Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
Non può riconoscersi efficacia retroattiva all'art.15, comma 1, lett.a), della legge 16 dicembre 1999 n.479 che, modificando l'art.315, comma 2, c.p.p., ha elevato da lire 100 milioni a lire un miliardo il limite massimo della riparazione per ingiusta detenzione. La normativa sull'ingiusta detenzione, infatti, ha natura sostanziale ma non penale, per cui non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art.2, comma terzo, cod. pen.per il caso di sopravvenienza di legge penale più favorevole, ma deve invece applicarsi la regola generale dell'irretroattività stabilita dall'art.11 delle preleggi, facendo riferimento al momento genetico del diritto alla riparazione, da individuarsi esclusivamente in quello dell'indebita detenzione subita e non in quello della pronuncia di assoluzione o di archiviazione, cui deve attribuirsi natura meramente dichiarativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2000, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 9.5.2000
1. Dott. Aldo GRASSI Consigliere SENTENZA
2. " Luigi PICCIALLI " N. 1894
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco SE " N. 51656/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CO OR, n. a Tripoli il 14.10.1940
avverso l'ordinanza 24.11.1999 della Corte di Appello di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le richieste del P.M., il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Letta la memoria depositata dall'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero del tesoro.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 15 aprile - 25 maggio 1998 la Corte di Appello di Milano liquidava la somma di lire 16.500.000 (oltre lire 1.000.000 per spese legali) in favore di CC OR a titolo di equa riparazione per ingiusta detenzione subita per la durata complessiva di 180 giorni (dal 15 febbraio al 15 agosto 1994), di cui 146 giorni in carcere ed i restanti 34 in regime di arresti domiciliari. Sul ricorso proposto dal CC, la IV Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza del 21.7.1999 (c.c. 16.6.1999), annullava con rinvio l'ordinanza medesima, rilevando che:
a) la riparazione per ingiusta detenzione, prevista dagli artt. 314 e 315 c.p.p., ... deve essere equa. Il che significa che è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su valutazione equitativa che tenga conto globalmente non solo della durata della custodia cautelare, ma anche e non certo marginalmente delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà ... La valutazione equitativa deve essere spiegata, motivata adeguatamente, logicamente, convincentemente";
b) l'unico criterio di valutazione in concreto applicato era stato riferito alla durata della custodia cautelare ingiustamente sofferta dall'istante, ma ciò era avvenuto con la determinazione di "importi in denaro giornalieri non giustificati ne' comunque comprensibili". Non erano state fornite inoltre "risposte specifiche a circostanze e situazioni prospettate dall'impugnante, sicuramente significative ai fini di una compiuta e seria valutazione della misura della riparazione per ingiusta detenzione: l'affermato stato di incensuratezza del ricorrente;
il discredito sociale;
la squalifica morale derivata dalla detenzione;
le sofferenze psichiche;
l'incidenza negativa complessiva che dalla custodia cautelare non può non essere ricaduta sulla famiglia;
le patologie documentate da certificati medici esibiti, indicate come conseguenze della detenzione;
la naturale conseguenza negativa dell'arresto e della detenzione protrattasi per sei mesi sulla professione che CC ha affermato di esercitare quando fu arrestato (agente generale assicurativo)".
La sede di rinvio la Corte di Appello di Milano - con ordinanza 24.11.1999 - procedeva a nuova e diversa liquidazione e, questa volta, fissava l'importo complessivamente dovuto per equa riparazione in complessive lire 36.000.000, di cui:
- lire 3.000.000 per lo stato di incensuratezza del ricorrente;
- lire 5.000.000 per il discredito sociale e la squalifica morale derivanti dalla detenzione;
- lire 5.000.000 per le sofferenze psichiche;
- lire 3.000.000 per l'incidenza negativa della custodia cautelare sulla famiglia;
- lire 5.000.000 per le conseguenti documentate patologie;
- lire 15.000.000 per la naturale conseguenza negativa dell'evento detentivo sull'attività lavorativa.
Avverso questo secondo provvedimento ha proposto nuovamente ricorso il CC, il quale ha eccepito che la Corte territoriale aveva "proceduto alla mera elencazione delle voci di danno, soltanto apponendo accanto ad ognuna di esse equitativamente una cifra", senza dare conto della sua decisione sul quantum, senza cioè enunciare, voce per voce, gli elementi posti in concreto a giustificazione delle somme liquidate.
