Sentenza 26 novembre 1997
Massime • 3
In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 315 cod. proc. pen., che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine per la sua proposizione, deve essere integrata, in virtù del rinvio operato dal terzo comma del medesimo articolo ed in assenza di motivi idonei ad escludere il rapporto di compatibilità, con il precetto di cui al primo comma dell'art. 645 cod. proc. pen. in tema di riparazione dell'errore giudiziario, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda, oltre che per l'intempestività, anche per la mancata osservanza delle forme e delle modalità di proposizione e presentazione ivi disciplinate.
Poiché la disciplina del procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non può che essere rinvenuta nel codice di rito penale le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, trovano in materia integrale applicazione, deve escludersi che per la proposizione e la presentazione della domanda di riparazione possa venire in rilievo la disciplina della procura alle liti e dei poteri del difensore nel giudizio civile contemplata dagli artt. 83 ed 84 cod. proc. civ., dovendosi viceversa ritenere che il legislatore abbia espressamente inteso affrancare il titolare del diritto all'equa riparazione dalla necessità di promuovere il giudizio o di parteciparvi con l'assistenza del difensore. Ne deriva che la predetta domanda, nel rispetto dei termini perentori di cui al primo comma dell'art. 315 cod. proc. pen., deve essere sottoscritta e presentata a pena di inammissibilità con le modalità imposte dal primo comma dell'art. 645 cod. proc. pen., e cioè personalmente dalla parte ovvero, per entrambi o per ciascuno dei predetti adempimenti, a mezzo di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sottoscritta e presentata da difensore che non era stato nominato procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen., ma aveva ricevuto un semplice mandato alle liti).
Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione apposta dall'interessato sulla relativa domanda; tale adempimento, infatti, non solo non è contemplato dagli artt. 315 e 645 cod. proc. pen., ma si rivela del tutto superfluo posto che alla presentazione dell'atto deve provvedere direttamente l'interessato ovvero il suo procuratore speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/1997, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Sentenza n. 14
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente
1. Dott. Francesco SACCHETTI Consigliere
2. Dott. Nicola MARVULLI Rel. " R.G.N. 41684/96
3. Dott. Giovanni PIOLETTI "
4. Dott. Mauro Domenico LOSAPIO "
5. Dott. Luciano DI NOTO "
6. Dott. Torquato GEMELLI "
7. Dott. Carlo DAPELO "
8. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal MINISTRO DEL TESORO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
C/ GA BE;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 16.9.1996;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola MARVULLI;
Lette le conclusioni del P. M. con le quali chiede annullarsi senza rinvio l'impugnata ordinanza con declaratoria di inammissibilità della domanda;
LA CORTE OSSERVA:
Il Ministro del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16.9.1996 con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da BE GA, liquidandogli la somma di trenta milioni.
Con sentenza del Tribunale di Nicosia del 17.11.1993, divenuta irrevocabile, LL era stato assolto per non aver commesso il fatto da tutti i reati in relazione ai quali era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 12 maggio 1992 al 17 novembre 1993.
La domanda di riparazione risultava sottoscritta e presentata dall'avvocato Gaetano Garsia, munito di procura alle liti, procura che BE LL aveva rilasciato a margine dello stesso atto. Il Ministero del Tesoro, nel costituirsi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, aveva eccepito l'inammissibilità della domanda, non essendo questa sottoscritta personalmente dalla parte, ne da un suo procuratore speciale, così come richiesto, invece, dal 1 comma dell'art. 645 c.p.p.. L'Avvocatura dello Stato osservava altresì che la nomina di un procuratore speciale ai fini della sottoscrizione e della presentazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione doveva essere effettuata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata secondo quanto prescritto dall'art. 122 c.p.p., sicchè carente di legittimazione doveva ritenersi il difensore nominato da BE LL con atto da lui sottoscritto in margine alla stessa domanda.
La Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'eccezione d'inammissibilità, osservando che LL avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 83 c.p.c., norma questa ritenuta applicabile al procedimento in esame aveva conferito una procura alle liti la cui sottoscrizione, in margine all'atto, era stata autenticata dal difensore e, pertanto, non potevano esistere dubbi sulla riferibilità di quella domanda al diretto interessato. Quanto poi alla determinazione della somma da riconoscere al richiedente, la Corte di Caltanissetta, utilizzando alcuni parametri equitativi, riteneva di poterla contenere nei limiti di trenta milioni di lire e poneva a carico del Ministro del Tesoro le spese del procedimento.
