TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/12/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Oddo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Borgogna 2 (pec:
; Email_1
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]. Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “…accertata la conclusione in data 24 febbraio 2023 del contratto di compravendita dell'orologio Rolex Daytona Oyster acciaio – referenza n. 116500LN tra il sig.
(venditore) e il sig. (acquirente), dichiarare la risoluzione del suddetto Controparte_1 Parte_1 contratto ex art. 1453 cod. civ. per inadempimento del sig. per mancata consegna della cosa di Controparte_1 sua proprietà ex art. 1477 cod. civ., ovvero per non aver fatto acquistare all'acquirente la proprietà del bene ex art. 1479 cod. civ. e, per l'effetto, condannare il signor al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. in CP_1 misura non inferiore ad euro 11.000,00, corrispondente alla differenza tra il valore commerciale dell'orologio, non inferiore ad Euro 26.000 (ns. doc. 8, nonché all. 9 che indica in Euro 25.000 il valore commerciale dello stesso orologio ma usato), e il prezzo di vendita praticato del sig. in misura pari al prezzo di listino CP_1
Rolex dell'epoca (di Euro 14.900 – cfr. la fattura del sig. ns. all. 1, e l'estratto del sito rolex alla data CP_1 del ricorso, ns. all. 2), oltre agli interessi legali maturati nel periodo 27 febbraio 2023 – 9 ottobre 2023. In via istruttoria:…”.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, , in qualità di acquirente, ha convenuto in giudizio Parte_1
in qualità di venditore, onde sentirlo condannare, in via principale, ad adempiere Controparte_1 al contratto di compravendita stipulato tra le medesime parti in data 24 febbraio 2023 e, quindi, a consegnare un orologio rolex modello Daytona Oyster acciaio 40mm a fronte del pagamento da parte del medesimo ricorrente del prezzo concordato pari ad 14.900,00 (IVA compresa), oppure, in via subordinata, per sentire dichiarare la risoluzione, ex art. 1453 cc, del contratto di compravendita per fatto e colpa esclusivamente imputabili al venditore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 11.000, a titolo di ristoro del danno.
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha affermato che:
- nel febbraio 2023 è venuto in contatto con rivenditore non ufficiale di Controparte_1 orologi rolex, ritenuto affidabile in quanto presentatogli dal di lui commercialista dott.
Testimone_1
- in data 24 febbraio 2023, ha concluso con il medesimo un contratto di CP_1 compravendita di un orologio rolex modello Daytona Oyster acciaio 40mm al prezzo di listino rolex di € 14.900,00, IVA compresa e che la contrattazione a prezzo di listino si giustificava per la comune amicizia con il dott. essendo, invece, il valore commerciale di tale Tes_1 orologio ben superiore;
- ha emesso, in data 24 febbraio 2023, la fattura n. 37/001 per l'intero prezzo di € CP_1
14.900,00, IVA compresa e che nella fattura il bene compravenduto è stato come di seguito indicato: “orologio ref. 116500LN” (all. 1); tale riferimento indica appunto l'orologio rolex modello Daytona Oyster 40 mm acciaio, come risulta chiaramente dal sito ufficiale rolex www.rolex.com (all. 2, dove è indicato il prezzo di listino aggiornato di € 15.850,00);
- in data 27 febbraio 2023, ha provveduto al pagamento dell'intero prezzo di cui alla fattura n.
37/001 mediante bonifico bancario (all. 3);
- l'orologio non è stato consegnato nonostante le ripetute rassicurazioni del resistente (all. 4);
- con PEC datata 4 ottobre 2023, ha intimato al signor di consegnare l'orologio CP_1 venduto (all. 5);
- a seguito dell'intimazione, il ha deciso unilateralmente di non consegnare CP_1
l'orologio venduto e di restituire a mezzo di bonifico bancario il prezzo di € 14.900,00 (all. 6);
pagina 2 di 6 - in data 25 settembre 2024, ha instaurato il procedimento di mediazione n. 1461/2024 (avanti la camera di mediazione e conciliazione Rimedia) che si è concluso con verbale negativo per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del signor (all. 7) (cfr. ricorso). CP_1
non si è costituto in giudizio e neanche si è presentato in udienza per rendere Controparte_1
l'interrogatorio formale deferitogli, malgrado la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissione di detto incombente istruttorio risultino ritualmente eseguite presso l'indirizzo pec associato al codice fiscale del resistente (cfr. estratto dal registro Ini-pec depositato dal ricorrente in data 15.05.2025). In proposito, non rileva, infatti, che la pec in questione sia riferita alla ditta individuale “In Vino Veritas di
ON AR, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale la ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare, ma si identifica con quest'ultimo sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (Cass. n. 3052/2006 nonché 9260/2010). Né vi sono dubbi sul fatto che il resistente abbia agito nel caso in esame quale imprenditore/professionista, avendo il medesimo emesso (con il nominativo ”) la fattura n.37/2023 riferita Controparte_1 alla compravendita in questione (doc. 1).
