Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2000, n. 1808
CASS
Sentenza 22 marzo 2000

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In tema di spese relative alla procedura di riparazione dell'ingiusta detenzione, occorre tenere presente che l'indennità non può essere pagata se non ricorrendo al giudice; pertanto, allorché il Ministero del Tesoro, costituendosi in giudizio, non si opponga alla domanda, non è applicabile il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., che trova fondamento nella possibilità che la pretesa fatta valere in giudizio possa essere soddisfatta dalla controparte anche al di fuori del giudizio, ed il giudice non deve procedere a liquidazione delle spese che restano a carico di ciascuna delle parti; ne' il procedimento assume carattere contenzioso per l'eventuale opposizione del pubblico ministero poiché quest'ultimo è estraneo al rapporto civilistico tra istante e amministrazione del Tesoro, avendo il suo intervento natura identica a quella di cui all'art. 70 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/03/2000, n. 1808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1808
    Data del deposito : 22 marzo 2000

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