A sostegno del proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato ha indicato due motivi:
con il primo ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 315 e 645 c.p.p., sostenendo che nell'impugnata ordinanza non si era tenuto conto del fatto che la procura speciale richiesta dal 1 comma dell'art. 645 è un atto completamente diverso dalla procura alle liti prevista dall'art. 83 c.p.c. com'era già stato evidenziato, in relazione al procedimento incidentale in esame, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25 del 14 dicembre 1994; con il secondo motivo la parte ricorrente ha censurato l'impugnata ordinanza nella parte in cui erano state poste a carico del Ministro del Tesoro tutte le spese del procedimento, osservando che si era trascurato di considerare che la domanda era stata parzialmente accolta e che comunque il ricorso al procedimento incidentale rappresentava l'unico mezzo previsto dalla legge per il riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione.
Con una memoria presentata il 7.4.1997 l'Avvocatura dello Stato insisteva per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le ragioni per le quali la domanda proposta nell'interesse di BE LL doveva essere dichiarata inammissibile.
Il ricorso. assegnato alla IV sezione della Corte, veniva da questa rimesso alla decisione delle Sezioni Unite con ordinanza del 29.4.1997: con tale provvedimento si rilevava che pur dopo la decisione assunta dalle Sezioni Unite il 14 dicembre 1994 nella giurisprudenza della Corte di Cassazione stavano riemergendo contrastanti indirizzi sulla possibilità di utilizzare, anche ai fini della sottoscrizione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, la procura alle liti disciplinata dall'art.83 c.p.c. . giacchè in alcune decisioni, richiamate dall'Avvocatura
dello Stato, si era ribadita tale impossibilità (cfr. Sez. IV 16.1.1996 n. 60; idem, 12.3.1996 n. 87), in sintonia con quanto già affermato dalle Sezioni Unite, mentre in altre, anche successivamente a quella decisione, si era sostenuto esattamente il contrario (cfr. Sez. IV, 21.4.1994 ric. Baldassarre;
idem, 14.4.1994 ric. Novello;
idem, 11.12.1995 n. 225; idem, 24.5.1996 n. 436). Con la stessa ordinanza la IV Sezione della Corte, traendo occasione dal contrasto che si era già concretamente manifestato, segnalava altresì che una volta riconosciuta al difensore la possibilità di presentare in cancelleria la domanda di riparazione sottoscritta personalmente dalla parte, possibilità alla quale aveva fatto esplicito riferimento la sentenza delle Sezioni Unite del 14 dicembre 1994, si poneva l'ulteriore problema della necessità e delle modalità dell'autenticazione della sottoscrizione dell'atto, problema alla cui soluzione, nel silenzio della legge, non erano state offerte appaganti risposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il contrasto che si è già manifestato nella giurisprudenza di questa Corte in ordine alle modalità propositive della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta investe la possibilità di utilizzare il difensore ai fini dell'instaurazione del procedimento incidentale. Infatti, in alcune decisioni si è ribadito che la domanda di riparazione dev'essere dichiarata inammissibile se sottoscritta dal difensore e non dalla parte, personalmente, ovvero da un suo procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p. (cfr. Sez. IV, 28.1,1995 ric. Ferrara;
idem, 17.1.1996, ric. Stafa;
idem 17.2.1997 ric. Balbarotto), mentre in altre, pronunciate dalla stessa sezione (cfr. ord. 17.4.1996 ric. Comitto e 13.2.1995 ric. Caronna), si è sostenuto il contrario, ma non già perchè sia stato rimesso in discussione il principio secondo il quale la domanda di riparazione è un atto "personale" della parte che ha subito un'ingiusta detenzione, bensì perchè si è ritenuto di poter estendere la legittimazione del difensore già riconosciuta da questa Corte, a Sez. Un., con la citata sentenza del 14.12.1994, in relazione alla presentazione della domanda presso la cancella della C.A. competente, anche alla sottoscrizione dell'atto, allorquando al difensore sia stata rilasciata una procura speciale con le modalità previste dall'art. 83 c.p.c.. Il quadro delle incertezze interpretative si è, quindi, non solo riproposto, sia pure in termini diversi rispetto a quelli che avevano giustificato, nel 1994, l'intervento delle Sez. Un., ma, in conseguenza