Articolo 646 del Codice civile
Articolo 645Articolo 594
Versione
19 aprile 1942
Art. 646.

(Retroattivita' della condizione).

L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non e' tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si e' verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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