Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott. Paola de Lisio Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r. g. 691/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Simona Leonelli, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Terni, via L. Aminale 1
Nei confronti di
Controparte_1
Non costituito in giudizio
Oggetto: Ricorso per delibazione di sentenza straniera.
1.Con ricorso depositato il 22.11.2024, ha Parte_1 chiesto la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di adozione del Tribunale di Grande Istanza del Dipartimento della Momo ubicato in MbengWi, Repubblica del Camerun, n.
11/CIVM/HC/2003, emessa in data 29/11/2023, depositata in cancelleria i 21/02/2024, e di ordinare all'ufficiale dello Stato civile del
Comune di Terni di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge.
Non si è costituito il e, all'udienza del 27.01.2025, Controparte_1 sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
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2.Rileva preliminarmente la Corte che, sebbene la ricorrente non abbia fatto alcun riferimento alla normativa applicabile al caso di specie, il ricorso dinanzi alla Corte di appello deve ritenersi introdotto ai sensi degli articoli 64 e seg. Legge n. 218/1995.
Trattasi, nel caso in esame, di richiesta di riconoscimento in Italia di una sentenza di adozione straniera, emessa in Camerun, volta ad ottenere la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile.
3.
Considerato che
l'art. 41 della legge n. 218/1995 dispone che: “I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in
Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66”, salvo poi precisare che:
“Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori”, va richiamato il distinguo tra adozione internazionale, applicabile, ai fini della instaurazione di un nuovo legame familiare, ai sensi degli artt. 29 e seguenti della legge n.
184/1983, e adozione estera, automaticamente riconosciuta nell'ordinamento, attraverso gli artt. 64, 65, 66 della legge n.
218/1995.
Nel primo caso, la decisione spetta al Tribunale per i Minorenni, il quale deve verificare l'esatta ricorrenza dei presupposti sostanziali e processuali che regolano l'adozione internazionale in Italia, mentre nel secondo caso, provvede la Corte d'Appello che, in caso di contestazione, è chiamata ad accertare che non venga in rilievo un contrasto tra il provvedimento di adozione straniero e i principi di ordine pubblico internazionale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'operatività del principio di riconoscimento automatico andrebbe estesa anche alle ipotesi di adozione di minore straniero che non presentino alcun collegamento con l'ordinamento italiano, perché entrambi i genitori sono stranieri e residenti all'estero (Cass., 2 luglio 2018, n.
pagina 2 di 5 17295) e secondo un più recente indirizzo, le norme della legge n.
218/1995 trovano, invece, applicazione generalizzata, salvo nell'ipotesi in cui gli aspiranti genitori siano entrambi cittadini italiani o residenti in Italia: nel qual caso vale, infatti, la legge n. 184/1983 (Cass., 31 maggio 2018, n. 14007, Cass., S.U., 31 marzo
2021, n. 9006). In particolare, si procederà al riconoscimento secondo le norme del diritto internazionale privato delle adozioni cd. “estere”, caratterizzate, quindi, integralmente da elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, mentre in presenza di elementi di collegamento con l'ordinamento interno, richiamati dalla legge 184/1983, sarà applicabile il procedimento di riconoscimento disciplinato dalla relativa normativa, per cui si ritiene applicabile la norma speciale anche qualora occorra procedere al riconoscimento di decisioni straniere di adozione da parte di genitori che, in possesso della cittadinanza nello Stato di origine del minore, risiedono stabilmente in Italia.
4.Ebbene, nel caso in esame, l'istante, cittadina Camerunense, ha richiesto ed ottenuto in Camerun, con il consenso del padre biologico, la dichiarazione di adozione della nipote P_
, figlia della propria sorella deceduta. Detta adozione non
[...] sembra essere caratterizzata integralmente da elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano, posto che l'adottante/ odierna istante è anche cittadina italiana ed in Italia risiede e lavora stabilmente ed è in questo Paese che intende condurre la minore.
Tuttavia, con riferimento a tale peculiare ipotesi di adozione monogenitoriale da parte di un parente entro il quarto grado, la
Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 9006/2021, ha tra l'altro affermato che “Non rileva, infine, la competenza del
Tribunale per i minorenni nei procedimenti riguardanti le adozioni in casi particolari (art. 44 1.n. 184 del 1983) in quanto relativa a procedimenti che non hanno ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento di provvedimenti stranieri in
pagina 3 di 5 tema di status genitoriali, ma l'esame di richieste, provenienti da singoli o da coppie di provvedimenti giurisdizionali volti alla costituzione di una peculiare forma di genitorialità adottiva, alla luce delle condizioni previste dalle norme che ne regolano
l'acquisto”.
Al riguardo non risulta essere stata formulata dalla ricorrente una specifica domanda volta al riconoscimento della diversa forma di adozione regolata dall'art. 44 L . n. 184 del 1983.
5.Preliminare rispetto alla questione sopra posta è, comunque, il rilievo della carenza di interesse ad agire nel procedimento instaurato dalla ricorrente dinanzi a questa Corte ex art. 67
L.218/1995, posto che l'intervento della Corte di Appello presuppone il diniego di trascrizione da parte dell'Ufficiale di Stato civile, ossia il mancato riconoscimento di conformità del provvedimento straniero, che altrimenti spiegherebbe i suoi effetti nell'ordinamento italiano automaticamente.
Come sottolineato dalle Sezioni Unite, il regime introdotto dalla l.
n. 218/1995, in quanto imperniato sul principio del riconoscimento automatico (art. 64), applicabile anche ai provvedimenti in materia di stato e capacità delle persone (art. 65) ed a quelli di volontaria giurisdizione (art. 66), «rende superfluo, almeno in prima battuta, il ricorso al procedimento previsto dall'art. 67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile, e rimettendo quindi all'ufficiale di stato civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge» (Cass. Sez. U. 8 maggio 2019,
n. 12193, in motivazione).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera, ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218 del 1995, sussiste tutte le volte in cui, in concreto, ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma, e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera, o la contestazione del suo pagina 4 di 5 riconoscimento, o la necessità di procedere ad esecuzione forzata ( cfr. Cass. S.U. 27338/2008). Anche la contestazione del riconoscimento vale a giustificare l'accesso a una pronuncia nel senso indicato: e dal momento che la contestazione rileva sul piano dell'interesse ad agire, è sufficiente che essa sopravvenga nel corso del giudizio;
infatti, perché sussista la condizione prevista dall'art. 100 c.p.c. non è necessario che l'interesse ad agire sussista al momento della domanda, ma è sufficiente che sussista al momento della decisione (Cass. 19 luglio 1968, n. 2593).
Nel caso in esame, l'istante non ha provveduto ad allegare il provvedimento con il quale l'Ufficiale di stato Civile ha rigettato la richiesta di trascrizione, esclusivamente asserendo che “da informazioni assunte presso l'ufficio comunale di Terni, lo stesso non avrebbe provveduto alla registrazione della sentenza, ritenendo che la stessa dovesse essere delibata dall'Autorità giudiziaria italiana”, mancando quindi la prova sia della richiesta di trascrizione, sia dell'avvenuto rigetto della trascrizione, che delle relative ragioni, con conseguente carenza ad agire nel presente giudizio.
Da tanto consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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