di quella decisione si è ampliato. Infatti, sia i contrasti che le incertezze interpretative evidenziate nell'ordinanza del 29 aprile 1997 sono sorte perchè con quella sentenza dopo essersi riconosciuto che la domanda di riparazione è un atto "personale della parte" e, come tale, dev'essere sottoscritto dal titolare del diritto alla riparazione ovvero da un suo procuratore speciale, nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., si era poi affermato che alla sua presentazione poteva legittimamente provvedere il difensore, qualora questi fosse munito della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c.. Si pone, quindi, al Collegio l'onere di verificare, anche alla luce dei contributi scientifici e giurisprudenziali successivi a quella pronuncia delle Sezioni Unite e, soprattutto, tenendo conto degli inconvenienti che possono scaturire dalla dissociazione operata da quella sentenza tra la legittimazione soggettiva alla proposizione e quella relativa alla presentazione della domanda di riparazione, se permangono apprezzabili motivi per riaffermare tale possibilità. Orbene, è indubbiamente esatto affermare che l'art. 315 c.p.p. prevede la sanzione dell'inammissibilità soltanto con riferimento all'art. 315 c.p.p. prevede la sanzione dell'inammissibilità soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine entro il quale la domanda va proposta, però è altrettanto incontestabile che quella disposizione dev'essere integrata dal contenuto dell'art. 645, se non si ravvisano motivi idonei a giustificare l'esclusione del rapporto di compatibilità tra la disciplina del procedimento incidentale conseguente all'accertamento, in sede di revisione, dell'errore giudiziario, e quella relativa all'analogo procedimento per il riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione.
Tale rapporto di compatibilità che, in virtù di quanto disposto dal 3 comma dell'art. 315 è condizione essenziale per l'applicazione della stessa normativa non può ritenersi dissolto nel momento della presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, per l'evidente ragione che sia nel caso dell'errore giudiziario che in quella dell'ingiusta detenzione il procedimento incidentale predisposto per il riconoscimento di un'equa riparazione dev'essere attivato dall'iniziativa processuale della parte interessata e gli adempimenti che la normativa impone non sono che funzionari a tale specifica finalità, e, quindi, non condizionati nè dalla genesi, nè dal contenuto dei diritti esercitati. Vero è che nel procedimento relativo al riconoscimento di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta non è dato cogliere alcun rapporto di simmetrica corrispondenza tra le modalità propositive dall'accertamento del fatto dal quale scaturisce il diritto alla riparazione e quelle richieste per l'instaurazione del procedimento incidentale a differenza di quanto accade, invece.
per la riparazione dell'errore giudiziario, laddove le modalità propositive della richiesta di revisione presentano un'indubbia coincidenza con quelle evocate dall'art. 645 c.p.p. in relazione al procedimento per l'accertamento del diritto alla riparazione. Ma tale diversità non può giustificare, a parere del Collegio, alcuna deroga alle disposizioni contenute, per entrambi i procedimenti. nell'art. 645.
Non va dimenticato, infatti, che l'istanza di revisione nell'interesse del condannato può essere proposta anche dal Procuratore Generale (art. 632 lett. B c.p.p.), sicchè quel rapporto di simmetria tra le modalità propositive della revisione e quelle concernenti la richiesta di riparazione non è affatto una costante del procedimento che può instaurarsi dopo l'accertamento dell'errore contenuto nella sentenza di condanna. Inoltre non va neppure trascurato di considerare che le situazioni che possono legittimare una richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 314 c.p.p. sono tra loro completamente diverse: quelle indicate nel primo comma fanno riferimento all'ingiustizia "sostanziale" subita sul piano della libertà personale, ingiustizia desumibile, come accade nell'errore giudiziario dal proscioglimento della vittima;
le situazioni previste dal secondo comma, invece, fanno esclusivo riferimento all'illegittimità della misura cautelare e, quindi, alla decisione dalla quale si può desumere che il provvedimento cautelare era stato emesso senza che ne ricorressero le condizioni.
