Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/1998, n. 370
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione l'accertamento dell'esistenza dei presupposti attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale può essere compiuto in ogni stato e grado del processo, quindi anche in sede di legittimità, ma esso incontra il limite della formazione sul punto della preclusione alla riproposizione della relativa questione. (Nella fattispecie La S.C. ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla "legitimatio ad processum" della parte proposta dall'Avvocatura dello Stato, che in sede di appello si era costituita "senza contestare il merito della domanda e chiedendo che fosse contenuta in equi limiti").

Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio d'ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente e a tutto spiano ma in vista di una indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico. (Fattispecie in cui la C.S. ha giudicato incensurabile la decisione della Corte di appello di non acquisire l'intero fascicolo processuale, sollecitato con una richiesta generica e quindi irrilevante, ritenendo che risultassero dagli atti gli estremi dell'ingiustizia della detenzione subita dall'istante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/1998, n. 370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 370
    Data del deposito : 3 febbraio 1998

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