Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione,pur presentando indubbie connotazioni civilistiche, riguarda pur sempre un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, con incidenza sul principio civilistico della esclusiva disponibilità delle prove in capo alle parti; pertanto il giudice della riparazione ben può procedere ad attività integrativa di ufficio ovvero invitare le parti ad integrare la documentazione presentata; peraltro in tale seconda ipotesi, ove la parte non ottemperi all'invito volto ad accertare l'esistenza del dolo o della colpa grave dell'istante, e non fornisca giustificazione alcuna al riguardo, viene sottratta al giudice la possibilità di accertare tale presupposto, legislativamente previsto, con la conseguenza che sulla sua positiva esistenza viene a mancare ogni prova e la relativa istanza legittimamente viene rigettata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2000, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1) Dott. Mauro Domenico LOSAPIO Presidente;
del 24/05/2000
2) Dott. Renato OLIVIERI Consigliere;
SENTENZA
3) Dott. Francesco MARZANO Consigliere;
N. 3042
4) Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO Consigliere;
REGISTRO GENERALE
5) Dott. Carlo LICARI Consigliere;
N. 30502/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA IN, n. in Catania il 02.02.1965; avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Catania in data 21 marzo 1999. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Letta la richiesta del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
1. Il 31 marzo 1999 la Corte di Appello di Catania rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da IA TO. Premesso che "l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti grava sul ricorrente", rilevavano i giudici del merito che a tale onere non aveva assolto l'istante, giacché "non soltanto non ha prodotto tutti i necessari documenti, ma, nonostante l'esplicito e puntuale invito di questa Corte in tal senso e il rinvio concesso...proprio a tale scopo, su richiesta del difensore, non sono stati prodotti i verbali dell'interrogatorio o degli interrogatori resi dall'istante al P.M. e/o al G.I.P., nonché l'eventuale suo esame al dibattimento, necessari per accertare l'esistenza dei presupposti dell'azione proposta e, in particolare, la linea assunta dall'imputato"; in mancanza di tale documentazione - rileva la Corte di merito - "nessuna indagine è possibile in ordine alla condizione ostativa rappresentata dall'avere l'istante 'dato o concorso a dare causa per dolo o colpa grave" all'ingiusta carcerazione ...".
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'istante, per mezzo del difensore, denunziando:
a) i vizi di violazione di legge e di motivazione e la "nullita' dell'intero procedimento e dell'ordinanza impugnata per vizio di procedura". Deduce che i giudici del merito avevano ordinato "una produzione documentale, senza averne, ex lege, il potere", giacché, "sia l'art. 315 che l'arte 646...non fanno riferimento ne' tanto meno prevedono questi poteri in capo al giudice che non li può adottare ex officio..."; chiarisce che "trattandosi di giudizio di chiara matrice risarcitoria...vale il principio secondo cui il giudice adito deve decidere iusta affigata et probata..."; soggiunge che "sono le parti, in contraddittorio tra loro, che devono fornire le prove a favore o contro la Pretesa risarcitoria..." e che "l'onere della alligazione semmai spetterebbe alla Procura Generale o all'Avvocatura dello Stato...";
b) i vizi di violazione di legge e di motivazione per "errata valutazione in ordine alla sussistenza di responsabilità nella condotta del richiedente". Deduce, al riguardo, che 1a mancata produzione di alcuni verbali d'interrogatorio o di dibattimento da parte del IA non può certamente rappresentare l'elemento costituivo di una colpa grave posta in essere dall'interessato al momento in cui è cessata la limitazione della sua libertà";
soggiunge che "doveva essere il P.G. o l'altra parte del processo, il Ministero del Tesoro, a fornire la prova di un eventuale comportamento gravemente colposo del IA ....". Il Ministero del Tesoro ha presentato, per mezzo dell'Avvocato dello Stato, memoria, con la quale deduce preliminarmente la inammissibilità del ricorso, giacché, "risulta..., almeno stando all'atto in possesso di questa difesa, come il medesimo sia stato sottoscritto senza l'osservanza delle inderogabili disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., e senza che il difensore fosse fornito di procura speciale valida ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., pacificamente applicabili al procedimento in questione"; il ricorso, inoltre, "almeno stando alla copia notificata..., esser stato proposto oltre il termine (15 gg.) previsto dalla normativa vigente....". Rileva, poi, la infondatezza dei motivi del ricorso, del quale conclusivamente chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.
3.0 Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività e ritualità del proposto ricorso. L'ordinanza impugnata, difatti, venne notificata all'istante ed al suo difensore il 15 giugno 1999 ed il gravame è stato proposto il 21 giugno successivo (quindi nei termini di legge) dall'istante, per mezzo del suo difensore, tale officiato in prime cure.
3.1 Ciò posto, il ricorso è infondato.
Il procedimento in questione, invero, presenta indubbie connotazioni di natura civilistica, ma riguarda pur sempre un rapporto obbligatorio di diritto pubblico che non può non incidere sul principio generale di natura civilistica della esclusiva disponibilità delle prove in capo alle parti;
quanto, quindi, alla acquisizione documentale ritenuta necessaria, il giudice della riparazione ben può procedere ad attività integrativa di ufficio, ovvero invitare la parte ad integrare la documentazione presentata. In tale seconda ipotesi, l'invito del giudice rivolto alla parte (riconducibile al disposto dell'art. 210 c.p.c.) presuppone la mancata prova, a quel momento, della sussistenza dei presupposti di legge per il positivo accoglimento della domanda, presupposti che dalla legge sono indicati non solo nel passaggio in giudicato della sentenza assolutoria, ma anche nella mancanza di dolo o colpa grave dell'istante nella determinazione ed instaurazione del suo stato detentivo. Ove la parte non ottemperi a tale invito del giudice, senza addurre giustificazione alcuna, e rimanga, perciò, del tutto inerte, viene sottratta al giudice medesimo la possibilità di accertare, come la legge impone, quel presupposto, con la conseguenza che sulla positiva sussistenza dello stesso viene a mancare ogni prova che possa abilitare all'accoglimento dell'istanza, la quale, in mancanza appunto della comprovata sussistenza anche di tale presupposto, legittimamente viene rigettata dal giudice.
4. Il proposto ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti private le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2000