Sentenza 22 gennaio 1998
Massime • 3
Gli eredi dell'autore della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sono legittimati a proseguire il giudizio in caso di decesso dell'interessato nelle more del giudizio, trovando applicazione nel caso, dato il carattere economico del "petitum", la disciplina processualcivilistica, che ricollega l'estinzione del processo non alla morte della parte ma alla mancata prosecuzione o riassunzione in termini dello stesso da parte dei successori aventi diritto. (Conf. sull'applicabilità della disciplina del processo civile Cass. 3.2.1998, n. 370, P.M. in proc. Gulli).
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione per un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa all'adozione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività. (Nella specie l'interessato, detenuto per il reato di concorso in associazione per delinquere finalizzata al reclutamento di mercenari,da cui veniva poi assolto, aveva finto l'adesione all'associazione allo scopo comunque illecito di ottenere reperti archeologici di contrabbando).
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, qualora la condotta e lo scopo riconosciuti dall'imputato già nel corso delle indagini preliminari siano stati accertati solo in dibattimento, portando alla sua assoluzione, non gli si può attribuire la colpa grave di aver contribuito al mantenimento della custodia cautelare a partire dal momento in cui egli ha posto quelle circostanze decisive all'attenzione dell'inquirente, che avrebbe potuto accertarle e riscontrarle fino al punto, se non di far emergere l'estraneità dell'imputato ai fini attribuitigli, quanto meno di ritenere attenuato il quadro indiziario posto a sostegno della custodia cautelare e, per effetto di quell'omesso accertamento, ingiustamente mantenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/1998, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. De Aloysio Ugo Presidente del 22.1.1998
1. Dott. Iacubino Matteo Consigliere SENTENZA
2. " IN LV " N. 268
3. " AV TO " REGISTRO GENERALE
4. " AN IC " N. 34010/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) De WI SI
2) De WI RI
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Milano del 5.5.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AN 1. Tratto in arresto il 26 aprile 1983 perché accusato della commissione dei reati di concorso in fabbricazione e commercio clandestino di armi nonché di partecipazione ad associazione criminosa finalizzata alla fabbricazione di armi ed al reclutamento di mercenari, De WI DE IS RI IA rimaneva detenuto in carcere fino al 14 luglio 1983, a domicilio fino al 9 aprile 1984 e quindi di nuovo in carcere fino al 29 dicembre 1984, quando veniva rimesso in libertà.
Assolto con formula piena da ogni addebito, proponeva domanda di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, che, proseguita dopo il suo decesso dagli eredi De WI GF ER IG RN e De WI RI, veniva dichiarata ammissibile ma respinta nel merito con l'ordinanza sopra menzionata. Secondo la Corte milanese, alla custodia cautelare aveva dato causa lo stesso De WI con una condotta grave consistita per sua stessa ammissione nell'aver "consapevolmente allacciato contatti con personaggi che sapeva essere dediti a loschi traffici internazionali e che di fatto risultarono implicati nella commissione di gravissimi reati in materia di commercio e di contrabbando di armi nonché di associazione per delinquere finalizzata al reclutamento di mercenari" e nell'aver continuato ad intrattenere rapporti con uno di questi "fingendosi addirittura disposto ad aderire alle sue pressocché esplicite richieste di collaborazione per la "collocazione" dei mercenari allo scopo oggettivamente meno grave ma non per questo meno illecito di ottenere reperti archeologici di contrabbando"
2. Prima di esaminare il ricorso, riguardante appunto tale decisione di merito, è opportuno esaminare il profilo di ammissibilità della domanda, contestato dal Procuratore generale presso la Corte d'appello e ripreso in questa sede nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato (che fa riferimento, peraltro, anche a profili di genericità, formulati ora per la prima volta e quindi inammissibili): ricorso proposto da soggetti privi di legittimazione ad agire perché il diritto alla riparazione, avendo ad oggetto un bene personalissimo come la libertà, sarebbe al pari di questo intrasmissibile jure hereditatis.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che nella specie il problema (non si estende alla instaurazione ma) è circoscritto alla prosecuzione da parte DE eredi di un giudizio di equa riparazione ritualmente instaurato dal de cuius ingiustamente detenuto. Sul punto nulla dispongono le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, contenute nell'art. 644 richiamato dall'art. 315 c.p.p., sicché è necessario ricavare la soluzione dai principi generali. Va allora ricordato che nel settore penale l'estinzione del processo si verifica solo a seguito della morte dell'imputato (art. 150 c.p. e 69 c.p.p.) sicché collegare tale effetto anche alla morte dell'ingiustamente detenuto significa introdurre una causa di estinzione non prevista dalla legge. Ciò sarebbe ammissibile se in tal senso disponesse il diritto processuale civile, ma così non è: l'evento morte non provoca l'estinzione ma l'interruzione del processo (art. 300 c.p.c.) in attesa che esso venga proseguito dai successori aventi diritto (che del resto hanno diritto a costituirsi parte civile nel processo penale: art. 74 c.p.p.); è la mancata prosecuzione o riassunzione in termini che provoca l'estinzione del processo (art. 305 c.p.c.). È questa la disciplina applicabile al caso di specie, in cui, morto l'istante nelle more del giudizio di equa riparazione, questo è stato proseguito dai suoi eredi. Invero, l'interesse pubblico sotteso a tale procedimento -l'equo indennizzo per l'ingiusta privazione della libertà personale trovando la sua fonte primaria nella stessa Costituzione- non toglie, tuttavia, come più volte rilevato da questa Corte (di recente, Cass. 9.5.1996, Citarella, CED 206375;
3.2.1998, Gulli), che, avendo il petitum carattere economico, la disciplina, ancorché inserita per ragioni di opportunità e di economia nel codice di procedura penale, debba seguire, ove non diversamente disposto o esigito dalla natura comunque speciale del procedimento, le norme processuali civilistiche.