Con successiva memoria il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'art. 15, comma 1^ - lett. a), della legge 16.12.1999, n. 479, che ha rideterminato il limite massimo indennitario legislativamente previsto, elevandolo da 100 milioni ad un miliardo di lire. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministro del tesoro pro- tempore, con memoria depositata l'8.2.1999, ha eccepito che:
- la parte non avrebbe ottemperato (neanche in sede di ricorso) all'onere - sulla base del generale Principio di cui all'art. 2967 cod. civ. - di allegare, provandole, tutte le circostanze pregiudizievoli conseguite all'ingiusta detenzione;
- gli indici che costituiscono parametri di equità per la riparazione non possono essere riconosciuti la loro interezza, snaturandosi altrimenti l'istituto del suo peculiare connotato di indennizzo e non di risarcimento;
- "l'introduzione della modifica normativa di cui alla legge n.479/1999 non può valere che per le detenzioni ed i procedimenti conclusi successivamente alla sua entrata in vigore, avendo portata stanziale".
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1. Secondo il principio affermato con la precedente sentenza di rinvio, infatti, "la riparazione per ingiusta detenzione, prevista dagli artt. 314 e 315 c.p.p., ... deve essere equa [e] la valutazione equitativa deve essere spiegata, motivata adeguatamente, logicamente, convincentemente".
ciò significa che la liquidazione dell'indennizzo, svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, si deve basare su un'ampia valutazione (differenziata caso per caso) che tenga conto e &a motivatamente conto, in maniera globale, accanto alla durata della detenzione, anche delle conseguenze economiche, personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà.
A tale principio non si è complessivamente conformata l'ordinanza impugnata, in cui il giudizio di equità si risolve in un "merum arbitrium" in quanto essa ondata su proposizioni meramente enunciative - non risulta sorretta da una giustificazione adeguata e logicamente congrua (idonea a consentire la possibilità di concreto controllo) ed omette di indicare, sia pure informa sintetica, i fattori di analisi presi in esame.
Il giudice non può limitarsi (come invece è stato fatto nel caso in esame) ad un generico riferimento "al discredito sociale ed alla squalifica morale derivanti dalla detenzione;
alle sofferenze psichiche;
all'incidenza negativa della custodia cautelare sulla famiglia;
alle conseguenti documentate patologie;
alla naturale conseguenza negativa dell'evento detentivo sull'attività lavorativa". Egli deve - al contrario - enunciare le specifiche e significative circostanze che hanno concretamente influito sui parametri ritenuti esistenti e rilevanti.
Non è necessaria una specificazione precisa di tutte le voci di danno, ne' del "quantum" attribuito;
al richiedente per ogni tipo di pregiudizio (vedi Cass., Sez. IV: 28.3.1998, n. 614; 3.12.1997, n. 2760; 28.1.1997, n. 3176). Nella specie, però: manca ogni riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento della custodia cautelare;
nulla è dato conoscere circa le condizioni personali, familiari e sociali dell'istante e si fa riferimento a malattie apoditticamente ricondotte alla detenzione ingiustamente patita.
L'ordinanza medesima deve essere quindi annullata, con rinvio per nuova delibazione che tenga conto del rilievo sopra enunciato.
2. Si pone a questo punto la delicata questione di diritto transitorio conseguente alla introduzione delle modifiche legislative apportate all'art. 315 c.p.p. dall'art. 15 della legge 16.12.1999, n.479, che ha innalzato il limite massimo della riparazione da cento milioni a un miliardo di lire.
Nel caso in esame, la carcerazione è stata scontata in precedenza, nell'ambito di un Procedimento già definito alla data di entrata in vigore della legge n. 47911999, data in cui la domanda di riparazione risulta già proposta ma non ancora decisa e - in detta situazione - dovrà la Corte di Appello applicare il nuovo e più elevato limite nel giudizio di rinvio?
La questione appare anzitutto proponibile, poiché la normativa sopravvenuta è entrata in vigore successivamente alla presentazione del ricorso ed il ricorrente, in seguito ad una originaria richiesta di indennizzo nella misura massima consentita, con i motivi di gravame aveva comunque o la determinazione del "quantum" della riparazione (vedi Cass., Sez. Unite civ., 22.11.1994, n. 9872, Comune Livorno c. Biricotti).
Deve altresì premettersi che, nella specie, non può essere richiamato il principio di retroattività della norma più favorevole, previsto dall'art. 2, 3^ comma, cod. pen. in relazione all'ipotesi di successione di leggi penali.
