Sentenza 5 ottobre 2000
Massime • 1
Il procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, pur essendo ispirato ai principi generali del processo civile, si riferisce ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e postula quindi un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale ben può fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti, purché conosciuti o conoscibili; ne consegue che, se il richiedente si sia limitato a fornire la prova della detenzione ingiustificata (producendo il provvedimento restrittivo e la sentenza di assoluzione), il giudice non può ritenere inadempiuto l'onere probatorio da parte dello stesso, avendo egli comunque il potere di accertare che si siano verificati fatti estintivi o modificativi, atti ad inficiare il fondamento della domanda. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che competesse al richiedente fornire la prova del fatto che egli non avesse dato luogo alla custodia cautelare per dolo o colpa grave e che la stessa non era stata computata ad altri fini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2000, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLO FATTORI - Presidente - del 05/10/2000
1. Dott. FRANCESCO LISCIOTTO - Consigliere - SENTENZA
2. " RENATO OLIVIERI - Consigliere - N. 4549
3. " SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. " CARLO BRUSCO - Consigliere - N. 6523/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE TT
MA AR
MA RI RI
MA SE
avverso l'ordinanza 21 dicembre 1999 della Corte d'Appello di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Brusco. Lette le conclusioni del P.M. con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
DE RD IE, MA AR, MA RI RI e MA SE hanno proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza 21 dicembre 1999 (depositata il 7 gennaio 2000) della Corte d'Appello di Napoli che, provvedendo sulla richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal defunto MA VI, rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, aveva rigettato la richiesta ritenendo che gli istanti non avessero adempiuto all'onere probatorio su di loro incombente. A sostegno del ricorso si deduce violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione perché la Corte, con il provvedimento impugnato, avrebbe erroneamente attribuito agli istanti, che avevano fornito la prova della detenzione ingiustificata con la produzione della sentenza definitiva di assoluzione, un onere che non incombeva su di loro ed in particolare quello di provare di non aver dato luogo alla custodia cautelare per dolo o colpa grave o che la custodia non era stata computata ad altri fini.
Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. L'ordinanza impugnata, pur partendo da premesse esatte (che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione abbia prevalente natura civilistica), ne trae poi conseguenze che confliggono anche con i principi del processo civile. Nel processo civile è infatti onere di chi agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della domanda proposta;
incombe invece sul convenuto di provare (ove sia stato provato il fatto costitutivo) i fatti estintivi o modificativi della domanda.
Nel caso in esame la Corte d'Appello ha posto nel nulla questi principi. L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (custodia cautelare ed assoluzione) era stato dai ricorrenti adempiuto con il deposito della sentenza di assoluzione. La prova dell'inesistenza di dolo o colpa grave, o che la detenzione non fosse stata computata ad altro fine, non rientrava fra gli oneri probatori di chi ha proposto la domanda perché, essendo idonea a inficiarne il fondamento, aveva natura di fatto modificativo o estintivo e quindi il relativo onere incombeva sul convenuto.
D'altro canto ha dimenticato, il giudice della riparazione, che nel processo civile il giudice è dotato (art. 115 c.p.c.) di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei soli casi previsti dalla legge, peraltro numerosi ed incisivi (interrogatorio non formale delle parti: art. 117; ispezione di persone e di cose:
art. 118; nomina di consulente tecnico: art. 191; richiesta d'informazioni alla p.a.: art. 213; assunzione di testi de relato:
art. 257 ecc.).
Se quindi dovessero integralmente applicarsi al procedimento per l'ingiusta riparazione i principi del processo civile non per questo sarebbe sottratto al giudice ogni potere istruttorio al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda una volta provati i fatti costitutivi della medesima (custodia cautelare ed assoluzione). Si pensi, in particolare, al potere di richiedere d'ufficio informazioni alla pubblica amministrazione (che, in questo caso, non può non ricomprendere anche l'amministrazione della giustizia) per comprendere come, al di là dell'iniziativa delle parti, siano attribuiti al giudice civile (in questo caso al giudice della riparazione) i più ampi poteri per acquisire tutte le informazioni e la documentazione necessari al fine di decidere.
Ma v'è di più: come questa sezione ha più volte sottolineato (v. da ultimo sentenza n. 2815 dell'11 maggio 2000, Salamone) il procedimento per la riparazione, pur essendo ispirato ai principi del processo civile, si riferisce pur sempre ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico;
dal che non può non discendere un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice che può quindi fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti purché conosciuti o ben conoscibili eventualmente attraverso la richiesta di cui all'art. 116 c.p.p. L'ordinanza impugnata non avendo correttamente applicato la disciplina sinteticamente enunciata in precedenza deve conseguentemente essere annullata con rinvio alla medesima Corte che l'ha pronunziata che dovrà attenersi ai principi indicati.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000