Sentenza 6 marzo 1992
Massime • 3
L'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce "ex illicito" ma da solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite di cento milioni, la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento. (La Cassazione ha altresì chiarito che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è classificabile tra i diritti civici, cui corrisponde l'obbligo di diritto pubblico dello Stato, avente ad oggetto una prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro, e che la fattispecie genetica di tale diritto deve individuarsi nella "custodia cautelare" indebitamente sofferta, mentre la sentenza o la decisione del giudice previste dai primi due commi dell'art. 314 cod. proc. pen. ne accertano "ex post" la originaria ingiustizia).
In relazione all'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., il legislatore ha operato un'espressa deroga al principio di irretroattività della legge, fissato nell'art. 11 delle preleggi, stabilendo nell'art. 245, comma secondo, lett. g) delle norme transitorie del nuovo cod. proc. pen. l'applicabilità dei summenzionati articoli anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice, che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti. La deroga è peraltro limitata nel senso che il nuovo istituto è bensì applicabile anche in relazione alle "ingiuste" custodie cautelari subite anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice, ma sempre che siano state sofferte nell'ambito di procedimenti a tale data non ancora definiti. (La Cassazione ha anche evidenziato che un problema di retroattività non si può porre per le situazioni previste dal comma secondo dell' art. 314 nuovo cod. proc. pen. perché in esse la illegittimità della misura è verificabile solo con specifico riferimento alla violazione degli artt. 273 e 280 di detto codice, che non trovano riscontro, nei medesimi termini, nelle norme del codice previgente).
Il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione ha natura civile anche se inserito in una procedura che si svolge innanzi al giudice penale. Ne consegue che il carico delle spese va regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ.. (Conf. Sez. Un., n. 2, 6 marzo 1992 C.C., non massimata sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 06/03/1992, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Antonio BRANCACCIO Presidente N. 1
1.Dot. Gaetano LO COCO Consigliere
2. " OR CARNEVALE " REGISTRO GENERALE
3. " DO VE " N. 14745/91
4. " AL IO "
5. " UI UA "
6. " IU DI UR "
7. " RA EN "
8. " Salvatore CIANCI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma;
2) Ministero del Tesoro;
avverso l'ordinanza in data 31 gennaio 1991 della Corte di Appello di Roma che accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da:
LL IU, nato a [...] il [...].
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore CIANCI;
Sentite le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto dei ricorsi;
Sentite le conclusioni dell'Avvocato dello Stato con le quali chiede l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in Fatto
IU LL, con istanza in data 29 maggio 1990, diretta alla Corte di Appello di Roma, chiedeva che, ai sensi dell'art. 314 nuovo codice di procedura penale, gli fosse corrisposta una somma di denaro a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. Esponeva che aveva subito un periodo di custodia cautelare dal 18 al 25 marzo 1986 a causa di un mandato di cattura emesso dal giudice istruttore presso il Tribunale di Roma in relazione ad una indagine su brogli elettorali del giugno 1983 e che da tale fatto era stato assolto per non averlo commesso con sentenza della Corte di appello di Roma del 10 gennaio 1990, divenuta irrevocabile il 21 maggio successivo.
Il procuratore generale presso la Corte di appello e il Ministero del Tesoro, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, deducevano l'inammissibilità della domanda e, comunque, il rigetto, trattandosi di carcerazione sofferta prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che aveva introdotto l'istituto al quale l'istante aveva fatto riferimento.
La corte di appello adìta, con ordinanza del 31 gennaio 1991, accoglieva la domanda e liquidava a favore del LL, per il titolo dedotto, la somma di lire quattro milioni, condannando il Ministero del Tesoro alla rifusione delle spese a favore dello stesso istante.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello e il Ministero del Tesoro.
Il primo deduce che la norma di cui all'art. 314 c.p.p., di natura sostanziale, non può avere, ai sensi dell'art. 11 preleggi, efficacia retroattiva, come peraltro appare chiaro dalla stessa formulazione della norma. L'art. 245 delle disposizioni transitorie, invocato nel provvedimento per sostenere la tesi opposta, non può riferirsi che alla carcerazione sofferta dopo il 24 ottobre 1989, anche in dipendenza di un processo iniziato col vecchio rito. Una diversa interpretazione renderebbe riparabili detenzioni sofferte in tempi remoti, in un regime di libertà personale dell'imputato assai diverso dall'attuale, e farebbe dipendere il ristoro dal fatto puramente casuale della maggiore o minore durata di un procedimento. Il fatto costitutivo del diritto al ristoro è la carcerazione, mentre il provvedimento di proscioglimento del giudice costituisce solo una condizione di operatività estranea alla fattispecie costitutiva del diritto.
