Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/03/1992, n. 1
CASS
Sentenza 6 marzo 1992

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L'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce "ex illicito" ma da solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite di cento milioni, la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento. (La Cassazione ha altresì chiarito che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è classificabile tra i diritti civici, cui corrisponde l'obbligo di diritto pubblico dello Stato, avente ad oggetto una prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, e che la fattispecie genetica di tale diritto deve individuarsi nella "custodia cautelare" indebitamente sofferta, mentre la sentenza o la decisione del giudice previste dai primi due commi dell'art. 314 cod. proc. pen. ne accertano "ex post" la originaria ingiustizia).

In relazione all'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., il legislatore ha operato un'espressa deroga al principio di irretroattività della legge, fissato nell'art. 11 delle preleggi, stabilendo nell'art. 245, comma secondo, lett. g) delle norme transitorie del nuovo cod. proc. pen. l'applicabilità dei summenzionati articoli anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice, che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti. La deroga è peraltro limitata nel senso che il nuovo istituto è bensì applicabile anche in relazione alle "ingiuste" custodie cautelari subite anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice, ma sempre che siano state sofferte nell'ambito di procedimenti a tale data non ancora definiti. (La Cassazione ha anche evidenziato che un problema di retroattività non si può porre per le situazioni previste dal comma secondo dell' art. 314 nuovo cod. proc. pen. perché in esse la illegittimità della misura è verificabile solo con specifico riferimento alla violazione degli artt. 273 e 280 di detto codice, che non trovano riscontro, nei medesimi termini, nelle norme del codice previgente).

Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile anche se inserito in una procedura che si svolge innanzi al giudice penale. Ne consegue che il carico delle spese va regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.. (Conf. Sez. Un., n. 2, 6 marzo 1992 C.C., non massimata sul punto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/03/1992, n. 1
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1
    Data del deposito : 6 marzo 1992

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