TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/03/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta in primo grado al n. 9447/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Parte_1
Antonio Tota
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.pt., dall'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Fondo di Garanzia CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31.10.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' , quale Gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento della somma di CP_1
euro 11.126,37 a titolo di T.F.R..
1.1 L' ha eccepito la mancanza dei presupposti per l'ingresso alla procedura di pagamento CP_1 da parte del Fondo di Garanzia anche con riguardo alla prova dell'insolvenza del datore di lavoro.
Ha, quindi, chiesto di dichiarare improponibile la domanda ed il rigetto del ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata e trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente esaminata la normativa rilevante per le questioni oggetto di causa.
2.1 Invero, la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha istituito presso l' Controparte_2
un apposito "Fondo di garanzia", con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro,
[...] in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti.
A norma del secondo comma dell'articolo predetto, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che delle relative somme accessorie, previa detrazione di quelle eventualmente già corrisposte, di talché il Fondo svolge una duplice funzione, e cioè quella di permettere l'anticipato pagamento del trattamento di fine rapporto e soprattutto quella di assicurare, in ogni caso, tale pagamento anche nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo.
I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo regolano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento. In particolare, come si desume dalla lettera di tali disposizioni, la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale ovvero che il medesimo, “non soggetto alle disposizioni dei
R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro non adempia al pagamento del credito del lavoratore o adempia in misura parziale.
Nel primo caso (commi secondo, terzo e quarto dell'articolo), relativo a datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, la legge ha subordinato il pagamento da parte del Fondo di garanzia alla esistenza dei seguenti tre requisiti: a) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b) l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;
c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro. La necessità dell'esistenza di quest'ultima condizione risulta palese non solo perché della stessa si fa espressa menzione nel comma 1 - "in caso di insolvenza del medesimo" - ma anche perché le modalità e i termini stabiliti dai tre commi successivi sono collegati, come si è visto, all'avvenuto compimento di atti inerenti a quel determinato procedimento concorsuale (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore) su cui si basa la presunzione legale posta dalla legge.
Il comma 5, dell'art. 2 regola una fattispecie parzialmente diversa, perché si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate con le lettere a) e b), in luogo della terza condizione, consistente nella (prova dell') insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi (entrambi necessari) requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti.
In altre parole, riguardo a quest''ultimo requisito, poiché il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente), come si è visto, che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale
(v., in tal senso, Cass. sez. lav., 16.6.1998 n. 6004; Cass. sez. lav., 9.3.2001 n. 3511; Cass. sez. lav.,
26.2.2004 n. 3939).
Dunque, "a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, commi dal 1 al 7, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.
267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda previsto dalla legge) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e CP_1
all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui verte quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore), - viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova della avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore" (Cass. sez. lav., 9.3.2001 n. 3511, nella medesima direzione Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22647 del
27/10/2009).
Né rileva l'esito infruttuoso delle iniziative di esecuzione individuale in concreto intraprese dal creditore-lavoratore in danno del proprio datore di lavoro, atteso che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le CP_1
garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore)” (Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, n.17593).
2.2. Nel caso di specie, deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente alcunchè ha dedotto e provato specificatamente in ordine alla veste giuridica della parte datoriale ovvero se ente con o senza personalità giuridica.
Sicchè, di alcun ausilio pratico assumono i richiami effettuati nelle note di trattazione scritta alle norme del codice canonico.
Tanto considerando che ai sensi della L. n. 222 del 1985, art. 29, comma 1, "le parrocchie costituite dall'ordinamento canonico... acquistano la personalità civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'interno che conferisce... alle parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I,
04/06/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 04/06/2018), n.14247).
Peraltro, per il datore di lavoro rivestente la forma dell'associazione non riconosciuta, rileva l'.art. 38 c.c. secondo cui: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
2.3. Nel caso di specie, non emerge la prova che parte datoriale sia assoggettabile alle procedure concorsuali.
Sicchè, dall'esame congiunto delle disposizioni normative sopra richiamate si evince che CP_ l'intervento del Fondo di Garanzia presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire “in executivis" nei confronti del datore di lavoro, secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale.
Pertanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, nel caso di insolvenza del datore di lavoro rappresentato da una società non assoggettabile a procedura fallimentare, e con soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, incombe sul lavoratore, nel rispetto delle cautele di ordinaria diligenza, desumibili dal detto art. 2, comma 5, esperire previamente le procedure esecutive nei confronti di tutti i coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili, le cui “garanzie patrimoniali” devono risultare in tutto o in parte insufficienti (Cass. 28091/2017).