L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del ministero del tesoro, propone tre motivi.
Con il primo sostiene le medesime ragioni fatte valere dal Procuratore Generale, aggiungendo la considerazione che, se anche si volesse ritenere la fattispecie generatrice del diritto alla riparazione come a formazione progressiva, costituita dalla detenzione e dalla sentenza, l'effetto (diretto alla riparazione) potrebbe verificarsi (siccome la legge non dispone che per l'avvenire) solo se tutta la fattispecie fosse iniziata a partire dal 24 ottobre 1989 e cioè con l'entrata in vigore dell'art. 314 c.p.p.. Con il secondo motivo l'Avvocatura censura il provvedimento impugnato per avere effettuata la liquidazione, in via equitativa, con riferimento al danno all'immagine e alla propria identità personale, pregiudizi, questi, che derivano non già dalla detenzione, ma dalla sottoposizione a un procedimento penale, mentre i pregiudizi cui fanno riferimento gli art. 314 e 315 c.p.p. sono quelli che derivano dalla detenzione.
Con l'ultimo motivo deduce l'illegittimità della condanna al rimborso delle spese inflitta all'Amministrazione, perché basata sull'erroneo assunto che, trattandosi di un procedimento civile inserito in una procedura dinanzi al giudice penale, il carico delle spese doveva ritenersi regolato secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. La terza sezione penale di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza del 13 ottobre 1991, rilevando che le questioni di diritto sottoposte al suo esame avrebbero potuto dare luogo a un contrasto giurisprudenziale, rimetteva il ricorso a queste Sezioni Unite.
Considerato in Diritto
L'art. 24, comma 4 , della Costituzione nonché, successivamente, l'art. 5, paragrafo 5, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici hanno provocato un fervore di iniziative legislative, tutte tese al riconoscimento di un diritto alla riparazione dei danni subiti dalle vittime di una indebita carcerazione preventiva. Ma, dopo un lungo periodo di infruttuosi tentativi, il disegno si è potuto realizzare solo con l'entrata in vigore (il 24 ottobre 1989) del nuovo codice di procedura penale che, con gli art. 314 e 315, riconosce e disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in applicazione della direttiva di cui al punto 100 dell'art. 2 legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, la quale - come è noto - ha come precipua finalità quella di attuare i principi della Costituzione e di adeguare il codice alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale.
Questo diritto così tardivamente riconosciuto (si pensi che già la legislazione del Granducato di Toscana del 1786 e quella del Regno delle Due Sicilie del 1819 prevedevano forme di riparazione per detenzioni ingiustamente sofferte) ha posto problemi di applicabilità di ordine temporale.
Nella fattispecie in esame, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto al LL il diritto alla riparazione per ingiusta custodia cautelare sofferta anteriormente al 24 ottobre 1989 ritenendo che l'art. 245 delle norme di attuazione e transitorie del nuovo codice di procedura penale, approvate con D.L. 28 luglio 1989 n. 271, abbia disposto l'applicazione degli art. 314 e 315 ai procedimenti in corso che proseguono con il rito precedente senza fare alcuna distinzione tra detenzioni sofferte prima o dopo il 24 ottobre 1989. Sicché l'applicazione del nuovo istituto alle ingiuste detenzioni sofferte prima del 24 ottobre 1989 è esclusa solo se alla data suddetta il procedimento sia stato già definito.
L'ordinanza aggiunge a sostegno della decisione adottata che l'argomento decisivo attiene alla valutazione dei presupposti che fanno nascere il diritto alla riparazione nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 314, nelle quali il fatto generatore del diritto non è costituito dalla detenzione, ma dal proscioglimento che determina ex post la situazione di sostanziale ingiustizia della detenzione suscettibile di riparazione. Né a diversa conclusione si potrebbe pervenire ove si considerasse il diritto all'equa riparazione come una fattispecie a formazione progressiva, rappresentata dalla detenzione e dal successivo proscioglimento, in quanto la fattispecie verrebbe a maturarsi nella vigenza della norma attributiva del diritto.
I ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata sostenendo che il fatto costitutivo del diritto alla riparazione è la carcerazione, mentre il provvedimento del giudice costituisce solo una condizione di operatività. In conseguenza la norma di cui all'art. 314 non può avere, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, efficacia retroattiva e la disposizione transitoria di cui all'art. 245, comma 2 lett. G) non può riferirsi che alla custodia cautelare sofferta dopo il 24 ottobre 1989 nel corso di un procedimento iniziato e proseguito con il rito precedente, custodia che, in mancanza della disposizione transitoria, non sarebbe riparabile.
Per valutare la fondatezza delle opposte tesi è necessario prima analizzare la natura, il contenuto e la struttura del diritto in questione.
Deve anzitutto escludersi che la legge che prevede il diritto abbia natura di legge penale sostanziale in quanto essa non crea reati né commina pene, per cui si è certamente fuori dall'ambito di applicabilità degli art. 25, comma 2 Cost. e 2, comma 3, codice penale. Anche se vi è discordia sul fondamento del diritto, si registra una convergenza nel ritenerlo un diritto soggettivo. Esso è classificabile tra i diritti civici, cui corrisponde l'obbligo di diritto pubblico dello Stato, avente ad oggetto una prestazione consistente nel pagamento di una somma di denaro.
La connotazione che il diritto assume dal carattere patrimoniale della prestazione non potrebbe essere alterata dalla considerazione che la riparazione per ingiusta detenzione appartiene lato sensu all'area dei rimedi successivi contro le indebite misure cautelari personali.
Invero, non può sfuggire che l'istituto della ingiusta detenzione non si sostanzia in una diretta tutela della libertà personale, la quale invece si attua con le garanzie espressamente previste dall'ordinamento giuridico, talune direttamente dalla Costituzione (artt. 13 e 111, comma 2), sia al fine di prevenire la violazione, sia al fine di eliminare le eventuali illegittime restrizioni soprattutto attraverso gli opportuni rimedi giurisdizionali e, in caso di dolo, anche con la previsione di norme incriminatrici. Lo scopo diretto e immediato che il legislatore ha voluto perseguire è chiaramente l'attribuzione di un diritto a un equo ristoro, di carattere patrimoniale, alla vittima di una indebita detenzione. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in tema di riparazione dell'errore giudiziario, si deve ritenere che anche l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce ex illecito, ma da una doverosa solidarietà verso la vittima di una indebita custodia cautelare, in favore della quale devono ristorarsi, in equa misura, le dolorose conseguenze della privazione della libertà personale.
Condizione necessaria perché sorga il diritto all'equa riparazione è anche qui, come nel caso di errore giudiziario, che la persona colpita dal provvedimento restrittivo non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave, avendo il legislatore (giustamente) applicato, per tali casi, l'antico brocardo qui ex sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. Il divario fra le opposte tesi è più sensibile circa la struttura della fattispecie costitutiva del diritto alla riparazione. A questo punto è opportuno distinguere le situazioni previste dal comma 1 dell'art. 314 da quelle previste dal comma successivo. Come rilevato nella relazione al progetto preliminare del codice, le situazioni previste dal primo comma si riferiscono ad una ingiustizia "sostanziale" sul piano della libertà personale ricavabile dal proscioglimento dell'imputato con sentenza irrevocabile. Le altre situazioni fanno invece riferimento all'ipotesi dell'imputato (non importa se condannato o prosciolto) il quale, durante il processo, sia stato sottoposto ad una misura di custodia cautelare, quando si sia accertato con decisione irrevocabile che il relativo provvedimento sia stato emesso, o mantenuto, senza che sussistessero le condizioni idonee a legittimarlo. Qui non viene necessariamente in evidenza - dice ancora la relazione - un profilo di "ingiustizia" sostanziale della restrizione subita dall'imputato, mentre è evidente la sua illegittimità (cioè, per così dire, la sua "ingiustizia" formale), ed anche quest'ultima situazione viene assunta a presupposto del diritto alla riparazione in capo all'imputato.