L'eterogeneità dei presupposti è tale da non consentire una disciplina normativa del procedimento incidentale avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'equa riparazione che possa essere comunque sensibile alla presenza o all'assenza del rapporto di simmetria che può sussistere tra l'assunzione dell'iniziativa processuale volta all'accertamento dell'errore o della ingiustizia e quella successiva diretta al conseguimento di un'equa riparazione per il semplice fatto che tale rapporto non è una costante positiva o negativa in nessuna delle due ipotesi. Il Collegio, peraltro, non può che ribadire quanto già era stato affermato da queste S. U.(cfr. sent.
6.3.1992 ric. Fusilli), e cioè che in tutte le situazioni previste dall'art. 314 c.p.p. la causa genetica del diritto alla riparazione va ricercata nella custodia cautelare indebitamente sofferta, perchè da tale evento, e soltanto da esso, discende il pregiudizio da riparare, sicchè il procedimento che si è concluso con l'accertamento di tale evento non ha altra funzione se non quella ricognitiva: e così come ha natura dichiarativa la decisione che accerta, "ex post" l'ingiusta detenzione sofferta, analoga natura riveste la sentenza conclusiva del procedimento di revisione, con la conseguenza che è agevole dedurre che sono gli effetti di quei provvedimenti a condizionare la promovibilità del procedimento incidentale, ma non certamente le molteplici e diverse modalità con le quali l'errore o l'ingiustizia possono essere accertate. Esclusa, quindi, la possibilità di giustificare, per la riparazione dell'ingiusta detenzione, una disciplina normativa diversa rispetto a quella indicata dal legislatore per la riparazione dell'errore giudiziario, non può non riconoscersi che il legislatore pur dopo essersi riferito alla "proposizione" della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione e con riguardo al termine entro il quale dev'essere attivata la relativa procedura, ha fatto poi esplicito riferimento alla "presentazione", termine questo che non è sinonimo del primo, ed ha collegato la "proposizione" alla "presentazione" attraverso l'indicazione del soggetto legittimato al compimento di entrambe queste attività.
È indubbio che allorquando la norma usa il termine "proposizione" intende riferirsi all'assunzione di un'iniziativa processuale da parte di un determinato soggetto (cfr. artt. 323-336-571-575-576- 577 c.p.p.), mentre con il termine "presentazione" indica più propriamente l'attività materiale che la parte privata deve compiere perchè un atto sia posto a disposizione dell'ufficio preposto alla sua ricezione (cfr. artt. 324 1 comma - 337-367, etc. c.p.p.). La strutturale autonomia dei due atti, non sovrapponibili neppure sul piano cronologico, non preclude, però, di poter ravvisare l'esistenza di un essenziale rapporto funzionale soprattutto allorquando l'atto assunto dalla parte finisca per costituire la condizione per l'attivazione di un determinato procedimento, con la conseguenza che tale rapporto può estendere alla "presentazione" alcuni adempimenti formali suggeriti dalla necessità di rimarcare la rilevanza processuale dell'atto e dei suoi effetti. Ed allora, se vero è che la proposizione deve precedere la successiva utilizzazione processuale dell'atto, il fatto che il legislatore nel 1 comma dell'art. 645 c.p.p. abbia dapprima fatto riferimento a quella per poi menzionare la presentazione della domanda di riparazione, sta solo a dimostrare che un criterio di priorità logica e cronologica suggeriva di fare riferimento prima all'attività formativa dell'atto e poi a quella propositiva che ne concludeva il procedimento acquisitivo, consentendo all'atto di spiegare tutti gli effetti processuali ad esso riconducibili. La norma, così come formulata, non distingue il momento formativo dell'atto da quello propositivo in relazione alla legittimazione soggettiva, ma addirittura prevede un'unica sanzione, l'inammissibilità, per la mancata osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità propositive ed acquisitive dell'atto. Sarebbe, infatti, arbitrario ridurre l'operatività di quella sanzione nell'ambito circoscritto dell'inosservanza del termine di decadenza dell'azione, non foss'altro perchè per individuare la disciplina normativa del procedimento utilizzabile per il riconoscimento giudiziale del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non è soltanto applicabile l'art. 315 c.p.p., ma anche il successivo articolo 645, e gli adempimenti formali richiesti da quest'ultima norma rappresentano, nella loro unitaria complessità, l'attuazione di un'evidente esigenza avvertita dal legislatore, e cioè quella di garantire, specie nell'ambito dell'esercizio personale di un diritto soggettivo, che il contenuto dell'atto, per gli effetti che può produrre, rispecchi effettivamente la volontà del soggetto che è l'esclusivo titolare di quel diritto. Ed è proprio il contenuto dell'art. 645 c.p.p. a dissipare ogni residuo dubbio interpretativo, in quanto la norma tra le modalità della domanda di riparazione ricomprende non solo la forma che la stessa deve assumere, ma anche l'onere dell'allegazione dei documenti dai quali il giudice potrà trarre la prova della sussistenza dei presupposti ai quali è subordinato il riconoscimento del diritto alla riparazione, e cioè adempimenti estranei al procedimento formativo dell'atto, ma partecipi di quello propositivo.