Con memoria depositata in data 04.06.2025, parte ricorrente ha poi precisato, nei termini indicati in epigrafe del presente provvedimento, la domanda formulata nei confronti del resistente, rinunciando, quindi, a perseguire l'adempimento del contratto e limitandosi a domandare la risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Dopodichè, in assenza di ulteriori istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti del giudizio, reputa questo Giudice di dover disattendere la domanda formulata da parte ricorrente per le seguenti ragioni.
E' noto l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ebbene, reputa questo Giudice che, anzitutto, il ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo fornito elementi validi a dimostrare l'esistenza tra le parti di un accordo contrattuale nei termini asseriti in atti.
In particolare, l'acquirente ha affermato che oggetto di compravendita sarebbe stato un “orologio rolex modello Daytona Oyster acciaio 40mm al prezzo di listino rolex di € 14.900,00, IVA compresa”, tuttavia: - le parti non hanno stipulato un contratto scritto di compravendita dal quale possa evincersi con pagina 3 di 6 adeguata certezza il bene oggetto di compravendita;
- la fattura n.37/2023 (doc. 1) reca in corrispondenza della voce “Descrizione” la generica dicitura “orologio ref.116500In” senza indicare il marchio di detto bene, senza un indicativo seriale, senza alcuna indicazione relativa alle condizioni dell'oggetto (nemmeno se si trattasse di oggetto nuovo o usato); - neppure è possibile individuare l'oggetto del contratto dal contenuto messaggi whatsapp versati in atti, i quali si riferiscono genericamente ad una imprecisata consegna da effettuare (doc.4); - non può ritenersi sufficiente a definire il bene compravenduto il riferimento contenuto nella comunicazione pec a firma dell'acquirente, in quanto si tratta di un atto di provenienza della stessa parte (doc. 5).
E' poi noto che "la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore" (così Cass. n. 1648 del 1996, seguita da numerose conformi)..” nonché che "La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento" (Cass. n.
6697 del 2009)...” (cfr., tra le altre, in questo senso Cass.n. 14860/2013).
Peraltro se, in ragione della documentazione in atti, si può ritenere provato che le parti avessero raggiunto un accordo per la compravendita di un orologio e che il venditore non abbia adempiuto all'obbligo assunto in ragione di tale intesa, non sono tuttavia provati gli elementi imprescindibili per il riconoscimento in favore del ricorrente dei presupposti per la risoluzione in danno del venditore e per il risarcimento dei pretesi danni.
Deve, infatti, ritenersi che le parti abbiano consapevolmente concluso un contratto di compravendita di cosa altrui. A riguardo, sulla base delle allegazioni in atti, è emerso, come già precisato, che il venditore fosse un “rivenditore non ufficiale di orologi rolex” (e, presumibilmente ed in assenza di diversa prova, neppure rivenditore di orologi) e che il bene compravenduto non fosse, al momento della stipula della compravendita, di proprietà (e neppur nella disponibilità) del venditore: infatti,
l'acquirente non ha visto il bene (cfr. ricorso).
In proposito, l'art. 1478 cc prevede che, se al momento della conclusione del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore;
ed a norma dell'art. 1479 cc, qualora il venditore non adempia detta obbligazione, “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà...”. pagina 4 di 6 Sennonchè, in considerazione di quanto già sopra evidenziato, non risulta ravvisabile la pretesa buona fede dell'acquirente, il che preclude il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento.
Venendo alla domanda di risarcimento del danno, rimarcato che la stessa è avanzata dal ricorrente unicamente in relazione al mancato vantaggio che avrebbe conseguito disponendo di un orologio di valore commerciale molto superiore al prezzo pattuito con l'acquisto (essendo pacifico che il prezzo versato è stato restituito dal venditore e mancando allegazioni di diversi danni), in difetto di precisa identificazione del bene in questione e di alcuna indicazione in merito alle relative condizioni, le deduzioni del ricorrente non possono ritenersi in alcun modo dimostrate.
L'indicazione riportata nel listino prodotto in atti, per la medesima ragione, non pare dirimente. E, per di più, il listino prodotto fa riferimento ad un codice identificativo diverso da quello riportato nella fattura di vendita. Né, in punto, avrebbe potuto essere utile alcuna consulenza tecnica, in assenza di un preciso bene da valorizzare.
Inoltre, le modalità di svolgimento della trattativa (il contatto tra le parti è avvenuto del tutto informalmente tramite l'intervento di un comune conoscente e fuori dagli schemi tipici dei rapporti commerciali) la pacifica assenza della qualifica di rivenditore del convenuto, l'assoluta genericità delle intese tracciate dalla documentazione in atti, sono elementi che denotano da parte del ricorrente la mancanza di diligenza nell'approcciarsi alla conclusione del contratto in esame, soprattutto se si considera l'entità dell'importo versato (art. 1176 cc) ed a maggiore ragione ove fosse fondata la deduzione del ricorrente di aver pattuito per la compravendita in esame un prezzo d'acquisto notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Ed è noto che il risarcimento del danno
(invocato dall'attore ai sensi dell'art. 1223 cc) non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 cc).
Ciò detto, le domande di parte ricorrente, così come precisate con la memoria del 04.06.2025, di risoluzione del contratto di compravendita e quella di condanna del resistente al ristoro del danno devono essere rigettate.
Le ulteriori domande formulate devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Stante la contumacia di parte resistente, nulla si dispone in merito alle spese del giudizio.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, anche sulla pagina 5 di 6 contumacia di parte resistente, nella causa iscritta al R.G. n. 646/2025, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge le domande formulate da parte ricorrente.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 646/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Oddo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Borgogna 2 (pec:
; Email_1
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]. Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “…accertata la conclusione in data 24 febbraio 2023 del contratto di compravendita dell'orologio Rolex Daytona Oyster acciaio – referenza n. 116500LN tra il sig.
(venditore) e il sig. (acquirente), dichiarare la risoluzione del suddetto Controparte_1 Parte_1 contratto ex art. 1453 cod. civ. per inadempimento del sig. per mancata consegna della cosa di Controparte_1 sua proprietà ex art. 1477 cod. civ., ovvero per non aver fatto acquistare all'acquirente la proprietà del bene ex art. 1479 cod. civ. e, per l'effetto, condannare il signor al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. in CP_1 misura non inferiore ad euro 11.000,00, corrispondente alla differenza tra il valore commerciale dell'orologio, non inferiore ad Euro 26.000 (ns. doc. 8, nonché all. 9 che indica in Euro 25.000 il valore commerciale dello stesso orologio ma usato), e il prezzo di vendita praticato del sig. in misura pari al prezzo di listino CP_1
Rolex dell'epoca (di Euro 14.900 – cfr. la fattura del sig. ns. all. 1, e l'estratto del sito rolex alla data CP_1 del ricorso, ns. all. 2), oltre agli interessi legali maturati nel periodo 27 febbraio 2023 – 9 ottobre 2023. In via istruttoria:…”.
pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, , in qualità di acquirente, ha convenuto in giudizio Parte_1
in qualità di venditore, onde sentirlo condannare, in via principale, ad adempiere Controparte_1 al contratto di compravendita stipulato tra le medesime parti in data 24 febbraio 2023 e, quindi, a consegnare un orologio rolex modello Daytona Oyster acciaio 40mm a fronte del pagamento da parte del medesimo ricorrente del prezzo concordato pari ad 14.900,00 (IVA compresa), oppure, in via subordinata, per sentire dichiarare la risoluzione, ex art. 1453 cc, del contratto di compravendita per fatto e colpa esclusivamente imputabili al venditore e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 11.000, a titolo di ristoro del danno.
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha affermato che:
- nel febbraio 2023 è venuto in contatto con rivenditore non ufficiale di Controparte_1 orologi rolex, ritenuto affidabile in quanto presentatogli dal di lui commercialista dott.
Testimone_1
- in data 24 febbraio 2023, ha concluso con il medesimo un contratto di CP_1 compravendita di un orologio rolex modello Daytona Oyster acciaio 40mm al prezzo di listino rolex di € 14.900,00, IVA compresa e che la contrattazione a prezzo di listino si giustificava per la comune amicizia con il dott. essendo, invece, il valore commerciale di tale Tes_1 orologio ben superiore;
- ha emesso, in data 24 febbraio 2023, la fattura n. 37/001 per l'intero prezzo di € CP_1
14.900,00, IVA compresa e che nella fattura il bene compravenduto è stato come di seguito indicato: “orologio ref. 116500LN” (all. 1); tale riferimento indica appunto l'orologio rolex modello Daytona Oyster 40 mm acciaio, come risulta chiaramente dal sito ufficiale rolex www.rolex.com (all. 2, dove è indicato il prezzo di listino aggiornato di € 15.850,00);
- in data 27 febbraio 2023, ha provveduto al pagamento dell'intero prezzo di cui alla fattura n.
37/001 mediante bonifico bancario (all. 3);
- l'orologio non è stato consegnato nonostante le ripetute rassicurazioni del resistente (all. 4);
- con PEC datata 4 ottobre 2023, ha intimato al signor di consegnare l'orologio CP_1 venduto (all. 5);
- a seguito dell'intimazione, il ha deciso unilateralmente di non consegnare CP_1
l'orologio venduto e di restituire a mezzo di bonifico bancario il prezzo di € 14.900,00 (all. 6);
pagina 2 di 6 - in data 25 settembre 2024, ha instaurato il procedimento di mediazione n. 1461/2024 (avanti la camera di mediazione e conciliazione Rimedia) che si è concluso con verbale negativo per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del signor (all. 7) (cfr. ricorso). CP_1
non si è costituto in giudizio e neanche si è presentato in udienza per rendere Controparte_1
l'interrogatorio formale deferitogli, malgrado la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissione di detto incombente istruttorio risultino ritualmente eseguite presso l'indirizzo pec associato al codice fiscale del resistente (cfr. estratto dal registro Ini-pec depositato dal ricorrente in data 15.05.2025). In proposito, non rileva, infatti, che la pec in questione sia riferita alla ditta individuale “In Vino Veritas di
ON AR, in quanto per costante orientamento giurisprudenziale la ditta individuale non ha soggettività giuridica distinta da quella del suo titolare, ma si identifica con quest'ultimo sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (Cass. n. 3052/2006 nonché 9260/2010). Né vi sono dubbi sul fatto che il resistente abbia agito nel caso in esame quale imprenditore/professionista, avendo il medesimo emesso (con il nominativo ”) la fattura n.37/2023 riferita Controparte_1 alla compravendita in questione (doc. 1).
Con memoria depositata in data 04.06.2025, parte ricorrente ha poi precisato, nei termini indicati in epigrafe del presente provvedimento, la domanda formulata nei confronti del resistente, rinunciando, quindi, a perseguire l'adempimento del contratto e limitandosi a domandare la risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Dopodichè, in assenza di ulteriori istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
Brevemente riepilogati i fatti del giudizio, reputa questo Giudice di dover disattendere la domanda formulata da parte ricorrente per le seguenti ragioni.
E' noto l'orientamento della giurisprudenza, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ebbene, reputa questo Giudice che, anzitutto, il ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo fornito elementi validi a dimostrare l'esistenza tra le parti di un accordo contrattuale nei termini asseriti in atti.
In particolare, l'acquirente ha affermato che oggetto di compravendita sarebbe stato un “orologio rolex modello Daytona Oyster acciaio 40mm al prezzo di listino rolex di € 14.900,00, IVA compresa”, tuttavia: - le parti non hanno stipulato un contratto scritto di compravendita dal quale possa evincersi con pagina 3 di 6 adeguata certezza il bene oggetto di compravendita;
- la fattura n.37/2023 (doc. 1) reca in corrispondenza della voce “Descrizione” la generica dicitura “orologio ref.116500In” senza indicare il marchio di detto bene, senza un indicativo seriale, senza alcuna indicazione relativa alle condizioni dell'oggetto (nemmeno se si trattasse di oggetto nuovo o usato); - neppure è possibile individuare l'oggetto del contratto dal contenuto messaggi whatsapp versati in atti, i quali si riferiscono genericamente ad una imprecisata consegna da effettuare (doc.4); - non può ritenersi sufficiente a definire il bene compravenduto il riferimento contenuto nella comunicazione pec a firma dell'acquirente, in quanto si tratta di un atto di provenienza della stessa parte (doc. 5).
E' poi noto che "la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, ne' può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore" (così Cass. n. 1648 del 1996, seguita da numerose conformi)..” nonché che "La mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento" (Cass. n.
6697 del 2009)...” (cfr., tra le altre, in questo senso Cass.n. 14860/2013).
Peraltro se, in ragione della documentazione in atti, si può ritenere provato che le parti avessero raggiunto un accordo per la compravendita di un orologio e che il venditore non abbia adempiuto all'obbligo assunto in ragione di tale intesa, non sono tuttavia provati gli elementi imprescindibili per il riconoscimento in favore del ricorrente dei presupposti per la risoluzione in danno del venditore e per il risarcimento dei pretesi danni.
Deve, infatti, ritenersi che le parti abbiano consapevolmente concluso un contratto di compravendita di cosa altrui. A riguardo, sulla base delle allegazioni in atti, è emerso, come già precisato, che il venditore fosse un “rivenditore non ufficiale di orologi rolex” (e, presumibilmente ed in assenza di diversa prova, neppure rivenditore di orologi) e che il bene compravenduto non fosse, al momento della stipula della compravendita, di proprietà (e neppur nella disponibilità) del venditore: infatti,
l'acquirente non ha visto il bene (cfr. ricorso).
In proposito, l'art. 1478 cc prevede che, se al momento della conclusione del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore;
ed a norma dell'art. 1479 cc, qualora il venditore non adempia detta obbligazione, “Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà...”. pagina 4 di 6 Sennonchè, in considerazione di quanto già sopra evidenziato, non risulta ravvisabile la pretesa buona fede dell'acquirente, il che preclude il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento.
Venendo alla domanda di risarcimento del danno, rimarcato che la stessa è avanzata dal ricorrente unicamente in relazione al mancato vantaggio che avrebbe conseguito disponendo di un orologio di valore commerciale molto superiore al prezzo pattuito con l'acquisto (essendo pacifico che il prezzo versato è stato restituito dal venditore e mancando allegazioni di diversi danni), in difetto di precisa identificazione del bene in questione e di alcuna indicazione in merito alle relative condizioni, le deduzioni del ricorrente non possono ritenersi in alcun modo dimostrate.
L'indicazione riportata nel listino prodotto in atti, per la medesima ragione, non pare dirimente. E, per di più, il listino prodotto fa riferimento ad un codice identificativo diverso da quello riportato nella fattura di vendita. Né, in punto, avrebbe potuto essere utile alcuna consulenza tecnica, in assenza di un preciso bene da valorizzare.
Inoltre, le modalità di svolgimento della trattativa (il contatto tra le parti è avvenuto del tutto informalmente tramite l'intervento di un comune conoscente e fuori dagli schemi tipici dei rapporti commerciali) la pacifica assenza della qualifica di rivenditore del convenuto, l'assoluta genericità delle intese tracciate dalla documentazione in atti, sono elementi che denotano da parte del ricorrente la mancanza di diligenza nell'approcciarsi alla conclusione del contratto in esame, soprattutto se si considera l'entità dell'importo versato (art. 1176 cc) ed a maggiore ragione ove fosse fondata la deduzione del ricorrente di aver pattuito per la compravendita in esame un prezzo d'acquisto notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Ed è noto che il risarcimento del danno
(invocato dall'attore ai sensi dell'art. 1223 cc) non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 cc).
Ciò detto, le domande di parte ricorrente, così come precisate con la memoria del 04.06.2025, di risoluzione del contratto di compravendita e quella di condanna del resistente al ristoro del danno devono essere rigettate.
Le ulteriori domande formulate devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Stante la contumacia di parte resistente, nulla si dispone in merito alle spese del giudizio.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, anche sulla pagina 5 di 6 contumacia di parte resistente, nella causa iscritta al R.G. n. 646/2025, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge le domande formulate da parte ricorrente.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6