Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione legittimato a ricorrere per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello è anche il Ministero del tesoro, che -in quanto deve provvedere al pagamento in caso di accoglimento della domanda ed è quindi sostanzialmente parte convenuta in un procedimento che tocca interessi economici ed ha connotati processualcivilistici- rientra nella categoria degli "interessati", ai quali perciò l'art. 646, comma 3, richiamato dall'art. 315 cod. proc. pen., prescrive la notificazione dell'ordinanza suddetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/03/1998, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Satta Flores Bruno Presidente del 25/3/1998
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " TO EL " N.970
3. " De IA BE " REGISTRO GENERALE
4. " Savino TO " N.29265/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Ministro del Tesoro e da MA AS (nato a [...]-Turchia - il 2/6/'47).
avverso l'Ordinanza della Corte di Appello di Trieste del 26/5- 2/6/'97, che ha respinto l'eccezione di incostituzionalità del disposto del II comma dell'art.315 CPP ed ha liquidato al MA, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, la somma di lire 100 milioni.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. TO Savino Letta la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
OSSERVA:
1)In base ad ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste, MA AS subiva custodia a tutelare in carcere dal 16/3 al 7 novembre '94, per il traffico di stupefacenti aggravato dalla ingente quantita' della droga trattata. Con riferimento a questo reato il GIP in data 24/6/'95 emetteva nei confronti del MA decreto di archiviazione. Il 17/12/'96 MA chiedeva alla Corte di Appello di Trieste la liquidazione della somma di lire 100 milioni, ai sensi degli artt.314 e 315 CPP;
successivamente, a parziale modifica della domanda iniziale, faceva richiesta di risarcimento del danno effettivo supportato, quantificato in un miliardo di lire, sollevando questione di legittimità costituzionale (ex art. 2, 3, 24 Cost.) riguardo al limite massimo di 100 milioni di lire della liquidazione della equa riparazione per ingiusta detenzione (limite fissato dal II comma dell'art.315 CPP), per affermata diversità di trattamento rispetto alle persone legittimate a chiedere una riparazione conseguente ad errore giudiziario (rapportata alla effettività del danno subito dal condannato a causa della ingiusta condanna, senza alcun limite massimo prefissato, ex art.643 CPP). La Corte di Appello di Trieste con ordinanza del 26/5-2/6/'97 non dava seguito alla seconda domanda dell'istante(ritenendo manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale) e liquidava al MA a titolo di riparazione per ingiusta detenzione la somma di lire 100.000.000.
2)Avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione, con atto del 16-18/6/'97, il Ministro del Tesoro, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste: si duole della entità della liquidazione, che ritiene eccessiva, sostenuta da motivazione assolutamente inadeguata e manifestamente illogica.
Con atto del 23-26/6/'97 ha proposto ricorso per cassazione pure MA per i seguenti motivi: insufficiente ed illogica motivazione del provvedimento impugnato riguardo alla eccezione di incostituzionalità; violazione o falca applicazione di norme di diritto con riferimento alla norme costituzionali, in particolare per non avere la Corte di Appello di Trieste sollevato la questione di costituzionalità ed avere conseguentemente proceduto a falsa applicazione dell'art.315 comma II CPP. Chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
la sottoposizione alla Corte Costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.315 comma II CPP (là dove limita la riparazione per l'ingiusta detenzione al tetto massimo di lire cento milioni), in quanto in contrasto con gli artt.2, 3, 24 comma IV, 76, 81 Cost.; successiva pronuncia sul contenuto della domanda (in via principale, liquidazione equitativa della riparazione per la custodia cautelare subita, in base ai principi che verranno enunciati dalla Corte Costituzionale, tenendo conto dei danni patrimoniale e non patrimoniale, indicati e documentati;
in via subordinata, rinvio della causa ad altra Corte di Appello per la decisione nel merito in base ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale). Con altro atto del 30/6-3/7/'97 lo stesso MA ha proposto controricorso e ricorso incidentale;
con il primo eccepisce il difetto di legittimazione del Ministro del Tesoro a proporre ricorso per cassazione, e rileva in subordine che comunque l'impugnazione del Ministero è pretestuosa e persecutoria, essendo stata depositata nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Trieste ampia documentazione, attestante che il solo danno patrimoniale derivato all'istante dalla ingiusta detenzione sofferta ammonta a più di 800.000.000 di lire. Con il secondo riprende e sviluppa gli argomenti del ricorso del 23-26/6/'97, in ordine in particolare alla eccepita incostituzionalità dell'art. 315 II comma Cpp. Tale rilievo è stato ribadito con memoria del 20/2/'98.
Per il Ministro del Tesoro è intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha depositato memoria datata 4/3/'98, con la quale rileva preliminarmente la inammissibilità della istanza di riparazione, sottoscritta e presentata da procuratore speciale a cui non è stata rilasciata alcuna procura speciale valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 CPP (atto pubblico o scrittura privata autenticata), ma un semplice mandato difensivo la cui sottoscrizione è stata autenticata da difensore non munito di alcun potere;
nel merito evidenzia la infondatezza della pretesa avversaria e sostiene l'impugnazione della Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste. 3) Va affrontata preliminarmente la questione della eccepita inammissibilità originaria della domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione, per dedotto mancato rispetto della modalità di presentazione fissata dal I comma dell'art. 645 CPP, richiamato dal III comma dell'art. 315 dello stesso codice (presentazione della istanza a cura della parte, personalmente, ovvero avvalendosi di un procuratore speciale da nominare nelle forme previste dall'art. 122 CPP, secondo quanto è stato ribadito dalle Sezioni Unite Penali di questa Corte con sentenza 14/'98- udienza in c.c. in data 26/11/'97- Ministro del Tesoro
contro
AR NO).
Si osserva che l'eccezione relativa (della inammissibilità della domanda originaria) non è stata sollevata ne' nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Trieste (sia dal PM sia dalla costituitasi Avvocatura Distrettuale), ne' nel ricorso proposto dal Ministro del Tesoro tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste. La Corte di Appello triestina è entrata nel merito della istanza, liquidando la somma massima possibile, dimostrando in tal modo di ritenere l'istanza proceduralmente ammissibile. Per il contenuto del ricorso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, che ha riguardato soltanto il quantum della liquidata riparazione per ingiusta detenzione, la valutazione del giudice della impugnazione è circoscritta alla parte dell'ordinanza impugnata relativa appunto alla quantificazione della riparazione e non può estendersi ad altri profili, non eccepiti ne' oggetto di ricorso, compreso quello della ammissibilità della domanda originaria di equa riparazione per ingiusta detenzione, per il cui esame si verifica in questa sede maturata preclusione, in considerazione anche dei connotati processualcivilistici del procedimento ex artt. 314 e 315 CPP, attinente a chiari interessi economici.
La memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato del 4/3/'98, che ha eccepito l'inammissibilità originaria della domanda, non mette in discussione l'evidenziata preclusione, in quanto riguardo al punto in esame non costituisce semplice motivo nuovo (ex artt. 585 IV comma e 611 I comma CPP), ma impugnazione di una parte del provvedimento gravato, non oggetto della impugnazione primitiva (dell'Avvocatura Distrettuale), inammissibile perché fuori termine. Nè vale il rilievo della rilevabilità della inammissibilità di ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio. A differenza infatti di quanto è stabilito per le nullità assolute. È prevista la dichiarabilità di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, delle inammissibilità delle impugnazioni (art. 591 comma IV CPP); il che conferma il carattere non generale della rilevabilità di ufficio delle inammissibilità, quindi la non rilevabilità di ufficio di quelle inammissibilità attinenti ad ambiti diversi dalle impugnazioni, per le quali non sia prevista appunto, espressamente, la dichiarabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (come per il disposto del I comma dell'art. 645 CPP, richiamato dal III dell'art. 315 dello stesso codice).
Altra questione da risolvere preliminarmente è l'eccepita mancanza di legittimazione del Ministro del Tesoro a proporre ricorso per cassazione. L'eccezione è infondata. Il III comma dell'art. 315 CPP richiama l'applicazione anche dei commi II e III dell'art. 645 CPP. La previsione della notifica della domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione al Ministro del Tesoro presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, non può avere inutile funzione di mera pubblicità - notizia come sostiene il ricorrente- contro ricorrente MA (per questo semplice fine si sarebbe prevista semplicemente la comunicazione al Ministro della chiesta riparazione da parte del PM o del giudice chiamato a decidere). Il Ministero del Tesoro è quello che deve provvedere al pagamento in caso di accoglimento della domanda;
è sostanzialmente parte convenuta in procedimento che, come si è già rilevato, tocca interessi economici ed ha connotati processualcivilistici;
sarebbe assurdo impedirgli di interloquire e di far valere le sue ragioni nella procedura relativa;
quindi il disposto del III comma dell'art.645 CPP (secondo cui l'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione), nella categoria degli "interessati" non può non comprendere il Ministero del Tesoro.
A conferma della valutazione dell'ordinanza impugnata, si ritiene manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale del II comma dell'art. 315 CPP, per il fissato limite massimo della riparazione (lire cento milioni), in relazione a quanto previsto per la riparazione dell'errore giudiziario ex art. 643 CPP, per cui non c'è limite di riparazione massimo prefissato. Il ricorrente MA sostanzialmente ritiene che in ambedue i casi trattasi di verificato errore giudiziario, le conseguenze negative per chi sia ingiustamente coinvolto solo le stesse, non si comprende la diversità di trattamento.
L'argomentazione non è però costituzionalmente significativa, essendo diverse le due situazioni e tali essendo considerate dal legislatore. Il punto 100 dell'art. 2 della delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo CPP (l. 1^/2/'87 n. 81) prevede la riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;
il che sta a significare che sono ipotesi distinte. La costituzione al comma IV dell'art. 24 prevede come principio costituzionale solo la riparazione degli errori giudiziari, demandando tra l'altro alla legge ordinaria la disciplina delle condizioni e dei modi della relativa assicurazione.
La riparazione per ingiusta detenzione è istituto di novità assoluta per la nostra legislazione, inserito nel nuovo CPP, aggiunto al di fuori di espressa previsione costituzionale. Ne consegue che un'aggiunta non prevista dalla Costituzione non può considerarsi in contrasto con questa, in relazione a disciplina più favorevole assicurata ad istituto previsto invece dal testo costituzionale e ritenuto portatore di conseguenze negative più gravi per chi lo subisce (condanna passata in giudicato, verificata ingiusta in sede di revisione). E ciò spiega perché il legislatore abbia previsto per la mera ingiusta detenzione un'equa riparazione con tetto d'importo massimo di liquidazione, e per l'errore giudiziario classico ristoro pieno del danno.
Trattasi di scelta discrezionale del legislatore, con previsione per l'equa riparazione per ingiusta detenzione di un limite massimo di prestazione pecuniaria da parte dello Stato, come avviene per molte prestazioni pubbliche, sociali. L'istituto dell'equa riparazione persegue lo scopo non del risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, proprio della riparazione dell'errore giudiziario, bensì quello del riconoscimento all'individuo di un indennizzo per la compressione della sua libertà. Si rileva d'altronde che comunque il soggetto ingiustamente privato della libertà personale può sempre proporre, liberamente, azione risarcitoria in sede civile ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 13 l. 117/'88, facendo valere in tale ambito tutte le sue pretese di ristoro, senza alcun limite prefissato.
Non sono infine coglibili ne' il dedotto eccesso di delega ne' l'affermata delega senza criterio direttivo. IL principio affermato dalla legge 81/'87 è la riparazione dell'ingiusta detenzione, distinta dall'errore giudiziario, e il legislatore delegato ha previsto e disciplinato la riparazione per l'ingiusta detenzione in maniera diversa dalla riparazione dell'errore giudiziario. Si ritiene invece fondato il ricorso del Ministro del Tesoro tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, relativamente alla evidenziazione dell'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata sulla entità della riparazione liquidata nel limite massimo previsto dal II comma dell'art. 315 CPP. In linea di principio è da riconoscere che l'art. 314 CPP in materia di liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione deve essere letto nel senso che il dato aritmetico (della durata della ingiusta privazione della libertà personale) non deve pregiudicare più ampia valutazione equitativa che tenga conto in maniera globale, accanto alla durata della custodia cautelare, anche e non marginalmente delle conseguenze sociali, personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà; ma la valutazione globale va comunque adeguatamente motivata, specificatamente, con riferimento al caso concreto. Non può ritenersi motivazione congrua la seguente testuale argomentazione dell'ordinanza oggetto del ricorso, generica ed apodittica "La difesa del MA ha prodotto documentazione dalla quale risulta che lo stesso è contitolare di un ditta che esercita il commercio di materiali edili e minerali. Non può valutarsi il certificato medico prodotto dalla difesa, dato che non è possibile ricavare alcun elemento di collegamento tra la disavventura giudiziaria subita dall'istante ed il suo dichiarato stato di stress post traumatico.
Non viè dubbio comunque che il AK abbia subito un danno dal periodo di custodia cautelare sofferto e per la sua determinazione soccorrono le conclusioni dell'Avvocatura distrettuale dello Stato che, sostanzialmente riconoscendo in modo generico la fondatezza della domanda, ha chiesto che la somma da devolversi a titolo di riparazione venga contenuta nei limiti di legge. Per tali motivi, in conclusione, questa Corte ritiene equo disporre che la somma spettante al AK AS, in conseguenza della ingiusta detenzione sofferta, venga determinata nella misura di lire cento milioni". Non si evince assolutamente in base a quali criteri di valutazione globale, equitativa, la Corte di Appello di Trieste ha liquidato al AK tale somma;
ne' si può ritenere esonero da motivazione in relazione allo sbrigativo riferimento alla posizione che sarebbe stata assunta dall'Avvocatura Distrettuale, tra l'altro non coincidente con quanto riportato nel provvedimento impugnato (invero l'Avvocatura dello Stato di Trieste con memoria del 13/2/'97 ha concluso testualmente "decidersi sull'an secondo giustizia, in subordine ridursi il quantum della richiesta"; le conclusioni del rappresentante dell'Avvocatura dello Stato all'udienza in camera di consiglio" si insite per l'indennizzo nei limiti di legge" vanno valutate in rapporto al menzionato contenuto della memoria del 13/2/'97 ed alla pretesa dell'istante di superamento del limite massimo del II comma dell'art. 315 CPP, non come adesione alla richiesta di equo indennizzo di cento milioni, che comunque, anche se fosse intervenuta, non abilitava la Corte di Appello a liquidare senza considerazione di specifiche conseguenze negative derivate al AK dalla sofferta custodia cautelare). Il provvedimento impugnato va perciò annullato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trieste. Sussistendone giusti motivi, si dispone la compensazione delle spese nel rapporto AK-Ministero del Tesoro.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta da AK AS, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Trieste;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998