E se vero è che il primato dell'interpretazione letterale di una norma su ogni altro criterio ermeneutico non può essere posto in discussione, deve riconoscersi che le espressioni usate dal legislatore non autorizzano a dissociare la legittimazione alla proposizione da quella relativa alla presentazione: e quando, come nel caso in esame, l'estrinsecazione del pensiero del legislatore non offre spazio all'interprete per individuare aspetti dissonanti, non resta che prenderne atto e trarne le conseguenti conclusioni. Ma il risultato dell'interpretazione letterale del 1 comma dell'art.645 c.p.p. è confermato anche da una verifica logica del suo contenuto.
Non condivisibile è, infatti, il rilievo secondo cui la natura materiale della presentazione della domanda farebbe apparire incongrua, perchè superflua, la necessità della nomina di un procuratore speciale secondo le formalità imposte dall'art. 122 c.p.p.. È doveroso osservare, invece, che l'ordinamento processuale offre un ampio ventaglio di ipotesi nelle quali alla presentazione di un atto si attribuisce una determinata rilevanza ai fini della produzione di determinati effetti: basti pensare, ad esempio, alla presentazione della richiesta di riesame in tema di provvedimenti cautelari (art. 309 comma 4 ), o alla richiesta del giudizio abbreviato (artt. 439 e 458 ). Inoltre lo stesso ordinamento non ignora affatto la necessità che alla presentazione debba provvedere, a pena di decadenza o d'inammissibilità, la parte, personalmente, o il suo procuratore speciale nominato nelle forme di cui all'art. 122: basti pensare alla richiesta della revisione (artt. 633 e 634), alla richiesta del giudizio abbreviato (art. 458 comma 1 ) o del giudizio immediato (art. 453 comma 3 ), alla rinuncia all'udienza preliminare (art. 419 comma 5 ) e. infine, alla richiesta di rimessione del processo (art. 46 comma 1 ).
Da tale pur sommaria analisi discende che la disposizione contenuta nel 1 comma dell'art. 645 c.p.p. non può essere definita nè "eccezionale" nè "anomala".
Ma neppure può ritenersi "irrazionale" imporre, a pena d'inammissibilità, che chi deve sottoscrivere la domanda di riparazione sia anche obbligato alla sua presentazione qualora non voglia nominare un procuratore speciale nel rispetto delle forme imposte dall'art. 122 c.p.p.. Si è a tal fine sostenuto che il ricorso alla utilizzazione di un procuratore speciale per la presentazione dell'atto sarebbe espressione nella negazione di quell'apprezzabile esigenza volta ad assicurare una semplificazione delle modalità di esercizio di un diritto soggettivo, quale quello relativo all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta. Ma siffatta obiezione trascura di considerare che la possibilità dell'esercizio personale di un diritto si armonizza compiutamente con l'attribuzione al titolare di tutti gli adempimenti necessari alla sua concreta realizzazione: una volta affermato che è soltanto il titolare del diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta il soggetto legittimato alla proposizione, e cioè, alla sottoscrizione della domanda, nulla di più coerente con tale premessa era il prevedere che anche alla sua presentazione dovesse provvedere lo stesso soggetto, fatta salva, ovviamente. la possibilità di utilizzare, per entrambi o per ciascuno di tali adempimenti, il procuratore speciale.
Il legislatore, lungi dall'imporre oneri aggiuntivi, ingiustificati o vessatori, ha voluto soltanto disancorare il procedimento incidentale dalla necessità del ricorso all'assistenza tecnica di un difensore, favorendo, ma non certamente limitando, le capacità esplicative dell'autodifesa in una materia nella quale la connotazione personale del diritto è così intensa da poter caratterizzare il procedimento predisposto per il suo giudiziale accertamento.
