Sentenza 11 maggio 2000
Massime • 3
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il "quantum" dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo; determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l'aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta.
Il sindacato di legittimità in tema di regolamento delle spese processuali, derivanti da procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione, è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa sicché, da un lato, esula da tale sindacato, e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione della opportunità o meno di disporre la compensazione, e, dall'altro, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l'onere delle spese a carico della parte ancorché non totalmente soccombente.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il procedimento, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, sicché il principio dispositivo proprio del procedimento civile (per il quale è riservata alle parti la selezione del materiale probatorio da produrre) è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si rilevi per qualche aspetto insufficiente, ben può procedere ad attività integrativa della stessa anche di ufficio. Non incorre, di conseguenza in alcun vizio di violazione di legge il giudice che, nel valutare la condotta dell'istante ai fini di delibare la sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, che escludono il diritto alla riparazione, abbia esaminato (dandone adeguata contezza nella relativa sede motivazionale), oltre alla documentazione prodotta dalla parte, altri atti, conosciuti o conoscibili dalle parti, a suo tempo acquisiti al relativo procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2000, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. Paolo FATTORI - Presidente;
del 11/5/2000
2) Dott. Gianfranco TATOZZI - Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. Vito SAVINO - Consigliere;
N. 2815
4) Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel.; REGISTRO GENERALE
5) Dott. Carlo G. BRUSCO - Consigliere;
N. 36832/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Ministero del Tesoro;
avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 8 giugno 1999, nel procedimento per riparazione da ingiusta detenzione promosso su istanza di SA OM, n. in Messina l'11.12.1964;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
1. L'8 giugno 1999 la Corte di Appello di Bologna riconosceva a SA OM la somma di lire trenta milioni quale indennizzo per la ingiusta detenzione dallo stesso subita per imputazione di tentata rapina, dalla quale era stato poi assolto con sentenza del Tribunale di Bologna del 23 gennaio 1998, divenuta irrevocabile il 23 marzo successivo.
Per come si legge in tale ordinanza, il 14 giugno 1994 due giovani, col volto travisato da una felpa con cappuccio, avevano tentato di entrare nell'abitazione di GE NN, donna anziana, aggredita sulla soglia di casa, minacciata e ferita ad un mano con un coltello da uno dei due giovani. Le indagini degli inquirenti si indirizzavano al rintraccio di un'autovettura BMW 320, con la quale i due giovani erano giunti sul luogo del commesso reato e se ne erano allontanati. La sera di quello stesso giorno, un'auto di quel tipo venne intercettata da una "volante" dei Carabinieri ed a bordo della stessa vi era il SA, unitamente ad un cittadino tunisino, BE LA Rakid;
