TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NA
Sez. Civile
RG 802/2025
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 04.11.2025, alle ore 12:55, sono presenti per l'attore in opposizione l'avv. Suffia, in sostituzione dell'avv. Laganà, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate;
Per la convenuta è comparso l'avv. Luca Barbero, in sostituzione dell'avv. Esposto, il quale insiste per il rigetto della opposizione e la condanna alle spese;
dà atto, ai fini della pratica forense, della presenza del dott. Alessandro Legnazzi;
le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice, alle ore 13:05, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RG 802/2025 tra le seguenti parti:
- (C.F. – P.I.: , titolare dell'omonima ditta, con Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 sede in SI (SV), Via Brennero n. 4, nonché con sede legale in Milano, Parte_2
Piazzale Antonio Cantore n. 4, c.f. e p. Iva , n. REA MI-2707212, rappresentate e difese P.IVA_2 dall'avv. Vittoria Laganà, come da procura in atti,
- opponente/attore –
contro
1 - , con sede legale in Milano, Corso Monforte n. 2, c.f. e p. Iva , n. REA MI- CP_1 P.IVA_3
2609684, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro esposito, come da procura in atti,
- opposta/convenuta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il precetto oggetto di opposizione, quest'ultima spiegata ex art. 615, c.p.c.,
è inerente esclusivamente al rilascio dell'azienda sita in SI, alla via Brennero n.
4. Tale restituzione
è stata eseguita con riconsegna dell'azienda come da verbale del 5.06.2025, ovvero pochi giorni prima della liquidazione giudiziale della , dichiarata in data 12.06.2025. CP_2
Si evidenzia, inoltre, che in data 17.06.2025 parte opponente formulava una istanza di
“interruzione del processo esecutivo” che non poteva essere accolta, trattandosi di una opposizione al solo precetto, motivo per cui essa, in data 30.06.2025, veniva rigettata.
Parte opposta, viceversa, ha insistito nei propri scritti per la declaratoria di cessata materia e per la condanna alle spese della sola pacificamente unica occupante della azienda sita in SI. Parte_1
Ciò posto, si ritiene innanzitutto che il presente giudizio non debba essere sospeso, ma, più semplicemente, l'opposizione debba essere dichiarata improcedibile con riferimento alla sola CP_2
[...
Ed infatti, come statuito anche dalla Suprema Corte di Cassazione con un orientamento che appare assolutamente condivisibile: “il giudizio di opposizione a precetto di cui all'art. 615, co.1, c.p.c., promosso dal debitore in bonis non può essere proseguito dal curatore successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'opponente, in quanto la causa, avente ad oggetto l'accertamento negativo della esistenza di un credito, viene attratta dalla competenza del Tribunale Fallimentare ai sensi dell'art. 52, co.2, c.p.c. secondo cui ogni credito deve essere accertato sulla base delle norme stabilite per la verifica dello stato passivo”. Sussistendo uno spossessamento dei beni della debitrice, il principio non può che valere anche per i crediti restitutori derivanti da contratto e aventi ad oggetto immobili o complessi aziendali.
Venendo al merito, si ritiene che l'opponente ha sollevato questioni monetarie – per alcuni versi anche legittime, palesandosi una applicazione dell'art. 1526 c.c. – che però andavano coltivate esclusivamente presso il Tribunale di Milano. Con riguardo alla diversa sede di SI e al precetto opposto, come si è detto, in questa sede a venire in rilievo è il solo rilascio del ramo di azienda che sarebbe dovuto avvenire comunque in virtù della invocata risoluzione del contratto, come tale già verificatasi automaticamente. L'opposizione deve quindi essere rigettata. 2 La sola opponente deve essere, quindi, condannata al pagamento delle spese di lite che Parte_1 qui si liquidano sulla base del DM 147/2022 (valore indeterminabile, escluso la fase istruttoria e ai minimi, data l'esiguità dell'impegno difensivo profuso) in € 2.906,00 per soli compensi professionali, oltre oneri accessori se dovuti, come per legge.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte, così provvede:
P.Q.M.
DICHIARA improcedibile l'opposizione spiegata da Pt_2
RIGETTA l'opposizione spiegata da;
Parte_1
DA la sola opponente al pagamento delle spese di lite, che qui si liquidano Parte_1 in € 2.906,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali al 15% degli onorari di causa.
Così è deciso.
Savona, lì 04.11.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
3