A tale conclusione deve pervenirsi anche allorché si segua quell'indirizzo giurisprudenziale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, configura un rapporto di tipo obbligatorio definibile come "obbligazione pubblica o di diritto pubblico" in quanto la sua fonte non è una di quelle previste dal diritto privato e non va identificata nelle norme civili in materia di fatto illecito, ponendosi quale responsabilità derivante da un alto legittimo di carattere autoritativo (vedi Cass.: Sez. VI, 24.1.1992, n. 4189 e Sez. II 20.5.1991, n. 2823). La normativa sull'ingiusta detenzione, infatti, ha natura sostanziale ma non di legge penale (vedi Cass., Sez. V, 4.4.1991, Cardisco) e la nuova disciplina (che ha aumentato il limite dell'indennità da liquidare) non introduce un trattamento penale di favore, sicché ad essa essere applicato il disposto dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, in base al quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo le deroghe ente previste dal legislatore.
In coerenza con tale disposto e tenuto conto altresì che il legislatore non ha inteso dettare una disciplina transitoria, deve affermarsi l'inapplicabilità della nuova normativa al caso di specie facendosi riferimento al momento genetico del diritto alla riparazione.
Per l'individuazione di questo momento due orientamenti sono stati espressi dalla .giurisprudenza di questa Corte Suprema [in sede di interpretazione dell'art. 245, lett. g), delle disp. prelim. c.p.p.]:
a) Secondo il primo di essi, il fatto costitutivo del diritto alla riparazione sarebbe necessariamente comprensivo anche del giudicato di assoluzione, poiché l'elemento determinante del diritto alla riparazione non sarebbe il fatto in sè della detenzione... ma il riconoscimento ex posi della "ingiustizia" di essa. Si avrebbe, in sostanza, una fattispecie genetica complessa a formazione successiva, che si completerebbe (determinando così il diritto alla riparazione) solo in virtù della pronuncia irrevocabile di proscioglimento ovvero, nel caso di archiviazione, della notifica del relativo provvedimento all'indagato (vedi, a quest'ultimo proposito, Corte Cost., 30.12.1997, n. 446). Tali provvedimenti rivestirebbero la natura di veri fatti generatori e di elementi costitutivi della pretesa (vedi Cass., Sez. I: 28.2.1992, n. 217, Min. tesoro e Barretta;
8.8.1991, n. 2692, Min. tesoro in proc. Laurora;
25.7.1991, n. 2618, Barranca - Sez. II, 20.5.1991, n. 2823, Miglietta). b) L'orientamento anzidetto, però, è stato superato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite - condivisa da questo Collegio - secondo la quale il momento genetico del diritto alla riparazione deve essere individuato esclusivamente nell'indebita detenzione subita, mentre la pronuncia di assoluzione o di archiviazione ha natura non costitutiva ma meramente dichiarativa (Cass., Sez. Unite, 27.5. 1992, n. 1, P.M. e Min. tesoro in proc. Fusilli e Sez. IV, 3.10.1992, n. 981, Min. tesoro in Proc. Leone). Nella requisitoria scritta il P.M. fa riferimento ad alcune decisioni della I Sezione civile di questa Corte (Cass. civ., Sez. I: 7.3.1998, n. 2542, Comune Penne c. Antonacci;
20.8.1997, n. 7760, Comune Taranto c. Frascolla) che hanno ritenuto applicabili nel giudizio di Cassazione, quale ius superveniens, i criteri di determinazione dell'indennità di esproprio previsti dall'art. 5 bis del D.L. 11.7.1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8.8.1992, n.
359. Il richiamo, però, non appare pertinente, essendo quella nuova norma espressamente retroattiva (ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 5 bis, le disposizioni dello stesso si applicano ai procedimenti di determinazione dell'indennità di espropriazione in corso, anche a seguito della promozione di un giudizio di opposizione).
Nella materia che ci occupa (caratterizzata da un obbligo dello Stato che non ha carattere risarcitorio e che nasce, non "ex illicito", ma da solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare), invece, il legislatore non ha inteso derogare al principio della irretroattività della legge;
mentre ancorare l'applicazione della disposizione sopravvenuta, non al fatto generatore debita detenzione subita) ed alla verificazione degli effetti, bensì alla variabile casuale dall'attualità della pendenza del "procedimento per la riparazione", comporterebbe enti ingiustificatamente diversi, contrastanti con la finalità costituzionalmente apprezzabile della stabilità dei rapporti esauriti e della certezza del diritto, posta a fondamento del principio di attività della legge.
La liquidazione delle spese viene demandata al definitivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 314, 315, 646, 611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2000