Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 2
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione l'accertamento dell'esistenza dei presupposti attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, quindi anche in sede di legittimità, ma esso incontra il limite della formazione sul punto della preclusione alla riproposizione della relativa questione. (Nella fattispecie La S.C. ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla "legitimatio ad processum" della parte proposta dall'Avvocatura dello Stato, che in sede di appello si era costituita "senza contestare il merito della domanda e chiedendo che fosse contenuta in equi limiti").
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente e a tutto spiano ma in vista di una indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico. (Fattispecie in cui la C.S. ha giudicato incensurabile la decisione della Corte di appello di non acquisire l'intero fascicolo processuale, sollecitato con una richiesta generica e quindi irrilevante, ritenendo che risultassero dagli atti gli estremi dell'ingiustizia della detenzione subita dall'istante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/1998, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Scorzelli Ferruccio Presidente del 3/2/1998
1. Dott. Lisciotto Francesco Consigliere SENTENZA
2. " AT PA " N. 370
3. " PI MA D. " REGISTRO GENERALE
4. " AI LA " N. 33395/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro del 4.4.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Colaianni udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio dall'ordinanza osserva
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro accoglieva per quanto di ragione la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da LI CE, dopo aver preliminarmente respinto la richiesta istruttoria, formulata dal P.g., di acquisizione del fascicolo processuale allo scopo di valutare il dolo o la colpa grave della ricorrente nel dare causa alla misura cautelare.
Ricorre a tal proposito il P.G., denunciando la violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p. e l'illogicità della motivazione. Sotto il primo profilo rileva che la Corte aveva il dovere di acquisire il fascicolo processuale, dato l'interesse pubblicistico sotteso alle norme indicate ed essendo erronea l'affermazione della vigenza di un canone processualcivilistico, che impedirebbe al giudice di acquisire di ufficio il detto fascicolo nell'esercizio di un potere-dovere funzionale alla decisione. Sotto il secondo profilo rileva che, mancando gli atti processuali che costituiscono il necessario sostegno probatorio, la decisione finisce per essere illogica e apodittica.
L'Avvocatura dello Stato, d'altro canto, con una memoria depositata a seguito del ricorso del P.G. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, rilevabile in qualunque stato o grado del procedimento, dell'istanza di riparazione, siccome ne' sottoscritta nè depositata in cancelleria dall'interessato (bensì dal suo difensore).
L'esame di tale eccezione è preliminare e porta a concludere per l'inammissibilità della stessa. Vero è che la legitimatio ad processum , riferita alla capacità delle parti di stare in giudizio -nel caso, personalmente o con procuratore speciale- costituisce un presupposto che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e l'accertamento della sua esistenza o della sua mancanza può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, quindi anche in sede di legittimità, ma tale accertamento incontra il limite della formazione sul punto della cosa giudicata, che preclude la proposizione della relativa questione. Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza. civile (di recente Cass. 11851/95, rv 494661;
267195, rv 489622), è applicabile anche al procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione. Invero, l'interesse pubblico sotteso a tale procedimento -l'equo indennizzo per l'ingiusta privazione della libertà personale trovando la sua fonte primaria nella stessa Costituzione- non toglie, tuttavia, come più volte rilevato da questa Corte, che, avendo il petitum carattere economico, la disciplina, ancorché inserita per ragioni di opportunità e di economia nel codice di procedura penale, debba seguire, ove non diversamente, disposto o richiesto dalla natura comunque speciale del procedimento, le norme processualcivilistiche. Nella specie, la questione dei presupposti di ammissibilità della domanda è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità, risultando dall'ordinanza che -non solo il P.G., ma- la stessa Avvocatura, che l'ha formulata, in sede di appello si costituiva "senza contestare il merito della domanda e chiedendo che fosse contenuta in equi limiti". Sul punto è da ritenersi, quindi, formato il giudicato, con conseguente preclusione della relativa eccezione. Nel merito il ricorso del P.G. non è fondato.
Quanto al primo motivo si osserva che la Corte di merito ha rigettato la richiesta istruttoria di acquisizione del fascicolo processuale perché inaccoglibile non -come asserito dal ricorrente- in via di principio, per l'inesistenza cioè di un potere d'ufficio del giudice, ma nella specie, siccome "le delibazioni, nel merito, hanno avuto per oggetto fonti estrinseche", come tali non riconducibili alla condotta, e quindì a dolo o colpa grave, dell'imputato. Si tratta di un giudizio di rilevanza correttamente formulato e perfettamente connaturato al regime delle prove, che devono tendere alla dimostrazione dei fatti specifici, sui quali il giudice deve formare il giudizio, e non alla rivisitazione dell'intero procedimento penale alla ricerca di eventuali fatti costitutivi o impeditivi del diritto all'indennizzo. L'osservanza delle norme processualcivilistiche, siccome non diversamente disposto, vale anche in punto di istruzione probatoria.
Vero è che la. giurisprudenza di legittimità talvolta afferma un "potere-dovere di verifica ex officio (. . .) prescindendo da una rigorosa applicazione dei principi civilistici della ripartizione dell'onere della prova" (Cass. 10.11.1993, Alvoni), viceversa richiesta in altre pronunce (Cfr. Cass. 30.11.1993, Guardabascio;
18.12.1993, Limardo), ma in realtà i poteri istruttori d'ufficio del giudice non sono incompatibili con il principio dispositivo e sono infatti previsti (non solo dal codice di procedura penale: art. 507, ma) anche dal codice di procedura civile (cfr. art. 187, 4^ co., 421). Essi, tuttavia, vanno esercitati (e dalle parti sollecitati) a determinate condizioni e quindi non genericamente e a tutto spiano ma in vista di una indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, che, indipendentemente dalla natura civile o penale del procedimento, non può essere rimesso che al giudice: il quale ha il potere di escludere le prove superflue o irrilevanti così nel dibattimento penale (art. 190, 495, 468 c.p.p.) come nel processo civile (artt. 187 c.p.c.) Pertanto, anche nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, incontra l'ordinario limite -oltre che dell'ammissibilità- della specifica rilevanza dei mezzi probatori rispetto al fine della decisione, secondo un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico.
Sotto quest'ultimo profilo, toccato con il secondo motivo del ricorso, la decisione della Corte non è censurabile: essa ha ritenuto di poter decidere iuxta alligata, senza bisogno dell'acquisizione dell'intero fascicolo processuale -sollecitata con una richiesta generica e quindi irrilevante-, risultando dagli atti gli estremi dell'ingiustizia della detenzione subita dalla ricorrente: fonti, come s'è riportato, estrinseche, che non lasciano spazio ad ipotesi di dolo o colpa grave, secondo una valutazione di fatto per nulla illogica e apodittica, come genericamente asserito dal ricorrente P.g., che va perciò esente da critiche in sede di legittimità.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1998