Ciò spiega anche l'irrilevanza del motivo addotto a sostegno dell'intrasmissibilità del diritto per successione universale (che risulta valorizzato in una decisione di questa Corte relativa però alla proposizione della domanda di riparazione: Cass. 31.1.1994, Brustia, CED 197645, contrastata peraltro da Cass. 5.5.1993, Musio, CED 194717): l'avere, cioè, quel diritto ad oggetto un bene personalissimo come la libertà. Questa (nondimeno presupposto della riparazione dell'errore giudiziario, sicché non trova giustificazione per questo solo profilo una differente disciplina DE aventi diritto) è, invero, la causa petendi del ristoro richiesto mentre il petitum ha carattere economico, è una somma destinata ad entrare nel patrimonio dell'istante che si trasmette jure successionis.
Si potrebbe semmai discutere se, stante la disciplina della riparazione dell'errore giudiziario richiamata dall'art. 315 c.p.p., esso sia trasmissibile anche agli aventi diritto indipendentemente dalla successione, di cui all'art. 644 c.p.p.: affini entro il primo grado e persone legate da vincolo di adozione. Ma non entra in considerazione nella specie questo profilo ulteriore, risultando dall'ordinanza impugnata la qualità di credi dei ricorrenti: per i quali va in conclusione affermata la legittimazione a proseguire il giudizio di riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di decesso dell'interessato.
3. I ricorrenti denunciano l'equivoca e carente motivazione del provvedimento, il quale non consente di individuare se si addebita al de cuius un comportamento doloso oppure colposo, che va soggetto ad eventuale graduazione, nonché se antecedente o successivo all'applicazione della misura custodiale.
Conviene esaminare distintamente i due profili.
Il primo di essi è infondato. Per quanto non sia espressamente detto, si deduce agevolmente dall'aggettivo "grave", con cui la Corte definisce la descritta e sopra riportata condotta del De WI, che il suo concorso a dar causa alla custodia cautelare è stato ritenuto a titolo di colpa grave, se non -come potrebbe indurre a pensare la consapevolezza della condotta, parimenti evidenziata dalla Corte- di dolo: ma si tratta di distinzione irrilevante posto che, anche agli effetti dell'art. 314 c.p.p., culpa gravis dolo aequiparatur.
Secondo la Corte milanese la condotta indicata, giungendo addirittura a fingere la disponibilità ad aderire ad esplicite richieste di collaborazione per la "collocazione" dei mercenari, ha avuto efficacia determinante il provvedimento restrittivo: s'è trattato, cioè, di una condotta che -secondo la definizione formulata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 13.12.1995, Sarnataro, CED 203636/7-, "pur tesa ad altri risultati" (come, nella specie, quello di ottenere reperti archeologici di contrabbando), "ponga in essere per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale" (conf. e pluribus Cass. 29.11.1995, D'agostino, CED 204286; 22.2.1996, Ercole, CED 204624; 21.6.1996, Baronti, CED 205716; 24.1.1997, Caronna, CED 207261). Ed invero si concorre a dare causa all'adozione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta, come quella descritta, che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (conf. Cass.29.4.1994, Gandolfo, CED 200152).
4. Quella condotta vale, tuttavia, come antecedente causale dell'emissione del provvedimento restrittivo e non anche -come invece ritenuto dal giudice di merito- "del mantenimento della misura cautelare disposta". A questo fine, invero, il giudice deve valutare la condotta tenuta "successivamente al momento restrittivo della libertà" come hanno stabilito nella citata sentenza le stesse sezioni unite, che hanno pure precisato che la valutazione di tali comportamenti successivi dev'essere "effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personalè".
Sotto questo profilo la motivazione è del tutto carente, neppure accennandosi ad un qualsiasi comportamento causale tenuto dal De WI dopo l'adozione della misura cautelare. Carenza, questa, tanto più rilevante a fronte del riportato (e posto a base, come detto, del ritenuto nesso causale con l'adozione della custodia cautelare) contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, ampiamente confessorie della condotta serbata ma anche dello scopo perseguito diverso da quello contestatogli: si trattava, infatti, di indicare il momento in cui quelle dichiarazioni erano state fatte, se in particolare fossero state fatte durante la custodia cautelare e, di conseguenza, se fossero stati svolti gli opportuni accertamenti da parte DE organi inquirenti.
In caso negativo, invero, laddove quindi la condotta e lo scopo riconosciuti dall'imputato già nel corso delle indagini preliminari siano stati accertati solo in dibattimento, portando alla sua assoluzione, non gli si può attribuire la colpa di avere contribuito al mantenimento della custodia cautelare a partire dal momento in cui egli ha posto quelle decisive circostanze all'attenzione dell'inquirente (Cass. 12.4.1995, Tagliarini, CED 202105), che avrebbe potuto accertarle e riscontrarle fino al punto, se non di far emergere l'estraneità dell'imputato ai fatti attribuitigli, quanto meno di ritenere attenuato il quadro indiziario posto a sostegno della custodia cautelare adottata nei suoi confronti e, per effetto di quell'omesso accertamento, ingiustamente mantenuta. A questo principio di diritto si atterrà nel riesaminare la denunciata ingiustizia del mantenimento della custodia cautelare la Corte d'appello di Milano, cui previo annullamento dell'ordinanza sul punto si rinvia il giudizio.
P.Q.M
La Corte di cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 1998