Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2000, n. 1894
CASS
Sentenza 9 maggio 2000

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Non può riconoscersi efficacia retroattiva all'art.15, comma 1, lett.a), della legge 16 dicembre 1999 n.479 che, modificando l'art.315, comma 2, c.p.p., ha elevato da lire 100 milioni a lire un miliardo il limite massimo della riparazione per ingiusta detenzione. La normativa sull'ingiusta detenzione, infatti, ha natura sostanziale ma non penale, per cui non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art.2, comma terzo, cod. pen.per il caso di sopravvenienza di legge penale più favorevole, ma deve invece applicarsi la regola generale dell'irretroattività stabilita dall'art.11 delle preleggi, facendo riferimento al momento genetico del diritto alla riparazione, da individuarsi esclusivamente in quello dell'indebita detenzione subita e non in quello della pronuncia di assoluzione o di archiviazione, cui deve attribuirsi natura meramente dichiarativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2000, n. 1894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1894
    Data del deposito : 9 maggio 2000

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