Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/1999, n. 267
CASS
Sentenza 27 gennaio 1999

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Nel procedimento per l'attribuzione di somme di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la cui "sedes materiae" nel codice di procedura penale (artt. 314-315) non ha mutato la natura civile della relativa azione dell'interessato, si applicano, per quanto non diversamente disposto, i principi e le norme di diritto processuale civile, con la conseguenza che avverso le sentenze della Corte di cassazione in sede penale viziate da errore di fatto il rimedio esperibile, di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ., è quello del ricorso per revocazione alla medesima Corte di cassazione che su di esso decide con il procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen. (Nel caso di specie la Corte suprema aveva già qualificato come istanza di "revisione", secondo quanto prospettato dal richiedente, la domanda dell'imputato che aveva fatto rilevare l'erronea affermazione - contenuta in un ordinanza della stessa Corte - secondo la quale il difensore era sfornito di mandato speciale, invece sussistente: conseguentemente aveva trasmesso gli atti alla corte d'appello per la decisione sulla "revisione". La corte d'appello, dopo aver dichiarato inammissibile l'istanza di "revisione", aveva restituito gli atti al giudice di legittimità per le sue eventuali valutazioni ex art. 391 bis cod. proc. civ. La Cassazione, pur esprimendo il principio di cui in massima, ha ritenuto di non poter decidere sulla richiesta, qualificata come "revocazione", essendo vincolata dal precedente "decisum" che aveva ritenuto l'istanza medesima come volta a ottenere la "revisione").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/1999, n. 267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 267
    Data del deposito : 27 gennaio 1999

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