Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
In tema di spese relative alla procedura di riparazione dell'ingiusta detenzione, occorre tenere presente che l'indennità non può essere pagata se non ricorrendo al giudice; pertanto, allorché il Ministero del Tesoro, costituendosi in giudizio, non si opponga alla domanda, non è applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio, ed il giudice non deve procedere a liquidazione delle spese che restano a carico di ciascuna delle parti; ne' il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione del Tesoro, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2000, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente DE 22/03/2000
1. Dott. GALBIATI RUGGERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SAVINO VITO " N. 1808
3. Dott. PAOLO SEPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO " N. 26438/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU NA C/ n. il 25.11.1961
2) MINISTERO TESORO
avverso ordinanza DE 21.10.1998 CORTE APPELLO di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVINO VITO;
lette le conclusioni DE P.G. che ha chiesto l'annullamento con rinvio DEl'ordinanza impugnata;
OSSERVA
1) CC NA subiva custodia cautelare agli arresti domiciliari dal 6 al 29 maggio '93 con addebito dei reati previsti dagli artt.611, 477, 353, 640 cpv. n. 1 CP, dai quali veniva assolta per insussistenza dei fatti ascrittile con sentenza DEla Corte di Appello di Bari DEl'8/10/'97, divenuta irrevocabile il 24/11/'97. Per l'ingiusta detenzione subita presentava istanza di equa riparazione ex art. 314 CPP.. La quarta sezione penale DEla Corte di Appello di Bari con ordinanza DE 21 ottobre-15 dicembre '98 liquidava alla istante la somma di due milioni di lire e compensava integralmente le spese nel rapporto tra le parti(istante-MI DE TE).
2) Avverso l'ordinanza DEla Corte di Appello di Bari la signora CC ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi DEla quantificazione DEl'equa riparazione (in relazione alla entita' DEle conseguenze negative, fisiche, psichiche, morali, di immagine, patrimoniali, derivatele dalla ingiusta custodia cautelare sofferta), e DEla compensazione DEle spese nel rapporto tra le parti. Si è costituita l'Avvocatura Generale DElo Stato per il MI DE TE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto DE ricorso.
3) Sul punto DEla quantificazione DEl'equa riparazione e DEla relativa motivazione da parte dei giudici DE merito, il ricorso risulta fondato e va perciò accolto.
Per giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi la liquidazione DEl'indennizzo per la riparazione di ingiusta custodia cautelare subita è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, dovendosi basare su valutazione equitativa che tenga conto globalmente DEla durata DEla custodia cautelare e, significativamente, pure DEle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione DEla libertà.
Questo principio si fonda sia culla previsione DE 1^ comma DEl'art.643 CPP (richiamato dal 3^ comma DEl'art. 315), che commisura la riparazione DEl'errore giudiziario alla durata DEl'eventuale espiazione DEla pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia sul valore dinamico che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di valutazione equitativamente differenziata, caso per caso, degli effetti DEla ingiusta custodia cautelare. Ovviamente la valutazione equitativa ad opera dei giudici DE merito deve essere fatta con criteri specifici, riferiti al caso concreto in esame, riconoscibili, condivisibili.
Orbene nella vicenda di cui ci si occupa non è dato cogliere valutazione equitativa nei termini puntualizzati. La Corte di Appello di Bari infatti, a fronte DE rappresentato complesso DEle conseguenze pregiudizievoli derivate alla istante, secondo il suo assunto, dalla ingiusta custodia cautelare, pur enunciando in premessa criteri generali corretti di stima DEla indennità ha poi liquidato questa apoditticamente nella misura di soli due milioni di lire, che già nella sua oggettività appare incongrua.
Risulta invece corretta la decisione DEla corte barese di non condannare il MI DE TE a pagare alla istante le spese da questa sostenute nel procedimento di primo grado. Trattasi di rapporto economico-patrimoniale tra istante e MI DE TE, che è tenuto a pagare l'indennità liquidata dal giudice. Questa d'altronde non può essere riconosciuta se non ricorrendo al giudice (ex artt. 314 e 315 CPP). Ne deriva che quando la pretesa non venga contestata (come è avvenuto nella vicenda di cui ci si occupa in prima istanza, non essendoci stata opposizione DE MI DE TE alla domanda di equa riparazione DEla signora CC), non assumendo la procedura carattere contenzioso, non deve provvedersi a liquidazione di spese, sopportandone il carico ciascuna DEle parti. Non è applicabile l'art. 91 CPC, in quanto la nozione di soccombenza prevista da questa norma riguarda ipotesi in cui la pretesa DEla parte riconosciuta dal giudice nei confronti di altra parte sia da questa soddisfacibile, prescindendo dal giudizio ed evitandolo, non nei casi in cui, come quello in esame, secondo il rilievo già fatto, la pretesa sia soddisfacibile soltanto con ricorso al giudice e decisione di costui.
Il rilievo DE ricorrente che contenzioso c'è comunque stato, poiché il PM si è opposto alla istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione chiedendone il rigetto, non è fondato, essendo il PM estraneo al rapporto istante-MI DE TE, di natura civile, ed avendo il suo intervento funzione diversa dalla posizione DE MI DE TE (trattasi invero di situazione identica ad intervento DE pubblico ministero in causa civile, ex art. 70 CPC). Tutto ciò premesso, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari, che provvederà pure circa le spese tra le parti nella presente fase DE giudizio, nella quale il MI DE TE si è costituito tramite l'Avvocatura Generale DElo Stato, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto DE ricorso.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Bari, che provvederà pure circa le spese tra le parti di questa fase DE giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000