nel portabagagli dell'auto venivano rinvenuti alcuni coltelli e il veicolo risultava provento di furto. A seguito di un riconoscimento fotografico, "definito dai giudici di primo grado (effettuato) con modalità sommarie e discutibili", la GE aveva riconosciuto i due, SA e BE LA, che erano stati, perciò, sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere. In sede dibattimentale, poi, entrambi tali imputati protestando la propria innocenza, "risultava dalle rispettive dichiarazioni che il SA OM aveva accettato soltanto un passaggio dal BE LA, che conosceva, e solo quando la macchina fu incrociata da quella dei Carabinieri il BE LA disse al SA OM che il veicolo era di provenienza furtiva". Richiamato che il riconoscimento fotografico a suo tempo effettuato dalla GE si era, poi, rivelato del tutto inaffidabile, rilevavano i giudici del merito che l'instaurato stato detentivo non poteva ascriversi a dolo o colpa dell'istante, che già in sede di convalida dell'arresto aveva contestato ogni addebito e fornito un alibi particolareggiato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'Amministrazione del Tesoro, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, denunziando:
a) "nullità ai sensi degli artt. 606, lett. e) e b) c.p.p., per omessa motivazione, per motivazione manifestamente illogica e per violazione ed erronea applicazione degli artt. 315 e 645 c.p.p., anche in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c.". Deduce a tale riguardo, in sintesi: che a sostegno della domanda "ed in adempimento dell'onere di cui all'art. 645 c.p.p.", il MO si era limitato a produrre copia della sentenza assolutoria, copia del provvedimento impugnato e copia di alcuni articoli di stampa;
che essa Amministrazione aveva fatto rilevare "l'insufficienza ai fini di causa della documentazione prodotta, non consentendo la stessa la verifica di tutti i presupposti richiesti dall'art. 314 c.p.p.", giacché "per poter valutare se la condotta preprocessuale, che aveva portato all'adozione del provvedimento custodiale, ma anche il comportamento tenuto nel corso del processo, in costanza del quale la misura cautelare era stata mantenuta, potesse rivestire o meno gli estremi della colpa grave...., sarebbe stato necessario conoscere i relativi atti del processo penale". La motivazione esplicitata sarebbe, peraltro, "palesemente illogica e contraddittoria", essendo di "intuitiva evidenza come le stesse circostanze di fatto che portarono all'arresto del SA, nella ritenuta quasi flagranza di una tentata rapina.. avrebbero meritato un minimo di valutazione da parte del medesimo giudice, il quale ha, al contrario, ritenuto di potersene esimere", dando esclusivo credito alla protesta di innocenza del SA;
è, quindi mancata - assume la ricorrente - "qualsiasi valutazione della condotta preprocessuale del SA". Soggiunge che, "sia nel valorizzare quanto dichiarato dal SA in sede di convalida dell'arresto, sia nel verificare la durata della misura custodiale, (la Corte territoriale) ha mostrato di aver esaminato di ufficio atti non prodotti dalla parte ed ignorati dall'Amministrazione del Tesoro, sul quali non si era, pertanto, formato il contraddittorio", sicché, non avendo l'istante ottemperato all'onere probatorio su di lui incombente, "l'evidenziata lacuna del materiale di prova è stata...colmata di ufficio" dai giudici del merito. Deduce ulteriormente che "altrettanto grave è l'omesso accertamento del requisito richiesto dal 4^ comma dell'art.314 c.p.p., semplicemente presunto come sussistente", che "anche la liquidazione dell'indennizzo appare illegittima, in quanto priva di valida ed adeguata motivazione";
b) "nullità ai sensi degli artt 606, lett. b) ed e) c.p.p., per violazione ed erronea applicazione degli artt. 314, 315 e 645 c.p.p., in relazione all'art. 91 c.p.c., nonché per omessa motivazione". Deduce al riguardo che, a fronte di una richiesta di indennizzo di lire cento milioni, era stata liquidata la minor somma di lire trenta milioni e l'Amministrazione era stata egualmente condannata alla rifusione delle spese, liquidate in lire due milioni, "senza alcuna motivazione".
La ricorrente ha prodotto "note di replica", con le quali ulteriormente illustra e ribadisce i motivi del ricorso. Il MO, dal canto suo, ha prodotto una memoria, con la quale confuta i motivi del gravame, del quale chiede il rigetto.
3. Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza, deve rilevarsi che il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, di cui agli artt. 314 e ss. c.p.p., ha indubbie connotazioni di natura civilistica, ma attiene pur sempre ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, sicché il principio dispositivo proprio del procedimento civile (per il quale è riservata alle parti la selezione del materiale probatorio da produrre) è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si rilevi per quale aspetto insufficiente, ben può procedere ad attività integrativa della stessa anche di ufficio (cfr. anche Cass., Sez. IV, n. 1163/1997; id., Sez. IV, n. 485/1997). Non incorre, perciò, in alcun vizio di violazione di legge il giudice che, nel valutare la condotta dell'istante ai fini di delibare la sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, che escludono il diritto alla riparazione, abbia esaminato (dandone adeguata contezza nella relativa sede motivazionale), oltre alla documentazione prodotta dalla parte, altri atti a suo tempo acquisiti al relativo procedimento penale, atti conosciuti o, comunque, ben conoscibili dalle parti tutte attraverso la richiesta di cui all'art. 116 c.p.p.. Posto, poi, che le condotte apprezzabili, al fine di valutare la sussistenza o meno del dolo o della colpa grave, sono quelle che si pongano in rapporto causale, eziologico, con il provvedimento restrittivo della libertà personale, e premesso che il vizio di motivazione deducibile in questa sede di legittimità deve - per espresso disposto normativo - risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve nella specie riconoscersi che la impugnata ordinanza ha dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, sostanzialmente rilevando che l'istante, riconosciuto estraneo ai fatti oggetto del procedimento penale, "aveva accettato soltanto un passaggio dal BE LA, che conosceva" e che solo quando l'auto venne intercettata dai militi inquirenti questi gli aveva confidato che "il veicolo era di provenienza furtiva", ulteriormente richiamando le dichiarazioni rese dall'istante in sede di convalida del suo arresto, evocatorie anche di un "alibi particolareggiato", circostanze, queste, che avevano fatto aggio in sede penale sull'iniziale suo riconoscimento da parte della GE, risultato "in dibattimento del tutto inaffidabile". In tale ritenuto contesto, non giova al ricorrente dedurre, a caducare la adeguatezza e logicità delle argomentazioni espresse dai giudici del merito, il richiamo ai "dati oggettivi" che avevano portato alla instaurazione dello stato detentivo (auto, risultata compendio di furto, dello stesso tipo di quella utilizzata dagli esecutori del fatto, rinvenimento di un coltello nel suo bagagliaio ...). Quel che occorre valutare, difatti, ai fini della sussistenza o meno della colpa grave (per l'ipotesi che più specificamente rileva nella specie), non è solo il "dato oggettivo" rilevato, ma anche e soprattutto la riconducibilità dello stesso nell'area della colpa grave dell'istante, cioè la sua imputazione soggettiva a quest'ultimo, imputazione che - come s'è detto - i giudici del merito hanno escluso, con argomentazioni adeguate e logiche che sfuggono a rinvenibili vizi di motivazione in questa sede di legittimità.
Per il resto, ne' dal provvedimento impugnato, ne' dalle deduzioni delle parti si deduce la sussistenza di una ipotesi sussumibile nella previsione del 4^ comma dell'art 314 c.p.p., essendosi dato atto che (solo) "per il reato di tentata rapina...(il GIR) applicò...la misura cautelare della custodia in carcere", sicché non è esigibile la prova negativa di un fatto che ne' dagli atti ne' diversamente appare prospettato e sussistente. E per quel che concerne, infine, il quantum dell'indennizzo dovuto, esso deve pur sempre essere liquidato con criterio equitativo, tenuto conto delle vane componenti apprezzate nel determinare il pregiudizio subito dall'istante, sicché il giudice non è tenuto ad una analitica motivazione, tanto meno in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo, e dovendo tale sua conclusiva determinazione al riguardo essere valutata solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuto, come nella specie è adeguatamente e congruamente riscontrabile. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione - proprio per quelle connotazioni civilistiche delle quali s'è sopra detto - vanno regolate secondo i criteri indicati dall'art. 91 c.p.c., come il ricorrente, del resto, richiama. Nella specie, correttamente i giudici del merito hanno posto tali spese a carico dell'attuale ricorrente che, essendosi opposto alla formulata domanda, era rimasto soccombente. Per il resto, il sindacato di legittimità, in tema di regolamento delle spese processuali, è limitato alla violazione del principio per cui le spese non possono esser poste a carico della parte totalmente vittoriosa: esula da tale sindacato, e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la valutazione della opportunità o meno di disporre la compensazione, sicché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia posto l'onere delle spese a carico della parte ancorché non totalmente soccombente, nella specie, solo in relazione alla riduzione del petitum (cfr., ex pluribus, Cass. civ., Sez. I, n. 9840/1996).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato. La memoria del SA è stata prodotta oltre il termine di cui all'art. 611.1 c.p.p., sicché non può farsi luogo alla sua richiesta di rifusione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2000