Queste Sezioni Unite ritengono che nelle situazioni previste dai primi due commi dell'art. 314, nonostante la loro diversità, la fattispecie genetica del diritto debba sempre individuarsi nella "custodia cautelare" (indebitamente sofferta), dalla quale deriva il pregiudizio da riparare, mentre la sentenza o il provvedimento irrevocabili, previsti rispettivamente nel primo e nel secondo comma, ne accertano ex post la originaria ingiustizia sostanziale o formale.
A questa conclusione si perviene anzitutto in base al dato letterale. Infatti, nel comma 2 dell'art. 314 si legge: "quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento...". La dizione usata dal legislatore non lascia dubbi sulla natura ricognitiva della "decisione irrevocabile", atteso l'univoco significato del verbo "accertare" adottato.
È appena il caso di ricordare che la "decisione irrevocabile", di cui al comma 2 equivale, quanto agli effetti, alla "sentenza irrevocabile", di cui al comma 1.
Un ulteriore elemento di conforto proviene dalla natura intrinseca della sentenza di proscioglimento, la quale non è costitutiva, bensì dichiarativa.
Anche il ricorso all'analogia serve a rafforzare gli argomenti precedenti. Invero, è indubbio che l'istituto dell'ingiusta detenzione è modellato, per gran parte, su quello dell'errore giudiziario previsto dagli art. 571 e segg. del codice di procedura penale abrogato e dagli art. 643 e segg. del nuovo codice, tant'è
che l'art. 315 comma 3 richiama espressamente, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario. Il nuovo codice (art. 644), così come quello abrogato, riconosce ai prossimi congiunti del condannato, se questi muore prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione. Il che sta a significare che questo diritto, per potere essere trasmesso ai congiunti del condannato, era già venuto ad esistenza prima del procedimento di revisione e che la sentenza di accoglimento di revisione ha nei confronti della precedente sentenza di condanna (della quale si vogliono riparare le dolorose conseguenze) un valore accertativo dell'errore giudiziario.
La riconosciuta estraneità della sentenza irrevocabile di proscioglimento alla fattispecie costituiva del diritto alla riparazione, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, non conduce affatto a limitare la riparabilità alle sole custodie cautelari sofferte a partire dal 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
È certamente esatto il riferimento all'art. 11 delle preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Ma il principio di irretroattività, che non assurge al rango di principio costituzionale, può essere derogato dallo stesso legislatore e, in relazione all'istituto dell'ingiusta detenzione, il legislatore ha operato una espressa deroga, disponendo, con l'art. 245 comma 2 lett. G) delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, si osservano le disposizioni degli art. 314 e 315.
I ricorrenti contestano che la deroga possa operare nei confronti di custodie cautelari sofferte anteriormente all'entrata in vigore del codice sostenendo che il legislatore, con la norma transitoria, ha inteso estendere il diritto alla riparazione a quelle soluzioni di ingiusta detenzione che, pur verificatesi successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, sarebbero rimaste escluse dalla riparabilità in quanto relative a procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme processuali anteriormente vigenti. L'argomentazione è affetta da un vizio di fondo che è quello di porre a sostegno dell'interpretazione l'erroneo presupposto che, senza la norma transitoria, le indebite custodie cautelari successive all'entrata in vigore del codice, sofferte nell'ambito di un procedimento che prosegue con le norme di rito precedenti, non sarebbero state riparabili.
Invero, le norme che riconoscono il diritto alla riparazione, anche se inserite nel codice di procedura, hanno natura sostanziale e si applicano immediatamente dal giorno della loro entrata in vigore. Una volta verificatasi la ingiusta detenzione nel vigore di tali norme, non può avere alcuna rilevanza il rito che disciplina il procedimento nel quale viene disposta la misura restrittiva della libertà personale. Ne consegue che, anche in assenza della norma transitoria, non si sarebbe potuto escludere l'operatività dell'art. 314 in relazione a tutte le ingiuste custodie cautelari sofferte dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, sia che il procedimento in corso fosse proseguito con il nuovo rito, sia con il vecchio. Se si vuole dare un senso alla disposizione transitoria, si deve concludere, come peraltro appare chiaro dalla interpretazione logica e letterale della norma, che essa abbia voluto operare una deroga alla irretroattività e nello stesso tempo limitarla solo a quelle ingiuste custodie cautelari verificatesi nell'ambito di un procedimento ancora in corso alla data di entrata in vigore del codice.
