Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/07/2003, n. 35760
CASS
Sentenza 9 luglio 2003

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In tema di procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, l'omessa notificazione della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze presso la competente sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato non determina l'improcedibilità della richiesta, ma configura una nullità generale a regime intermedio a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., che è rilevabile anche di ufficio e deve essere eccepita prima della conclusione del procedimento in camera di consiglio, se la parte pubblica vi partecipi, ovvero per la prima volta mediante ricorso per cassazione, in caso di mancata partecipazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/07/2003, n. 35760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35760
Data del deposito : 9 luglio 2003

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