percepiti dall'istante negli anni a decorrere dal
2020), la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' , con condanna dello CP_1 stesso al pagamento della prestazione nella misura di legge, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione e si liquidano, tenendo conto del carattere seriale della controversia, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di all'erogazione della pensione d'invalidità a decorrere Parte_1 dal 12.11.2020 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi nella misura di legge, CP_1 oltre il pagamento degli interessi legali dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 16.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4198/2023 R.G. LAVORO
TRA nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Vincenzo Pecorario, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dott.ssa Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/04/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ottenuto sentenza n.5412/2022 del 28.11.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di opposizione ad Atp R.G. 3443/2022, di riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% e con diritto alla pensione di invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 12.11.2020 esponeva che, pur a seguito della notifica della predetta sentenza e dell'invio alla sede territoriale competente alla liquidazione, del modello Ap 70, l' non aveva provveduto all'erogazione della prestazione CP_1 assistenziale né dato alcuna risposta entro il termine di 120 giorni previsto per legge. Dedotta, pertanto, la persistenza dei requisiti sanitari e socioeconomici, l'istante chiedeva l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta, nonché condannare l' al CP_1 pagamento dei ratei maturati e non riscossi di pensione d'invalidità a partire dal 12 novembre 2020, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva l'avvenuto adempimento della CP_1 prestazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere o dichiararsi l'inammissibilità della domanda. In particolare, evidenziava che la ricorrente, convocata a visita di revisione con lettera del 20.09.2021, non si presentava e con provvedimento del 13.10.2021, ritualmente comunicato il
4.11.2021, veniva disposta la sospensione e la revoca del beneficio assistenziale in godimento della pensione sulla base del precedente verbale sanitario, con formazione di un indebito;
che pertanto il
28.11.2022, alla data di deposito della sentenza n. 5412/2022 RG 3443/2022, la ricorrente non godeva più della pensione di inabilità, già revocata con provvedimento del 13.10.2021.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata e come tale va accolta, nei limiti che saranno precisati.
Oggetto del giudizio è il pagamento dei ratei della pensione di inabilità, a seguito di sentenza Con n.5412/2022 del 28.11.2022, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di opposizione ad
R.G. 3443/2022.
In ordine al requisito sanitario ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità con decorrenza dal 12.11.2020, come indicato nella predetta sentenza dalla quale risulta che la ricorrente è invalida nella misura del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Dall'esame della documentazione depositata dall' risulta che la ricorrente, pendente il giudizio CP_1
Con per e quello di opposizione, avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione (del 12.11.2020), ha continuato a percepire la pensione d'invalidità in quanto invalida nella misura del 100%; che solo con lettera del 2.09.2021, comunicata il 20.09.2021 l'istante veniva convocata per essere sottoposta a visita di verifica della permanenza del requisito sanitario. Emerge, altresì, che dalla mancata presentazione a visita di verifica l' con lettera comunicata il 3.11.2021, ha provveduto a sospendere temporaneamente i CP_1 benefici assistenziali, di cui la stessa godeva sulla base del precedente verbale sanitario, avvisando che solo“in caso di mancata giustificazione dell'assenza avrebbe proceduto alla revoca definitiva dei benefici assistenziali, con decorrenza dalla data di sospensione”.
Orbene a tale comunicazione, stante la pendenza del giudizio di opposizione, non è seguita l'effettiva revoca del beneficio della pensione, avendo l' depositato solo il provvedimento riliquidazione CP_1 del 4.11.2021, neppure ritualmente comunicato alla parte. Né risulta che l' nel corso del giudizio CP_1
Con di opposizione ad R.G. 3443/2022 avesse documentato l'intervenuta revoca della prestazione
(pensione d'invalidità). Da ciò ne consegue a parere del Giudicante che con la sentenza n.5412/2022 del 28.11.2022, emessa nel predetto giudizio deve ritenersi confermato il requisito sanitario dell'invalidità nella misura del 100%, con conseguente diritto alla pensione d'invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 12.11.2020. CP_ Ai sensi dell'art. 445 bis, a seguito dell'omologa del requisito sanitario, l' deve poi provvedere, previa verifica dei requisiti socio-economici, al pagamento della relativa prestazione entro il termine di 120 giorni successivi alla notifica del decreto stesso.
Nella specie la sentenza di opposizione unitamente al modello Ap70 è stata notificata all' a CP_1 mezzo pec il 2.12.2022. CP_ L' in questa sede non ha in alcun modo provato di aver corrisposto la prestazione, né ha contestato la spettanza del beneficio per insussistenza degli ulteriori presupposti costitutivi.
Pertanto, considerato che, come risulta dalla documentazione versata in giudizio, ricorrono gli altri requisiti socio-economici di legge per il periodo dal 12.11.2020, come richiesto in ricorso (cfr. certificato Agenzia Delle Entrate relativo ai redditi percepiti dall'istante negli anni a decorrere dal
2020), la domanda va accolta nei termini di cui sopra nei confronti dell' , con condanna dello CP_1 stesso al pagamento della prestazione nella misura di legge, oltre interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente con attribuzione e si liquidano, tenendo conto del carattere seriale della controversia, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto di all'erogazione della pensione d'invalidità a decorrere Parte_1 dal 12.11.2020 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi nella misura di legge, CP_1 oltre il pagamento degli interessi legali dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 16.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano