Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Nel procedimento per l'attribuzione di somme di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la cui "sedes materiae" nel codice di procedura penale (artt. 314-315) non ha mutato la natura civile della relativa azione dell'interessato, si applicano, per quanto non diversamente disposto, i principi e le norme di diritto processuale civile, con la conseguenza che avverso le sentenze della Corte di cassazione in sede penale viziate da errore di fatto il rimedio esperibile, di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ., è quello del ricorso per revocazione alla medesima Corte di cassazione che su di esso decide con il procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen. (Nel caso di specie la Corte suprema aveva già qualificato come istanza di "revisione", secondo quanto prospettato dal richiedente, la domanda dell'imputato che aveva fatto rilevare l'erronea affermazione - contenuta in un ordinanza della stessa Corte - secondo la quale il difensore era sfornito di mandato speciale, invece sussistente: conseguentemente aveva trasmesso gli atti alla corte d'appello per la decisione sulla "revisione". La corte d'appello, dopo aver dichiarato inammissibile l'istanza di "revisione", aveva restituito gli atti al giudice di legittimità per le sue eventuali valutazioni ex art. 391 bis cod. proc. civ. La Cassazione, pur esprimendo il principio di cui in massima, ha ritenuto di non poter decidere sulla richiesta, qualificata come "revocazione", essendo vincolata dal precedente "decisum" che aveva ritenuto l'istanza medesima come volta a ottenere la "revisione").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/1999, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giovanni Caso Presidente del 27.1.1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Luciano Deriu " N. 267
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " OL Milo " N. 28028/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA FR, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa da questa Suprema Corte in data 9 aprile 1996 e depositata il 4 ottobre 1996 a seguito di trasmissione degli atti in cassazione conseguente a provvedimento 20.5.1998 della Corte di appello di Genova per la valutazione circa eventuale revocazione ex art. 391 bis c.p.p. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. G. Palombarini, che ha concluso perché la Corte di Cassazione proceda alla revocazione della sentenza in epigrafe, ai sensi dell'art. 391 bis del codice di procedura civile e, quindi, all'esame nel merito del ricorso di NC TO avverso l'ordinanza 21.11.1995 della Corte di appello di Genova, secondo le conclusioni formulate già dal P.G. con atto 20.2.1996.
Osserva in
Fatto e diritto
In data 26.7.1995 NC TO - imputata già del delitto di cui all'art. 73 del dpr n. 309 del 1990, dal quale con sentenza irrevocabile del 29.6.1994 era stata assolta per non avere commesso il fatto - proponeva istanza alla Corte di appello di Genova per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita per il suddetto reato nella durata di 249 giorni.
Con ordinanza del 21.11.95 la Corte di appello di Genova rigettava la istanza, ritenendo a carico della TO la sussistenza della colpa grave, ostativa alla chiesta riparazione, secondo quanto stabilito dall'art. 314 c.p.p.. Sul ricorso, avverso detta ordinanza, della TO, questa Suprema Corte, con sentenza in data 9.4.1996, dichiarava la impugnazione inammissibile siccome proposta da difensore sfornito di mandato speciale.
Con atto depositato il 4.10.1996 NC TO di detta sentenza chiedeva la "revisione", facendo presente che il mandato speciale (di cui allegava fotocopia) era stato ritualmente depositato in Cancelleria il 12.12.1995 e detta istanza rivolgeva alla Corte di appello di Genova, la quale, ravvisando la propria incompetenza, rimetteva gli atti a questa Suprema Corte di Cassazione per l'eventuale accertamento e correzione dell'errore materiale, ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. Questa Suprema Corte, con ordinanza deliberata il 9.10.1997 e depositata il 18.11.1997, escludeva che la istanza della TO depositata il 4.10.1996 potesse configurare la procedura di cui all'art. 130 c.p.p. e, ritenuto che la Corte di appello originariamente adita era competente a giudicare "ai fini della revisione" (così come la stessa TO aveva chiesto nella sua istanza), ordinava la restituzione degli atti alla medesima Corte di appello, che, in data 20.5.1998, dichiarava inammissibile la istanza di revisione e disponeva trasmettersi gli atti in cassazione, per le valutazioni di questo giudice di legittimità circa la eventuale revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. della sua sentenza del 9.4.1996, dichiarativa della inammissibilità del ricorso della TO, non proposto da difensore munito di mandato speciale. Tanto premesso, rileva questa Corte suprema che - secondo la interpretazione a riguardo già data - nel procedimento per l'attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione (artt. 314 - 315 c.p.p.), la cui "sedes materiae" nel codice di procedura penale (dettata da motivi di opportunità e di analogia con l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario) non ha mutato la natura civile della relativa azione dell'interessato, alla azione medesima, per quanto non è diversamente disposto dalle regole sostanziali e processuali stabilite espressamente a riguardo, si applicano i principi e le norme processualcivilistiche in tema anche di mezzi impugnazione, che sono quelli propri del rito civile e non i gravami del rito penale. Con la conseguenza che, mentre per i provvedimenti della Cassazione assunti nella materia penale è esclusa la applicabilità dell'art. 130 c.p.p. - laddove, con il procedimento di correzione, si richieda una modifica essenziale ovvero la sostituzione di una decisione attraverso una rinnovata ricognizione di elementi pretermessi per errore di fatto circa la sussistenza oggettiva di essi (Cass. pen., Sez. Un., 29 settembre 1994, Armati) -, in tema di provvedimenti, emessi nell'ambito di procedimento relativo alla attribuzione di somma di danaro a titolo risarcitorio della danno per ingiusta detenzione la parte interessata può chiedere, ai sensi dell'art. 391 bis del codice di procedura civile, la revocazione per errore di fatto, secondo la previsione dell'art. 395, numero 4, dello stesso codice di rito civile, per quanto concerne anche le sentenze di cassazione.
Con la predetta norma dell'art. 391 bis, primo comma, del codice di procedura civile (introdotta dall'art. 67 della legge n. 353 del 1990 relativa ai provvedimenti urgenti sulla giustizia civile) il legislatore, dando concreta attuazione alla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 36 del 1991 dell'art. 395, n. 4 c.p.c. "in parte qua", ha, infatti, ritenuto che il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, siccome garantito dall'art.24, 2^ comma, della Costituzione, sarebbe stato gravemente offeso se l'errore di fatto non fosse stato suscettibile di emenda solo perché commesso dal giudice titolare del potere di nomofilachia, dato che la cognizione imperfetta sotto tale aspetto non è diversa da quella compiuta da ogni altro giudice di merito, che esamina la ritualità del processo sottoposto alla sua valutazione.
Pertanto, allorché, come sembra essere avvenuta nella ipotesi di specie, la Corte di cassazione dichiara inammissibile la impugnazione della parte avverso ordinanza di rigetto della Corte di appello di istanza ex art. 314 c.p.p., erroneamente assumendo la insussistenza della procura speciale del difensore ritualmente prodotta agli atti della procedura, il rimedio esperibile è esattamente quello, di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ., del ricorso alla medesima Corte di cassazione, che su esso decide in procedimento camerale ex art. 127 c.p.p.. Nel caso in esame, invece, NC TO ha avanzato istanza di "revisione" della predetta sentenza di questa Suprema Corte in data 9 aprile 1996 e in ordine a mezzo di impugnazione così qualificato dalla successiva ordinanza 18 novembre 1997 di questo medesimo giudice di legittimità - che, peraltro, espressamente negava potersi attribuire alla originaria istanza 4 ottobre 1996 della ricorrente TO la valenza di atto introduttivo di procedura ex art. 130 c.p.p., diretta ad accertare proprio l'errore di fatto circa la reale sussistenza della procura speciale - era da escludere ogni altra possibilità di attribuire alla istanza della stessa TO il contenuto anche di ricorso per revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. Non deve, perciò, questa Suprema Corte - dopo che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la istanza di revisione - provvedere su altra domanda della TO.
P.T.M.
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999