2.4. L'intervento del Fondo di Garanzia, nel caso di specie, non può operare, in quanto la lavoratrice non ha esperito alcuna rituale e tempestiva procedura esecutiva nei confronti del soggetto che ha agito in nome e per conto della struttura scolastica, il quale è responsabile delle obbligazioni assunte in solido con la scuola ex art.38 c.c.; né è stato dimostrato e provato che tale soggetto avesse un patrimonio insufficiente, tanto a prescindere dalla qualifica di parroco.
L'atto di pignoramento ha dato esito negativo solo per la chiusura della scuola, mancando le altre ricerche come innanzi evidenziato.
2.5. Pertanto, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo mandando agli atti la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc, essendo presente solo la dichiarazione di esonero da pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , depositato il 31/10/2023, iscritto al n. 9447/2023 R.G.A.C. così provvede: CP_1
CP_
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della Dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta in primo grado al n. 9447/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gloria Beatrice Cantatore e Parte_1
Antonio Tota
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.pt., dall'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Fondo di Garanzia CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 31.10.2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna dell' , quale Gestore del Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento della somma di CP_1
euro 11.126,37 a titolo di T.F.R..
1.1 L' ha eccepito la mancanza dei presupposti per l'ingresso alla procedura di pagamento CP_1 da parte del Fondo di Garanzia anche con riguardo alla prova dell'insolvenza del datore di lavoro.
Ha, quindi, chiesto di dichiarare improponibile la domanda ed il rigetto del ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata e trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente esaminata la normativa rilevante per le questioni oggetto di causa.
2.1 Invero, la L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha istituito presso l' Controparte_2
un apposito "Fondo di garanzia", con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro,
[...] in caso di insolvenza di quest'ultimo, nel pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori dipendenti.
A norma del secondo comma dell'articolo predetto, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal Fondo il pagamento sia della somma capitale che delle relative somme accessorie, previa detrazione di quelle eventualmente già corrisposte, di talché il Fondo svolge una duplice funzione, e cioè quella di permettere l'anticipato pagamento del trattamento di fine rapporto e soprattutto quella di assicurare, in ogni caso, tale pagamento anche nell'ipotesi di insufficienza dell'attivo.
I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo regolano i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento. In particolare, come si desume dalla lettera di tali disposizioni, la legge distingue a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto a una procedura concorsuale ovvero che il medesimo, “non soggetto alle disposizioni dei
R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro non adempia al pagamento del credito del lavoratore o adempia in misura parziale.
Nel primo caso (commi secondo, terzo e quarto dell'articolo), relativo a datore di lavoro che sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, la legge ha subordinato il pagamento da parte del Fondo di garanzia alla esistenza dei seguenti tre requisiti: a) l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
b) l'inadempimento del datore di lavoro per l'intero credito inerente al trattamento di fine rapporto o per una sua parte;
c) l'insolvenza del medesimo datore di lavoro. La necessità dell'esistenza di quest'ultima condizione risulta palese non solo perché della stessa si fa espressa menzione nel comma 1 - "in caso di insolvenza del medesimo" - ma anche perché le modalità e i termini stabiliti dai tre commi successivi sono collegati, come si è visto, all'avvenuto compimento di atti inerenti a quel determinato procedimento concorsuale (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore) su cui si basa la presunzione legale posta dalla legge.
Il comma 5, dell'art. 2 regola una fattispecie parzialmente diversa, perché si applica qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare: il legislatore, infatti, si è preoccupato di assicurare ai lavoratori l'integrale pagamento del trattamento di fine rapporto anche se, per la mancanza in capo al datore di lavoro della condizione soggettiva prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, non possa essere dimostrato, per mezzo della presunzione legale sopra indicata, lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro.
Il comma in questione dispone che, ricorrendo questa situazione e sussistendo le altre due condizioni di cui si è sopra detto (la cessazione del rapporto di lavoro e l'inadempimento, in tutto o in parte, del datore di lavoro), il lavoratore o i suoi aventi causa possono fare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia, "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
In tal caso, quindi, ferma restando la necessità dell'esistenza delle due condizioni sopra indicate con le lettere a) e b), in luogo della terza condizione, consistente nella (prova dell') insolvenza del datore di lavoro, la legge richiede due diversi (entrambi necessari) requisiti: c) la dimostrazione che il datore di lavoro "non è soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267"; d) la prova che le garanzie patrimoniali del medesimo datore di lavoro sono risultate in tutto o in parte insufficienti.
