Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
Nella incontestata sussistenza del rapporto di clientela cui risulta correlata la pretesa azionata dall'avvocato istante, la liquidazione dei compensi spettantigli per prestazioni giudiziali in materia civile,in caso di morte del cliente, va trattata e definita, sussistendone i presupposti di legge, nelle forme speciali previste dagli articoli 28 e segg. legge 13 giugno 1942 n. 794 anche nei confronti dell'erede ( continuatore della personalità del "de cuius" ), che tale rapporto non abbia mai posto in discussione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Alfredo MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. AN SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IM IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CAVALLOTTI 8, presso lo studio dell'avvocato CORRERA MICHELE, che lo difende unitamente all'avvocato GRASSO BIAGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI MA LO, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza R.G. 3849/97 del PR di NAPOLI, depositata il 08/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN GR ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza del PR di Napoli 4.8 .
6.98 con la quale, ex art. 29 L. 13.6.42 n. 794, è stata liquidata all'avv.to Paolo Di Martino la complessiva somma di £. 41.926.500 per l'attività giudiziaria prestata in favore del Gruppo Amatoriale GR, somma posta a carico dello stesso ricorrente, e di GR IU, RA ed NG, nei limiti delle rispettive quote ereditarie.
Resiste con controricorso l'intimato avv.to Di Martino. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso contesta il ricorrente l'esperibilità nel caso di specie della procedura di cui alla L. n. 794/42 nei confronti degli eredi dell'effettivo cliente del professionista, GR UG.
Essendo, pertanto, il rapporto di clientela presupposto indefettibile del procedimento semplificato "de quo", osserva il GR che il PR avrebbe dovuto accogliere la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva essendo consentito al Di Martino soltanto la scelta, nei confronti degli eredi del suo cliente, tra il processo di cognizione ordinaria e quello monitorio. La doglianza è infondata.
È noto che la vertenza promossa dall'avvocato per ottenere la liquidazione dei compensi spettantigli per prestazioni giudiziali in materia civile va trattata e definita nelle forme speciali previste dagli artt. 28 e ss. L. 13.6.1942 n. 794 solo nella incontestata sussistenza del rapporto di clientela cui risulta correlata la pretesa azionata dal professionista istante, tal che, se e quando insorga discussione in ordine alla sussistenza tra le parti in causa di tale rapporto viene meno la possibilità di ricorrere alla procedura speciale e trova applicazione il rito ordinario, destinato a concludersi con la pronuncia di un provvedimento avente forma e sostanza di sentenza e soggetto ai normali mezzi di impugnazione (v., ex multis, Cass. n. 11266/90, n. 9381/91, n. 1084/96). Ebbene non contestandosi, nella fattispecie che ne occupa, il rapporto di clientela tra il dante causa dell'attuale ricorrente e l'avvocato Di Martino non vi è ragione che il professionista debba esser privato del ricorso alla speciale procedura di che trattasi a cagione del decesso del suo cliente e che, sussistendo di essa i presupposti di legge, egli non debba azionarla nei confronti dell'erede (continuatore della personalità del "de cuius") che quel rapporto per l'appunto non abbia mai posto in discussione. Vuol dirsi, in sostanza, che ai fini della legittimazione passiva nella procedura in discorso è sufficiente la qui incontestata riferibilità al GR del rapporto di clientela tra il suo dante causa ed il professionista integrante il titolo delle ragioni nei suoi confronti dal predetto azionate (v. sul punto in motivazione, Cass. n. 1084/96, cit.). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Roma 28 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria 30 gennaio 2002