Nè va dimenticato che proprio al fine di facilitarne l'esercizio, il legislatore ha attribuito al titolare del diritto la possibilità di farsi rappresentare, sia ai fini della predisposizione materiale e della sottoscrizione, che in relazione alla successiva utilizzazione processuale, da un procuratore speciale: pertanto, è agevole osservare che, invece, dalla dissociazione della presentazione dalla sottoscrizione verrebbe a scaturire un onere dalla legge non previsto, quale quello dell'autenticazione della sottoscrizione, onere che non affrancherebbe il titolare di quel diritto dalla nomina di un difensore sia pure nelle forme meno complesse rispetto a quelle prescritte dall'art. 122 c.p.p.. Pertanto, dalle su esposte considerazioni discende che l'interpretazione letterale del 1 comma dell'art. 645 c.p.p. è confermata dalla ricognizione logica del suo contenuto non foss'altro perchè l'ampliamento del raggio operativo dell'autodifesa dalla proposizione alla presentazione della domanda di riparazione facilita il concreto esercizio del diritto soggettivo nell'ambito di un ordinamento processuale che, al fine di realizzare una più agevole tutela dei diritti individuali, non poteva non compensare l'esclusione dell'obbligatoria assistenza tecnica - esclusione giustificata anche dal carattere oggettivo della ricognizione dei presupposti ai quali il diritto alla riparazione è subordinato - con l'espansione dell'autodifesa.
Infine, neppure può essere condivisa l'affermazione che è stata prospettata da una parte della dottrina, e cioè che la patrimonialità della prestazione, oggetto dell'obbligazione che lo Stato si è assunta attraverso il riconoscimento del diritto alla riparazione, giustificherebbe sia ai fini della sottoscrizione che in relazione alla presentazione della relativa domanda, l'applicazione dell'art. 83 c.p.c.: questo rilievo, talora recepito anche dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. IV 13.2.1995 ric. Caronna), ha finito per identificare il procedimento incidentale diretto al riconoscimento concreto di quel diritto nel promovimento di una vera e propria azione civile di responsabilità dal cui accoglimento scaturirebbe l'obbligo dello Stato a risarcire i danni subiti da chi è stato vittima di una misura cautelare che non doveva essere disposta o che doveva essere revocata. Quel rilievo non tiene conto del fatto che.
innanzi tutto, l'equa riparazione non è affatto assimilabile al risarcimento del danno, non foss'altro perchè il suo contenuto non si esaurisce nella rifusione dei soli danni patrimoniali, bensì nella pretesa di ottenere una somma che valga a compensare l'interessato di tutte le conseguenze da lui subite, siano esse di carattere patrimoniale che di carattere morale o psichico. Inoltre essa prescinde completamente dall'accertamento giudiziale di una possibile responsabilità personale del giudice che quella misura abbia disposto: il sistema normativo vigente propone l'assoluta autonomia dell'azione riparatoria rispetto a quella risarcitoria. Il nuovo codice infatti, a differenza di quanto stabiliva l'art. 574 bis del codice del 1930, non ha configurato la domanda di riparazione come sussidiaria rispetto a quella diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti di coloro che con il loro comportamento doloso o colposo hanno reso possibile una pronuncia di condanna. Ne consegue che così come colui che è stato prosciolto in sede di revisione può chiedere al giudice penale la riparazione conseguente alla condanna ingiusta da lui riportata e, nel contempo, proporre l'azione risarcitoria diretta, in sede civile, contro l'autore del torto subito, in base a quanto disposto dagli artt. 2 e 13 della Legge 13 aprile 1988 n. 117, altrettanto potrà fare chi è stato vittima di un'ingiusta detenzione, perchè l'art. 14 della stessa legge equipara le vittime degli errori giudiziari a quelli dell'ingiusta detenzione proprio ai fini della compatibilità e, quindi, dell'assoluta autonomia dei procedimenti, legati a diversi presupposti e preordinati ad altrettanto diverse finalità. La verità è che la scelta operata dal legislatore di sussumere, cioè, nell'ambito della disciplina normativa prevista dall'art. 127 c.p.p. il procedimento incidentale relativo all'equa riparazione non rappresenta il risultato di un'opzione ispirata a soli motivi di opportunità pratica, ma è piuttosto la razionale conseguenza del rapporto esistente tra l'esercizio di quel diritto ed i presupposti ai quali è subordinato, presupposti che non potevano non esplicare una "vis attractiva" nei confronti della giurisdizione penale, e ciò sia per la loro genesi che per la loro intrinseca connotazione. Quella scelta si armonizza altresì con l'indubbia caratterizzazione pubblicistica del diritto alla riparazione e con l'ampiezza dei poteri decisori del giudice, affrancati dalla condizionante indicazione delle parti, ed affidati, invece, ad un'ampia utilizzazione di criteri equitativi.