In altre parole, riguardo a quest''ultimo requisito, poiché il lavoratore non può ottenere nei confronti del proprio datore di lavoro, per dimostrarne l'insolvenza, l'apertura di uno dei procedimenti esecutivi concorsuali fra quelli indicati, deve almeno provare che più non sussiste, anche solo in parte, la garanzia patrimoniale generica della quale fa menzione l'art. 2740 c.c.; e tale prova, secondo il dettato della legge, viene pure desunta, in base all'utilizzazione di una diversa presunzione legale, da un altro fatto (inequivocabilmente certo), essendo necessario (ma in tal caso anche sufficiente), come si è visto, che il lavoratore dimostri di avere proceduto - in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente, infruttuoso - all'esperimento dell'esecuzione forzata individuale
(v., in tal senso, Cass. sez. lav., 16.6.1998 n. 6004; Cass. sez. lav., 9.3.2001 n. 3511; Cass. sez. lav.,
26.2.2004 n. 3939).
Dunque, "a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, commi dal 1 al 7, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.
267, il lavoratore, per potere ottenere l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda previsto dalla legge) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e CP_1
all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui verte quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore), - viceversa, qualora non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova della avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore" (Cass. sez. lav., 9.3.2001 n. 3511, nella medesima direzione Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22647 del
27/10/2009).
Né rileva l'esito infruttuoso delle iniziative di esecuzione individuale in concreto intraprese dal creditore-lavoratore in danno del proprio datore di lavoro, atteso che “In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell'accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l' ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che le CP_1
garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti a seguito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata, comportante, in particolare, secondo l'uso della normale diligenza, la ricerca di beni presso i luoghi ricollegabili "de jure" alla persona del debitore, come ad esempio quelli della nascita, della residenza, del domicilio o della sede dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito fondata sul rilievo che il ricorrente si era limitato all'infruttuosa esecuzione mobiliare senza nulla documentare in ordine alla consistenza del patrimonio immobiliare del debitore)” (Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, n.17593).
2.2. Nel caso di specie, deve preliminarmente rilevarsi che parte ricorrente alcunchè ha dedotto e provato specificatamente in ordine alla veste giuridica della parte datoriale ovvero se ente con o senza personalità giuridica.
Sicchè, di alcun ausilio pratico assumono i richiami effettuati nelle note di trattazione scritta alle norme del codice canonico.
Tanto considerando che ai sensi della L. n. 222 del 1985, art. 29, comma 1, "le parrocchie costituite dall'ordinamento canonico... acquistano la personalità civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'interno che conferisce... alle parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. I,
04/06/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 04/06/2018), n.14247).
Peraltro, per il datore di lavoro rivestente la forma dell'associazione non riconosciuta, rileva l'.art. 38 c.c. secondo cui: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
2.3. Nel caso di specie, non emerge la prova che parte datoriale sia assoggettabile alle procedure concorsuali.
Sicchè, dall'esame congiunto delle disposizioni normative sopra richiamate si evince che CP_ l'intervento del Fondo di Garanzia presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire “in executivis" nei confronti del datore di lavoro, secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale.
Pertanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, nel caso di insolvenza del datore di lavoro rappresentato da una società non assoggettabile a procedura fallimentare, e con soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, incombe sul lavoratore, nel rispetto delle cautele di ordinaria diligenza, desumibili dal detto art. 2, comma 5, esperire previamente le procedure esecutive nei confronti di tutti i coobbligati solidali ed illimitatamente responsabili, le cui “garanzie patrimoniali” devono risultare in tutto o in parte insufficienti (Cass. 28091/2017).
2.4. L'intervento del Fondo di Garanzia, nel caso di specie, non può operare, in quanto la lavoratrice non ha esperito alcuna rituale e tempestiva procedura esecutiva nei confronti del soggetto che ha agito in nome e per conto della struttura scolastica, il quale è responsabile delle obbligazioni assunte in solido con la scuola ex art.38 c.c.; né è stato dimostrato e provato che tale soggetto avesse un patrimonio insufficiente, tanto a prescindere dalla qualifica di parroco.
L'atto di pignoramento ha dato esito negativo solo per la chiusura della scuola, mancando le altre ricerche come innanzi evidenziato.
2.5. Pertanto, il ricorso va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo mandando agli atti la dichiarazione ex art 152 disp. att. cpc, essendo presente solo la dichiarazione di esonero da pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , depositato il 31/10/2023, iscritto al n. 9447/2023 R.G.A.C. così provvede: CP_1
CP_
- rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro