Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, non sussiste a carico dell'istante onere di allegazione della prova (negativa) di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'invocato diritto. Invero, pur trattandosi di un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, l'onere della esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto del richiedente, non compete a quest'ultimo, ma, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.,a colui il quale l'esistenza di tali fatti intenda eccepire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/1998, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 17/12/98
1.Dott. Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco TATOZZI Consigliere N. 3682
3. " Ennio MALZONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS rel. Consigliere N. 23119/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero del Tesoro,
contro
:
CE MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 3/4 - 6/4/1998; sentita la relazione svolta dal Consigliere Romis;
letta la requisitoria del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con declaratoria di inammissibilità della domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione così come proposta.
OSSERVA
CE MA, tratto in arresto il 22 febbraio 1995 e rimesso in libertà il 15 aprile dello stesso anno per reati concernenti le armi, veniva poi assolto per l'insussistenza del fatto con sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini il 20/12/1996, divenuta, sul punto, irrevocabile.
Con domanda proposta il 12/12/1997 il CE chiedeva alla Corte d'Appello di Bologna che gli fosse riconosciuto il diritto all'equa riparazione, per l'ingiusta detenzione subita, per la somma di lire 42.000.000. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, per conto del Ministero del Tesoro, depositava una memoria opponendosi alla domanda.
La Corte adita, con provvedimento in data 3/4-6/4/1998, riconosceva al CE il diritto alla somma di lire 2.000.000 quale equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita.
Nella sua ordinanza, la Corte di merito, tra l'altro, osservava che, per un verso, risultavano provati i fatti costitutivi del diritto alla riparazione richiesta, e, per altro verso, non risultavano fatti impeditivi del diritto stesso , precisando, in proposito, che l'Avvocatura dello Stato non aveva eccepito alcun fatto impeditivo di tale diritto ed aveva affermato che avrebbe dovuto il CE fornire la prova (negativa) della mancanza di fatti impeditivi del diritto all'equa riparazione.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'Avvocatura dello Stato deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: a) in primo luogo rilevando che la Corte di merito non avrebbe fornito motivazione alcuna circa la sufficienza o meno del materiale prodotto dall'istante; b) ed in secondo luogo sostenendo la tesi secondo cui, nel procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione, sarebbe onere dell'istante fornire la prova anche della mancanza di fatti impeditivi del diritto invocato: per cui, non avendo fornito il CE tale dimostrazione, la Corte d'Appello di Bologna avrebbe dovuto rigettare l'istanza dallo stesso proposta. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con declaratoria di inammissibilità della domanda, sottoscritta dal CE, perché depositata, nella Cancelleria del giudice competente, da legale privo di procura speciale. Occorre innanzi tutto esaminare l'eccezione, relativa all'ammissibilità della domanda, sollevata dal P.G. presso questa Suprema Corte nella sua requisitoria scritta, evidentemente con riferimento alla intervenuta sentenza delle Sezioni Unite in data 26 novembre 1997 (Ric. Ministero del Tesoro
contro
Gallaro, depositata il 13/1/1998), con la quale è stato affermato il principio secondo cui la domanda di riparazione per ingiusta detenzione deve essere, non solo proposta, ma anche presentata, personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale, a pena di inammissibilità. In proposito, osserva il Collegio che la questione non è stata sollevata nel corso del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello, ne' ha costituito oggetto di ricorso;
per cui sul punto si è realizzata una preclusione non superabile, tenuto conto che, mentre per le nullità di ordine generale vi è una norma (l'art. 179 c.p.p.) che ne prevede la rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può dirsi altrettanto per le inammissibilità. Ed invero, quest'ultimo istituto non ha nel codice di rito una disciplina univoca ed è pertanto soggetto alle regole dettate per ogni singola fattispecie. Deve conseguentemente ritenersi che la possibilità di rilevare di ufficio in ogni stato e grado del procedimento l'inammissibilità, sussiste nei soli casi espressamente previsti (come, ad esempio, in tema di impugnazioni con l'art. 591 c.p.p.) e non anche negli altri casi, tra i quali anche quello dell'art. 645 c.p.p. (richiamato per il procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 315, comma terzo, c.p.p.), ove manca una tale espressa indicazione.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi addotti.
Ed invero la Corte territoriale, dopo aver correttamente ritenuto provati i fatti costitutivi del diritto alla riparazione richiesta (da individuarsi nell'esecuzione della misura cautelare carceraria e nella successiva pronuncia irrevocabile di assoluzione), ha dato poi conto del suo convincimento - nella parte in cui ha escluso la sussistenza per l'istante di un onere di allegazione anche della prova (negativa) della mancanza di fatti impeditivi dell'invocato diritto all'equa riparazione - con l'espresso richiamo della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2697 del codice civile: tale norma stabilisce che l'onere della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del richiedente, spetta a colui il quale li eccepisce. Orbene siffatto richiamo deve ritenersi assolutamente puntuale e pertinente, come d'altra parte è stato più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, anche da questa stessa Sezione (in termini, N. 922/94, RV. 199691;
implicitamente, N. 1565/94, RV. 197637), tenuto conto della sostanziale equiparabilità del procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione ad un procedimento civilistico, e della conseguente equiparabilità, del ruolo svolto dal Ministero del Tesoro, a quello svolto dal convenuto. Il Collegio non ignora che in qualche occasione questa Sezione si è espressa diversamente (ad es., N. 1574/94, RV. 197640, citata dal ricorrente Ministero) affermando la sussistenza dell'onere della prova a carico del richiedente anche in ordine alla mancanza di fatti impeditivi del diritto all'equa riparazione;
ma ritiene di dover aderire all'altro indirizzo - che comunque sembrerebbe tendere ad affermarsi come prevalente (in tal senso, ancora Quarta Sezione, N. 2962/98, RV. 210264) - condividendone le argomentazioni, ed in particolare non ritenendo che possa mettersi in discussione la evidente equiparabilità del procedimento "de quo" ad un ordinario procedimento di natura civilistica, come innanzi si è avuto già modo di dire, con la conseguente applicabiiità del principio dispositivo in ordine alla ricerca del materiale probatorio, anche se temperato dai poteri istruttori del giudice (il quale, ad esempio, ben può e deve di ufficio, o su sollecitazione della parte che vi abbia interesse, integrare la documentazione, ove insufficiente, prodotta dall'interessato) trattandosi pur sempre di un rapporto obbligatorio di diritto pubblico (sulla natura del rapporto obbligatorio e sui poteri del giudice, in tal senso Sez. 4, N. 1163/97, RV. 209676). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 1999