Appare assolutamente ragionevole che il legislatore non abbia esteso retroattivamente il diritto alla riparazione a situazioni di ingiusta detenzione verificatesi prima della costituzione del diritto nell'ambito di procedimenti già definiti al momento dell'entrata in vigore della legge, in quanto ha così chiaramente perseguito la finalità costituzionalmente apprezzabile della stabilità dei rapporti esauriti, che è posta a fondamento del principio di irretroattività della legge.
Né può ritenersi irragionevole la limitata deroga al principio di irretroattività operata con la norma transitoria. Al riguardo, si deve considerare che il nuovo istituto dell'ingiusta detenzione, pur tutelando un diritto soggettivo, è stato collocato nell'impropria sedes materiae processuale, per cui risulta intimamente legato al processo penale. È, pertanto, del tutto ragionevole che il legislatore abbia voluto rendere applicabile il nuovo istituto a pregresse situazioni di ingiusta custodia cautelare sofferta nell'ambito di un procedimento che, nel momento in cui entrava in vigore il nuovo codice, non era ancora definito, evitando, in tal modo, anche una possibile cesura tra la parte di custodia sofferta prima e quella sofferta dopo tale momento.
Per completezza, va detto che un problema di retroattività non si può porre per le situazioni previste dal comma 2 dell'art. 314 perché in esse la illegittimità della misura cautelare è verificabile solo con specifico riferimento alla violazione degli art. 273 e 280 del nuovo codice di procedura penale, che non trovano un riscontro, nei medesimi termini, nelle norme del codice previgente.
Pertanto, la decisione impugnata appare corretta in ordine alla ritenuta riparabilità della ingiusta custodia cautelare sofferta dal LL anteriormente al 24 ottobre 1989 nel corso di un procedimento non ancora definito alla data suddetta, ma è censurabile quella parte di motivazione in contrasto con i principi sopra affermati.
Il secondo motivo del ricorso del Ministero del Tesoro è infondato. Il ricorrente deduce che la Corte di appello ha errato nel prendere in considerazione il danno all'immagine e all'identità personale derivante dalla detenzione e sostiene che pregiudizi come il discredito sociale e professionale, il danno all'immagine e all'identità personale derivano non già dalla detenzione, ma dall'esistenza di un'accusa e dalla sottoposizione a un processo. Non si può certo negare che la formulazione di un'accusa e l'inizio di un procedimento penale provocano un pregiudizio sotto il profilo del discredito sociale e professionale e dei riflessi psicofisici. Ma è di comune esperienza che tali pregiudizi sono molto più gravi quando viene adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.
Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'equa riparazione costituisce un concetto diverso dal risarcimento del danno in quanto il contenuto di essa non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite di cento milioni, la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che essa abbia prodotto. Nel metro equitativo, in mancanza di coefficienti certi, debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento. A tali criteri si è uniformata la Corte di merito, liquidando in lire quattro milioni il pregiudizio all'immagine e all'identità personale subito dal LL in conseguenza di otto giorni di ingiusta custodia cautelare, con un apprezzamento che sfugge al sindacato di legittimità.
Ugualmente infondato è l'ultimo motivo di ricorso.
Come già rilevato, l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione presenta spiccate analogie con quello della riparazione dell'errore giudiziario e le norme che disciplinano il primo sono integrate, in quanto compatibili, da quelle previste per il secondo (art. 315, comma 3, c.p.p.). Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in ordine al regolamento delle spese del procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, si deve ritenere che anche le spese sostenute dalla vittima nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione sono rimborsabili. Il procedimento relativo ha, infatti, natura civile anche se inserito, per ragioni di opportunità e con regole particolari, in una procedura che si svolge dinanzi al giudice penale. In conseguenza, il carico delle spese va regolato, nonostante il silenzio della legge, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 del codice di procedura civile. I ricorsi, pertanto, vanno rigettati.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 611, 646, c.p.p. rigetta entrambi i ricorsi. Così deliberato in camera di consiglio il 6.3.1992.