Pertanto, se pur la natura patrimoniale della pretesa riparatoria può indurre, attraverso una valutazione incompleta, ad assimilarla nell'esercizio di un'azione civile, è almeno doveroso prendere atto che tutta la disciplina necessaria per il concreto riconoscimento di quel diritto non può che essere ricercata nell'ambito dell'ordinamento processuale penale, giacche si è in presenza di un procedimento incidentale penale che ha ad oggetto la ricognizione dei presupposti oggettivi per la riparazione dell'ingiustizia subita, procedimento predisposto per l'efficace tutela di un diritto soggettivo che a sua volta è espressione diretta del principio contenuto nel 3 comma dell'art. 24 della Costituzione. Pertanto, la cornice normativa di riferimento che consente all'interprete di supplire ai silenzi del legislatore non può che essere rinvenuta nel codice di procedura penale, le cui disposizioni, in assenza di un'espressa deroga, debbono trovare in questa materia integrale applicazione.
Dissipata ogni residua incertezza sull'individuazione della disciplina normativa, è agevole concludere per l'assoluta superfluità dell'autenticazione della sottoscrizione apposta dall'interessato sulla richiesta di riparazione: tale adempimento, non solo non è richiesto dagli artt. 315 e 645 c.p.c., ma si rivela del tutto superfluo, posto che alla presentazione dell'atto dovrà provvedere l'interessato ovvero il suo procuratore speciale. Ed il fatto che quella formalità non sia stata prevista dalla legge sta ulteriormente a confermare che il legislatore non poteva neppure porsi tale problema, una volta attribuito al titolare del diritto l'onere della formazione e sottoscrizione dell'atto ma anche quello della sua materiale presentazione.
Non appropriato appare il riferimento agli artt. 83-84 c.p.c.;
non solo perchè tali norme, per le ragioni su esposte, non sono applicabili nell'ambito dell'ordinamento processuale penale, ma anche perchè esse presuppongono una condizione che giammai potrà profilarsi in relazione alla proposizione della domanda di riparazione, e cioè la "necessità" che la parte interessata debba "promuovere" o "stare in giudizio" con l'assistenza tecnica di un difensore, onere questo dal quale l'ordinamento ha voluto espressamente affrancare il titolare del diritto all'equa riparazione. Altrettanto ultroneo è il richiamo all'art. 99 comma 1 c.p.p., e non solo perchè questa norma, pur prevedendo che al difensore competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, fa salva proprio la possibilità che tali atti siano dalla legge riservati personalmente a quest'ultimo, ma anche perchè essa presuppone che nel procedimento il soggetto abbia assunto la qualità di "imputato" e tale condizione certamente non ricorre in relazione all'iniziativa processuale assunta dalla vittima dell'ingiusta detenzione sofferta.
Per tutte le su esposte considerazioni deve concludersi che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dev'essere sottoscritta e presentata, a pena d'inammissibilità, non solo nel rispetto dei termini previsti dall'art. 315 c.p.p., ma anche con le modalità imposte dal 1 comma dell'art. 645 e, quindi, dalla parte personalmente, ovvero avvalendosi di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p.. Passando all'esame dell'ipotesi sottoposta alla decisione del Collegio, è agevole rilevare che la domanda di riparazione proposta nell'interesse di BE LL è inammissibile, perchè sottoscritta e presentata da persona non legittimata: il difensore che ad entrambi gli adempimenti ha provveduto non era stato nominato procuratore speciale nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., ma aveva ricevuto un semplice mandato alle liti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dichiara inammissibile la domanda di riparazione proposta da GA BE.
Condanna l'istante alle spese del procedimento e dichiara compensate le spese tra le parti.
Roma, lì 26 novembre 1997.